I doveri dei genitori e quelli del figlio. La potestà genitoriale e le modalità del suo esercizio. Sospensione e decadenza. La tutela.

Il figlio ha diritto al mantenimento da parte dei genitori, ma anche all'assistenza morale e agli insegnamenti che gli consentono di sviluppare la sua personalità il più possibile in sintonia con le sue inclinazioni e aspirazioni.

“Il matrimonio impone ad ambedue i genitori l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli” (art. 147 c.c.) e gli stessi doveri gravano sui genitori dei figli naturali per espressa disposizione costituzionale (art. 30) in forza della quale “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”.

Il figlio ha, quindi, diritto al mantenimento da parte dei genitori, ma anche a quell’assistenza morale e a quegli insegnamenti che gli consentono di sviluppare la sua personalità il più possibile in sintonia con le sue inclinazioni e aspirazioni.

Il diritto al mantenimento resta fermo anche in favore del figlio maggiorenne per consentirgli di acquisire la preparazione culturale e sociale che gli consenta di diventare produttivo e maturo per il suo futuro, a condizione che, però, il mancato inserimento nel mondo del lavoro non dipenda da sua negligenza.

In ogni caso, sui genitori graverà, solidalmente, un obbligo alimentare nei confronti del figlio che versi in stato di bisogno.

Il figlio ha l’obbligo di rispettare i genitori (art. 315 c.c.), di contribuire al mantenimento della famiglia finché vi vive e, se minore, di convivere con i genitori.

L’obbligo di contribuzione (in teoria azionabile) deve intendersi sussistente anche in capo al minore, il quale dovrà corrispondervi in base alle proprie sostanze e ai propri redditi, ma non in proporzione alle proprie capacità lavorative per evitare che questi debba essere obbligato a lavorare.

Nell’ambito dell’obbligo del minore di convivere con i genitori esercenti la potestà può essere ricompreso anche quello di convivere con persone a cui i genitori l’hanno affidato, purché l’affidamento sia di durata limitata.

La potestà dei genitori può essere definita come quell’insieme di poteri e doveri che i genitori devono esercitare nell’esclusivo interesse del minore.

Pur considerando che il minore ha, in seguito alla riforma del diritto di famiglia, acquistato una maggiore autonomia rispetto al passato, poiché viene ritenuto capace di formare e esprimere la sua opinione in alcune scelte di vita (vds., per esempio, nel caso di separazione o divorzio, nella cui procedura – art. 155sexies c.c. - è ammesso l’ascolto del minore che abbia compiuto i dodici anni o anche di quello di età inferiore che dimostri di possedere capacità di discernimento ai fini della valutazione da parte del giudice dell’opportunità di un dato provvedimento di affidamento condiviso o esclusivo) ed è chiamato a partecipare alle decisioni familiari; ciononostante l’autorità dei genitori sui figli trova giustificazione nella circostanza che è necessario sopperire alle carenze del minore e, soprattutto, è necessario che qualcuno si occupi della sua istruzione, della sua educazione e di sostenerlo nello sviluppo armonico della sua personalità fino alla completa autonomia.

La titolarità della potestà spetta ad entrambi i genitori, legittimi o naturali (che abbiano effettuato il riconoscimento o per effetto della dichiarazione giudiziale), ma i genitori possono esercitarla disgiuntamente per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione è, quindi, richiesto l’esercizio congiunto della potestà.

In caso di disaccordo su questioni rilevanti, ciascuno dei genitori può ricorrere al Tribunale per i Minorenni affinché li concili e indichi la soluzione più confacente alla situazione di fatto prospettata. Se il contrasto rimane e i genitori si ostinano a non seguire le indicazioni del giudice minorile, quest’ultimo, con decreto reclamabile in Corte di Appello, nell’esclusivo interesse del minore, autorizza il genitore che opina più idoneo a decidere sulla questione (art. 316 c.c.).

Nel caso in cui sussista un pregiudizio grave e imminente per il figlio sarà il padre, anche nel caso di contrasto con la madre, a adottare i necessari provvedimenti urgenti e indifferibili tesi ad evitarlo (art. 316, 4° comma, c.c.).

