Nel procedimento di adottabilità di minori, è necessaria la partecipazione dei genitori, quand’anche privati della potestà genitoriale ex art. 330 c.c.

Nel procedimento di adottabilità di minori, è necessaria la partecipazione dei genitori, quand’anche privati della potestà genitoriale ex art. 330 c.c.; conseguentemente la violazione della norma sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal Giudice di primo grado che non dispone l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha rimesso la causa dinanzi al primo Giudice, comporta l’annullamento di ufficio delle pronunce emesse con conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 30 ottobre 2013, n. 24482



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. DIDONE Antonio - Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - rel. Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso N. 19144/2012 proposto da:

- (OMISSIS) - (OMISSIS) elettivamente domiciliati in (OMISSIS), nello studio dell'avv. (OMISSIS); rappresentati e difesi dall'avv. (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

Avv. (OMISSIS), NELLA QUALITA' DI CURATRICE SPECIALE DEI MINORI (OMISSIS), (OMISSIS) E (OMISSIS) in proprio (PEC (OMISSIS), fax (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), nello studio dell'avv. (OMISSIS);

- controricorrente -

e contro

SERVIZI SOCIALE DEL COMUNE DI CESENA, TUTORI DEI MINORI (OMISSIS), (OMISSIS) E (OMISSIS) (OMISSIS) - (OMISSIS) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna - Sez. Min., n. 882, depositata in data 25 giugno 2012;

sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 12 luglio 2013 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

sentiti per i ricorrenti gli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), muniti di delega, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;

sentito l'avv. (OMISSIS), che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso principale, e in subordine il rigetto;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto Dott. FUCCI Costantino, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 - Con sentenza n. 310 del 2011 il Tribunale per i Minorenni di Bologna dichiarava lo stato di adottabilita' dei minori (OMISSIS), nata in data (OMISSIS), (OMISSIS), nata il (OMISSIS), e (OMISSIS), nato il (OMISSIS). Avverso tale decisione proponevano appello (OMISSIS) e (OMISSIS), zii dei predetti minori, i quali erano stati in precedenza loro affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bari.

1.1 - La Corte di appello di Bologna, sezione per i minorenni, con sentenza depositata in data 25 giugno 2012, rigettava il gravame, rilevando in primo luogo l'infondatezza del rilievo concernente l'incompetenza territoriale del Tribunale felsineo, quanto al minore (OMISSIS), non essendo stata fornita la prova della dedotta pendenza, davanti al tribunale minorile di Bari, di procedimenti che lo riguardavano al momento in cui si erano verificati i fatti che avevano determinato l'apertura del procedimento davanti al tribunale per i minorenni di Bologna.

Veniva altresi' rigettata l'eccezione di nullita' del giudizio di primo grado, prospettata in relazione al difetto di integrita' del contraddittorio, con particolare riferimento alla partecipazione al giudizio dei minori, osservandosi sia che con il decreto con cui si era disposta l'apertura del procedimento per la dichiarazione dello stato di abbandono era stato nominato un curatore, nella persona dell'avv. (OMISSIS), sia che non risultava ne' allegata, ne' dimostrata la sussistenza di alcun concreto pregiudizio alle esigenze di difesa dei predetti in relazione alla tardiva costituzione in giudizio del predetto curatore speciale.

1.2 - Nel merito, la sussistenza dello stato di abbandono veniva desunta dalle relazioni peritali che avevano evidenziato l'inadeguatezza della coppia costituita dagli zii, sia per la loro personalita' che per l'atteggiamento conflittuale nei confronti degli organi preposti alla vigilanza sui minori, con particolare riferimento ai Servizi sociali, rispetto alle esigenze educative e formative dei minori, i quali, affidati successivamente a una comunita', avevano registrato significativi miglioramenti, essendo per altro bisognosi, in virtu' dei disturbi comportamentali e dei ritardi nello sviluppo, di cure particolari.

1.3 - Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), deducendo nove motivi.

