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Una mera espressione di volontà dei genitori, una ‘speranza’ di recupero delle capacità genitoriali non è sicuramente idonea al superamento dell’abbandono
Pubblicata il 13/10/2009
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente
Dott. RORDORF Renato - Consigliere
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17102/2008 proposto da:
GN. MA. (c.f. (OMESSO)), in giudizio di persona, nella qualita' di Curatore speciale del minore HA. GI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MOCENIGO 16, presso l'avvocato SINI NADIA, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -
contro
RE. EL. (c.f. (OMESSO)), HA. MO. (c.f. (OMESSO)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso l'avvocato GOBBI GOFFREDO, rappresentati e difesi dall'avvocato PANCOTTI Luca, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 15/2008 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 19/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/04/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato GN.MA. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per i controricorrenti, l'Avvocato LUCA PANCOTTI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 17/9/2006, il Tribunale per i minorenni di Ancona, dichiarava lo stato di adottabilita' del minore Ha. Gi. , nato nel (OMESSO).
Avverso tale decreto proponevano opposizione i genitori, Ha. Mo. e Re. El. , contestando l'incapacita' genitoriale, riscontrata dal Tribunale minorile.
Veniva espletata CTU. Venivano depositate varie relazioni dei servizi sociali.
Il Tribunale per i minorenni, con sentenza del 24/9/2007, rigettava l'opposizione.
Avverso tale sentenza proponevano appello gli opponenti. Si costituiva il curatore speciale del minore - avv. Gn. Ma. chiedendo rigettarsi l'appello.
La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza 30/4-19/5/2008, revocava la dichiarazione di adottabilita', confermava l'affidamento eterofamiliare in atto, disponendo che i genitori potessero visitare il minore con modalita' protette.
Ricorre per cassazione il curatore del minore, sulla base di tre motivi.
Resistono con controricorso gli appellanti.
Il ricorrente ha presentato memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non va dichiarato inammissibile il ricorso del curatore speciale del minore, come sostengono i controricorrenti, ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c.. Esso presenta quesiti specifici e la' dove lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione, indica adeguatamente il fatto controverso.
I primi due motivi possono trattarsi congiuntamente, perche' strettamente collegati.
Il ricorrente lamenta violazione degli articoli 112 e 132 c.p.c., per omessa pronuncia, nonche' omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
I motivi sono infondati. L'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti (nella specie quella del curatore del minore) costituisce un'imperfezione formale irrilevante ai fini della validita' della sentenza, ove il giudice abbia comunque pronunciato su tutte le domande delle parti (tra le altre, Cass. n. 24809 del 2005; n. 4208 del 2007). Il curatore del minore come si e' detto, chiedeva rigettarsi l'appello e confermarsi la pronuncia di primo grado.
Il giudice a quo ha esaminato le argomentazioni della sentenza di primo grado, ma ha ritenuto di discostarsene, motivando comunque al riguardo.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione della Legge n. 184 del 1983, articolo 8, nonche' insufficiente e contraddittoria motivazione. Il motivo e' fondato.
La Legge n. 184, articolo 8, definendo l'abbandono di minore, come privazione di "assistenza morale e materiale da parte dei genitori (o dei parenti tenuti a provvedervi)", costituisce sostanzialmente una norma in bianco, nella quale peraltro la giurisprudenza (e segnatamente quella di questa Corte) e' pervenuta a risultati sostanzialmente univoci (per tutte, Cass. n. 21817 del 2006).
Soccorre, ancora una volta, il richiamo ai principi costituzionali: l'articolo 30 Cost., indica l'obbligo (prima ancora che il diritto) dei genitori di educare, istruire, mantenere i figli, e il principio costituzionale trova riscontro nell'articolo 147 c.c., la' dove si precisa che i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacita', delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
E' necessario da un lato trasmettere al minore, con l'educazione e l'istruzione, i valori necessari per fargli progressivamente acquistare le capacita' e posizioni proprie di ogni membro della collettivita': a svolgere tale alta e delicatissima funzione la famiglia non e' lasciata sola (vi sono altri soggetti istituzionali: ad es. la scuola); essa ha comunque un ruolo preminente ed insostituibile. Ma e' pure indispensabile provvedere anche finanziariamente al soddisfacimento dei bisogni del minore e alle sue esigenze di crescita: si tratta evidentemente di un compito assai complesso ed articolato, ben piu' ampio di quella minima prestazione di cure che serve a mantenere in vita il soggetto. E' evidente peraltro che non ogni irregolarita' o ritardo nell'adempimento dei doveri genitoriali potrebbe dar luogo ad adozione; varie possono essere le misure previste, da quelle amministrative di aiuto e sostegno alla famiglia, all'affidamento familiare, dalla decadenza o limitazione della potesta', con o senza allontanamento del minore o del genitore, fino all'adozione legittimante. Ma allora le diverse formule generali che sembrano indicare situazioni qualitativamente diverse (difficolta' temporanee della famiglia di origine, o - cio' che e' lo stesso - privazione temporanea di un ambiente familiare idoneo, comportamento del genitore pregiudizievole al figlio, violazione o trascuratezza dei doveri inerenti alla potesta' ovvero abuso dei relativi poteri, con grave pregiudizio del figlio, mancanza di assistenza morale e materiale) sono soltanto indici di un piu' o meno grave (o magari gravissimo) inadempimento dei doveri educativi dei genitori. E va precisato che solo all'interesse del minore deve farsi comunque riferimento; non si sanziona il comportamento del genitore, ma ci si deve preoccupare esclusivamente di eliminare le conseguenze che tale comportamento determina o potrebbe determinare sullo sviluppo della personalita' del fanciullo.
