Se uno dei due genitori non può o non vuole mantenere i figli grava sull'altro l'onere di far fronte alle loro esigenze, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche

L'obbligo di mantenere i figli spetta primariamente e integralmente ai genitori: sicché se l'uno dei due non voglia o non possa adempiere, l'altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali, e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Solo in via sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli previsto dall'articolo 148 del Cc, che comunque trova ingresso non solo perché uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se e in quanto l'altro genitore non abbia mezzi per provvedervi.

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 30 settembre 2010, n. 20509



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14385/2006 proposto da:

MA. PA. (C.F. (OMESSO)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il Cav. GARDIN LUIGI, rappresentata e difesa dall'avvocato RAMPINO ORONZO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CO. AT. (c.f. (OMESSO)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il Cav. GARDIN LUIGI, rappresentato e difeso dagli avvocati DE MAURO GAETANO, DE MAURO ANTONIO, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

C. A. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 262/2005 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 27/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/06/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In accoglimento della domanda proposta con citazione del 14 gennaio 1994 da Ma.Pa. nei confronti dei suoceri Co. At. e Ar.Te. , il Tribunale di Lecce con sentenza del 26 gennaio 2004 ha condannato il solo Co.At. , essendo deceduta la moglie, a corrispondere in favore del nipote A. assegno alimentare in luogo del loro figlio A. , padre del predetto minore C.A. , che si era reso inadempiente. Ha stabilito la misura dell'assegno in euro 700,00 mensili.

La decisione e' stata impugnata da Co.At. innanzi alla Corte d'appello di Lecce che ha accolto il gravame ed ha per l'effetto respinto la domanda sull'assunto che le risultanze istruttorie avrebbero confermato che la madre del minore e' in grado da sola di alimentare e convenientemente mantenere il figlio a lei affidato.

Avverso questa decisione la Ma. ha proposto il presente ricorso per cassazione sulla base di unico mezzo resistito dall'intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, violazione dei principi processuali di cui all'articolo 433 c.c., e dei principi disciplinanti la decorrenza del diritto al mantenimento. Ascrive alla Corte territoriale errore di diritto, sostenendo che l'organo giudicante avrebbe dovuto condurre la sua valutazione sui presupposti della domanda, tenendo conto della situazione all'epoca dell'introduzione del giudizio. In fatto, a quell'epoca ella non era autosufficiente. Il suocero era invece un ricco possidente ed il padre del bambino non adempiva al suo obbligo di mantenerlo.

Il resistente deduce infondatezza del motivo.

La preliminare eccezione di difetto della legittimazione attiva della ricorrente, per aver proposto il presente ricorso in proprio e non gia' nella veste di esercente la patria potesta' sul minore, spesa in sede di merito, e' infondata. La questione e' solo formale. Il ricorso espone gli argomenti di critica nell'interesse del figlio, senza alcun riferimento alla posizione personale della Ma. .

Nel merito il ricorso e' privo di fondamento.

La decisione impugnata ha respinto la domanda, sia essa tesa ad ottenere il concorso dei nonni nel mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 433 c.c., Nel primo aspetto, ha ritenuto necessario esaminare la condizione patrimoniale della madre all'attualita', dunque all'epoca della decisione. E in fatto, ha riscontrato che ella e' risultata in grado di mantenere il figlio, sia perche' munita di laurea e' in condizione di cercare adeguata occupazione, sia perche' e' risultata proprietaria di due porzioni immobiliari - 1/16 di una villa in (OMESSO) ove dimora col figlio, ed 1/16 di altra villa in san (OMESSO) -, nonche' proprietaria esclusiva di altra villa a rustico valutata in euro 42.481,00. Il padre, principale obbligato, inoltre ha ereditato la quota di un quarto di un consistente immobile abitativo e sei locali commerciali.

Nel suo ulteriore profilo, l'indagine sulla domanda e' stata ritenuta implicitamente assorbita.

Tale conclusione, quale che sia il paradigma normativo cui si riconduca la motivazione, appare scevra da errore di diritto.

L'articolo 148 c.c., che comunque trova ingresso non gia' perche' uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto l'altro genitore non abbia mezzi per provvedervi - Cass. n. 3402/1995 che s'intende ribadire -.

Laddove avesse inquadrato la fattispecie nel paradigma dell'articolo 148 c.c., ammettendo altresi' l'ammissibilita' dell'azione in via ordinaria anziche' in via monitoria secondo il rito ivi prescritto, la decisione impugnata comunque risulterebbe ineccepibile sul piano giuridico ed insindacabile nel merito. La Corte di merito ha verificato se i genitori del minore, ex lege obbligati al suo mantenimento, fossero in condizione di provvedervi. E rilevato, su questa corretta premessa, che potessero entrambi assolvere al loro obbligo, e comunque che l'attrice inspiegabilmente non aveva assunto iniziative nei confronti del padre del minore, omettendo di pretendere che assolvesse al suo obbligo primario di provvedere al mantenimento del figlio, ha escluso che ella potesse chiamare al concorso i nonni paterni, essendo in grado di assolvere ella stessa, in prima persona, al suo personale dovere nei confronti del figlio. Non vi erano percio' i presupposti per l'azione esperita.

La conclusione, argomentata con motivazione esaustiva e puntuale, e' immune da errore.

Neppure si presta a critica, ove la motivazione si riferisse al diritto agli alimenti previsto dall'articolo 433 c.c., comma 1, n. 3, in via succedanea, e sostitutiva solo se i genitori non fossero stati in condizione di adempiere al loro personale e diretto obbligo, circostanza esclusa con valutazione di merito, adeguatamente motivata e percio' insindacabile.

Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.400,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.
 

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