Resiste con controricorso la curatrice speciale dei minori, mentre le altri parti non svolgono attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 - Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della Legge n. 184 del 1983, articolo 8, comma 4, e articolo 10, comma 2, e success. mod., rilevandosi il mancato rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa dei minori, in relazione alla carenza di assistenza degli stessi nella fase iniziale del procedimento.

2.1 - Con il secondo mezzo si deduce violazione della citata Legge n. 183 del 1983, articolo 10, comma 2, per difetto di integrita' del contraddittorio, stante la mancata partecipazione al giudizio dei genitori biologici dei minori.

2.2 - Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione della Legge n. 184 del 1983, articolo 15, commi 2 e 3, per difetto di audizione del P.M. nel corso del primo grado del giudizio.

2.3 - Il quarto mezzo attiene alla violazione del principio della giusta durata del processo sancito dall'articolo 111 Cost., per essere il procedimento davanti al Tribunale durato oltre quattro anni.

2.4 - Con il quinto motivo si deduce violazione degli articoli 2 e 30 Cost., e della Legge n. 184 del 1983, articolo 8, in relazione alla mancata verifica, in maniera rigorosa, dei presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilita' dei minori.

2.5 - Con la sesta censura si denuncia motivazione assente o apparente in relazione allo stato di abbandono, incongruamente dedotto dal mero contrasto fra gli zii dei minori e i servizi sociali.

2.6 - Con il settimo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione della Legge n. 184 del 1983, per irregolarita' in ordine all'audizione dei parenti entro il quarto grado.

2.7 - Con l'ottavo mezzo si prospetta vizio di motivazione in relazione ai presupposti della dichiarazione dello stato di abbandono, con particolare riferimento alla esclusione, contraddetta da specifiche risultanze processuali, di richieste da parte dei minori di tornare con gli zii.

2.8 - Con il nono motivo si denuncia, infine, motivazione insufficiente e contraddittoria e violazione dell'articolo 116 c.p.c., in merito alla valutazione delle prove.

3 - Assume carattere preliminare e assorbente l'esame del secondo motivo, con il quale si prospetta Mia nullita' dell'intero giudizio in relazione alla mancata partecipazione, quali litisconsorti necessari, dei genitori dei minori.

3.1 - La circostanza dedotta con detta censura trova pieno riscontro nelle risultanze processuali, il cui esame e' consentito dalla natura procedurale del vizio dedotto.

Invero nello stesso decreto del Tribunale per i minorenni di Bologna in data 31 agosto 2007, con il quale si disponeva l'apertura della procedura per la verifica dello stato di abbandono dei minori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), "figli di (OMISSIS) e (OMISSIS) dichiarati decaduti dalla potesta' dal T.M. di Bari", veniva prevista la notifica, fra gli altri, "ai genitori (OMISSIS) e (OMISSIS)".

Tale notificazione, tuttavia, non venne eseguita, ne' risulta che i predetti genitori abbiano comunque partecipato ad alcuno dei gradi di merito del presente giudizio.

3.2 - Tanto premesso, deve rilevarsi che al procedimento di adottabilita' in esame e' applicabile, "ratione temporis", il titolo II della Legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo novellato dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149, che riflette anche principi sovranazionali (di cui anche agli articoli 3, 9, 12, 14, 18, 21 della Convenzione di New York del 20.11.1989, ratificata con legge n. 176 del 1991; agli articoli 9 e 10 della Convenzione Europea sui diritti del fanciullo, fatta a Strasburgo il 25.01.1996 e ratificata con Legge n. 77 del 2003; all'articolo 24 della Carta di Nizza).