Va peraltro osservato che rispetto al altre misure l'adozione comporta la conseguenza piu' grave, lo scioglimento di ogni legame con la famiglia di origine. Qual e' dunque, per cosi' dire, il punto di rottura, al di la' del quale si procede necessariamente all'adozione?. Ed e' possibile individuarlo con sicurezza sempre e comunque?. Non tanto e non solo ai comportamenti del genitore, ma alle conseguenze sulla personalita' del minore dovrebbe farsi riferimento, e dunque, ove la situazione familiare fosse tale da compromettere in modo grave e irreversibile lo sviluppo psico-fisico della personalita' del fanciullo, si dovrebbe far luogo ad adozione. Non alla figura di un minore astratto, ne' a tutti i minori di quell'eta' o di quell'ambiente sociale ci si dovra' peraltro richiamare, ma a quel minore particolare, con la sua storia, il suo "vissuto", le sue caratteristiche fisiche e psicologiche, la sua eta', il suo grado di sviluppo (o meglio le potenzialita', le possibilita' di sviluppo), ma allora in tal sensoria questione, talora dibattuta, se di sviluppo "normale" od ottimale debba trattarsi, non ha piu' senso: e' lo sviluppo riferito a quel minore precisamente individuato.
L'esigenza e' dunque sempre la medesima: garantire una crescita armonica e compiuta del fanciullo. Tuttavia i vari istituti previsti dalla legge possono talora nei presupposti giustapporsi o sovrapporsi; cosi' potrebbe esservi affidamento familiare tanto in relazione ad una situazione grave che ad una non particolarmente grave, ma comunque presumibilmente temporanea, affidamento ex articoli 330 e 333 c.c., riguardo a situazioni non oltremodo gravi (anche se presumibilmente irreversibili) o magari gravi (l'articolo 330 c.c., parla di grave pregiudizio) ma non irreversibili (e in ogni caso tali da non richiedere lo scioglimento di ogni legame con la famiglia di origine); l'adozione, come si diceva, si distingue nettamente dalle altre figure perche' presuppone una situazione grave ed irreversibile (laddove il giudizio di gravita' ed irreversibilita' va fatta - lo si ribadisce - con riferimento alla posizione del singolo minore).
Consegue da quanto osservato. che, alla luce dell'esclusivo interesse del minore, una mera espressione di volonta' dei genitori, una "speranza" di recupero delle capacita' genitoriali non e' sicuramente idonea al superamento dell'abbandono.
Si ravvisa, nella pronuncia impugnata, una contraddittorieta' di fondo: il giudice a quo richiama le risultanze fortemente negative della consulenza tecnica espletata in primo grado nei confronti di entrambi i genitori, nonche' quella relativa all'adottabilita' di un altro figlio della Re. e di diverso padre; e tuttavia "sulla base di (asserite) relazioni sociali e psicologiche" (senza fornire ulteriori indicazioni al riguardo) egli revoca la dichiarazione di adottabilita', ritenendo che i genitori siano animati da "sincera e genuina vocazione" ad attivarsi, e che e' (soltanto) "possibile" (ma non peraltro, "probabile") che avvenga progressivamente un adeguato recupero delle loro capacita'.
Conclusivamente, va accolto il ricorso del curatore speciale del minore, e cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione, che dovra' riesaminare la posizione dei genitori, sulla base di quanto osservato e considerando che - lo si ribadisce - la mera espressione di volonta' dei genitori, una "speranza" di recupero delle capacita' genitoriali non puo' ritenersi idonea al superamento dell'abbandono.
Il giudice di merito pure si pronuncera' sulle spese del presente giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione; rinvia alla Corte d'Appello per la decisione sulle spese processuali, anche per il presente giudizio di legittimita'.