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Per gli infortuni subiti dagli alunni non sempre è responsabile il professore
Pubblicata il 04/09/2007
Secondo la S.C. non sussisteva pertanto il dovere del professore di partecipare all’assemblea. Ne consegue che
trattandosi nel caso specifico di un Istituto tecnico dove si fa uso nei laboratori di macchine, attrezzature utensili ed apparecchi in genere, l’attività degli alunni é equiparata a quella dei lavoratori subordinati dice la Suprema Corte. Pertanto, il tribunale dell’Aquila dovrà stabilire non la colpevolezza del professore, ma chi é in questi casi il «responsabile della vigilanza antifortuni», come delegato del datore di lavoro, ovvero il preside.