Dalla lettura complessiva delle richiamate disposizioni (in particolare, articolo 8, comma 4, articolo 10, commi 2 e 5, articolo 12, articolo 13, articolo 15, articolo 16) emerge che il procedimento deve svolgersi sin dall'inizio con l'assistenza legale dei genitori, i quali devono essere avvertiti dell'apertura della procedura, essere invitati a nominare un difensore, essere informati della nomina di un difensore d'ufficio per il caso che non vi provvedano, ed ancora che gli stessi, assistiti dal difensore, possono partecipare in primo grado a tutti gli accertamenti disposti dal Tribunale e debbono essere sentiti e ricevere la comunicazione dei provvedimenti adottati, nonche' possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice, e devono ricevere la notificazione per esteso della sentenza, con contestuale avviso del loro diritto di proporre impugnazione.

L'articolo 17 prevede, inoltre, che il pubblico ministero e le altre parti possano proporre impugnazione avanti la Corte d'appello e non pone alcuna ulteriore restrizione al novero dei legittimati al gravame e, dunque, deroga al regime del contraddittorio previsto in via generale nel nostro ordinamento positivo processuale con riguardo ai procedimenti contenziosi ordinari. La novellata normativa attribuendo, dunque, ai genitori del minore una legittimazione autonoma connessa ad un'intensa serie di poteri, facolta' e diritti processuali, e' atta a fare assumere loro la veste di parti necessarie e formali dell'intero procedimento di adot-tabilita' (cfr. Cass. n. 7281 del 2010) e, quindi, di litisconsorti necessari pure nel giudizio d'appello, quand'anche in primo grado non si siano costituiti, con conseguente necessita' di integrare il contraddittorio nei loro confronti, ove non abbiano proposto il gravame (per le diverse connotazioni dell'abrogata normativa, cfr. in primis Cass. SU n. 1006 del 1995).

E' stato altresi' precisato che lo scopo di ottenere, in capo ai genitori, la legale conoscenza dell'altrui impugnazione non puo' ritenersi conseguito per effetto della sola notificazione, attuata d'ufficio anche nei loro confronti, del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione dell'appello esperito dalle altre parti, posto che tale iniziativa officiosa non consente anche la conoscenza del contenuto dell'altrui ricorso e, dunque, il compiuto esercizio del loro diritto di difesa (Cass., 4 luglio 2011, n. 14554, in cui si ribadisce la sussistenza del litisconsorzio necessario nei confronti dei genitori biologici del minore).

3.3 - La necessaria partecipazione dei genitori al procedimento in esame non puo' escludersi neppure in relazione al genitore nei cui confronti - come nel caso in esame - sia stata pronunciata la decadenza dalla potesta' sul figlio ex articolo 330 c.c.. In proposito questa Corte ha affermato che il predetto e' legittimato ad opporsi alla dichiarazione dello stato di adottabilita' del medesimo, stante il suo interesse ad evitare le diverse, piu' incisive e definitive conseguenze dell'adozione, cui la detta dichiarazione e' preordinata, e che implicano, oltre la perdita della potesta', il venir meno di ogni rapporto nei riguardi del figlio (Cosi' Cass., 18 giugno 1986, n. 4062).

L'irrilevanza della pronuncia di decadenza dalla potesta', per i fini che qui interessano, emerge chiaramente dall'attribuzione della legittimazione al genitore non in quanto rappresentante legale del minore (come a lungo ritenuto in relazione all'adozione in casi particolari: Cass., 4 luglio 2002, n. 9689; in senso contrario, per altro, cfr. la recente Cass., 18 aprile 2012, n. 6051), ma "iure proprio", quale portatore di quell'interesse alla tendenziale conservazione della famiglia naturale cui la normativa in esame e' prioritariamente ispirata.

4 - Tanto premesso, deve trovare applicazione il principio secondo cui la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata ne' dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ne' da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'articolo 354 c.p.c., comma 1, comporta che resta viziato l'intero processo; pertanto s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'articolo 383 c.p.c., comma 3, (Cass., 26 luglio 2013, n. 18127; Cass., Sez. un., 16 febbraio 2009, n. 3678; Cass., 13 aprile 2007, n. 8825).

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale per i Minorenni di Bologna, in diversa composizione.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita' delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.
 

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