Responsabilità genitoriale per danno cagionato dai figli minori

Ai sensi dell'art 2048 cod. civ., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza sia con riguardo agli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.
(Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 14 marzo 2008, n. 7050)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Presidente

Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere

Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RO. ST., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 20, presso,, lo studio dell'avvocato RIZZO CARLA, che lo difende unitamente all'avvocato VINCENZO LUCATTELLI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

AN. DE., ed EREDI DI BE. EN., elettivamente domiciliati in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 15, presso lo studio dell'avvocato CORRADO SGROI, difesi dall'avvocato LANFREDINI GIOVANNA, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 509/03 della Corte d'Appello di FIRENZE, seconda sezione civile emessa il 14/01/2003, depositata il 18/03/03; RG. 1992/A/2000;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 13/02/08 dal Consigliere Dott. Raffaella LANZILLO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 12.6.1990 R.S. e Tr. Gi., esponevano che in data 11.3.1989 il figlio St., minorenne, alla guida del suo ciclomotore, era stato coinvolto in uno scontro con altro ciclomotore, condotto da Be.An., anch'egli minorenne, e convenivano per il risarcimento dei danni i genitori del Be., Be.En. e An.De..

Il Tribunale di Arezzo accertava la responsabilita' di Be. An., nella causazione del sinistro, e condannava i genitori al risarcimento dei danni, nella misura di lire 71.812.217, in applicazione dell'articolo 2048 c.c..

Con sentenza n. 509 del 2003 la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, ha escluso l'imputabilita' ai genitori di Be.An. della responsabilita' per danni, con la motivazione che, alla data dell'incidente, la loro coabitazione con il figlio (all'epoca sedicenne) era cessata da due anni, essendosi questi trasferito a vivere con il fratello, per ragioni di lavoro.

Con atto 30.4.2004 Ro.St. ha proposto ricorso per cassazione per un unico motivo, a cui resistono i Be. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l'unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 2048 c.c., e l'erronea e contraddittoria motivazione, sia perche' il trasferimento del minore responsabile presso il fratello era da ritenere temporaneo e contingente, recandosi regolarmente la madre presso l'abitazione dei figli per provvedere alle loro necessita'; sia perche' l'articolo 2048 c.c., e' stato male interpretato, non venendo meno la coabitazione con i genitori nel caso di spostamento dei figli per ragioni di lavoro.

2.- Il ricorso e' manifestamente fondato.

I criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilita' per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, in relazione al quale potere-dovere assume rilievo determinante il perdurare della coabitazione; sia anche e soprattutto nell'obbligo di svolgere adeguata attivita' formativa, impartendo ai figli l'educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attivita' extrafamiliari (Cass. civ., Sez. 1, 24 maggio 1994 n. 5063; Cass. civ., Sez. 3, 11 agosto 1997 n. 7459).

Ne consegue che la responsabilita' dei genitori non puo' ritenersi esclusa per il solo fatto del temporaneo allontanamento del minore dalla casa familiare, qualora l'illecito da lui commesso consista nel mancato rispetto delle regole di comportamento vigenti nel contesto sociale, in termini tali da manifestare oggettive carenze dell'attivita' educativa.

La negligenza, l'indisciplina e l'irresponsabilita' nella condotta di guida, in termini tali da mettere a rischio i beni o l'incolumita' altrui, costituiscono per l'appunto manifestazione di tal genere di comportamenti.

Erroneamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto che il mero fatto dell'allontanamento del minore dalla casa paterna valga di per se' ad esonerare i genitori da responsabilita', potendo le carenze educative protrarre i loro effetti anche per il tempo successivo alla cessazione della coabitazione.

3. - La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, affinche' decida la controversia uniformandosi ai seguenti principi di diritto:

"Ai sensi dell'articolo 2048 c.c., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza; sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attivita' educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

"L'eventuale allontanamento del minore dalla casa dei genitori non vale di per se' ad esimere i genitori stessi da responsabilita', ove l'illecito comportamento del figlio sia riconducibile non all'omissione della contingente e quotidiana sorveglianza sul comportamento di lui, ma alle suddette, oggettive carenze educative.

"In quest'ultimo ambito rientrano i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza o irresponsabilita', nello svolgimento di attivita' suscettibili di arrecare danno a terzi, fra cui in particolare l'inosservanza delle norme della circolazione stradale".

4.- La Corte di rinvio decidera' anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso, Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che decidera' anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.

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