I genitori, nell’esercizio della potestà loro spettante, hanno la rappresentanza dei figli minori, nonché l’obbligo dell’amministrazione dei loro beni (art. 320 c.c.).

Tale potere rappresentativo è conferito per legge ai genitori congiuntamente o singolarmente, nei casi in cui l’esercizio della potestà è riservato esclusivamente ad uno di essi. I genitori si sostituiscono ai figli minori – data la loro incapacità di agire - nel compimento di tutti gli atti relativi alla gestione del loro patrimonio.

Per gli atti di ordinaria amministrazione è ammesso l’intervento di ciascun genitore singolarmente; mentre quelli di straordinaria amministrazione, per i contratti con i quali si concedono o si acquisiscono diritti personali di godimento, è necessaria l’azione congiunta di entrambi i genitori, nonché l’autorizzazione del giudice tutelare per gli atti di maggior importanza, come la rinuncia o l’accettazione di un’eredità, l’accettazione di una donazione, l’acquisto di un bene immobile, l’accensione di ipoteche o lo scioglimento di comunioni.

L'esercizio di un'impresa commerciale intestata al minore non può essere continuato da parte dei genitori se non con l'autorizzazione del tribunale e su parere del giudice tutelare.

Gli atti compiuti senza il rispetto della disciplina codicistica possono essere annullati su domanda dei genitori, del figlio o dei suoi eredi o aventi causa ai sensi dell’art. 322 c.c. e la relativa azione può essere esercitata da ciascun genitore separatamente, anche quando abbia ad oggetto un atto di straordinaria amministrazione.

Nel potere di rappresentanza legale rientra anche quello di cui all’art. 120 c.p. secondo la cui disposizione i minori possono proporre querela per i reati tramite i propri genitori, anche nel caso in cui abbiano più di quattordici anni (anche se raggiunta tale età i minori possono querelarsi anche in proprio).

Ai genitori o a quello che esercita la potestà in via esclusiva spetta, inoltre, sempre per legge, l’usufrutto sui beni del figlio (art. 324 c.c.), in forza del quale ai genitori spetta il diritto di godimento dei beni senza mutamento della destinazione economica.

Si tratta di un diritto indisponibile e intrasmissibile (il che significa che, nel caso di morte di uno dei genitori, la quota del genitore superstite si accresce proporzionalmente).

Si applicano, per espresso richiamo, le norme sull’usufrutto “comune”, ma senza obbligo per i genitori usufruttuari del rendiconto annuale e con destinazione dei frutti dei beni ai bisogni della famiglia. Questa precipua caratteristica impedisce che i beni oggetto di usufrutto legale possano essere espropriati per crediti estranei alle esigenze familiari, sempre che al creditore sia a conoscenza di questa condizione di estraneità.

Tutti i beni del figlio entrano nell’usufrutto legale, tranne:

  • i beni acquisiti dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
  • i beni lasciati o donati al minore per intraprendere una carriera, un’arte, una professione;
  • i beni lasciati o donati al minore con l’indicazione che non entrino a far parte dell’usufrutto (sempre che non rientrino nella quota di legittima destinata al minore);
  • i beni acquistati per eredità, legato o donazione dal figlio, contro la volontà dei genitori.

Causa di estinzione dell’usufrutto legale sono il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, il suo matrimonio autorizzato dal Tribunale per i minorenni, ovvero ancora con la morte dei genitori o il perimento dei beni che ne erano l’oggetto.

La violazione degli obblighi o la condotta pregiudizievole dei genitori verso i figli sono penalmente (vds. art. 570 c.p.) e civilmente sanzionate con la previsione di rimedi rivolti ad ottenere l’adempimento delle obbligazioni ovvero ad impedire un esercizio pregiudizievole della potestà genitoriale.

Contro il mancato adempimento dei doveri di mantenimento ed assistenza del minore possono essere adottate le normali misure cautelari ed esecutive previste per l’esecuzione delle obbligazioni: è, altresì, prevista, quale rimedio specifico, la distrazione dei redditi dell’obbligato (art. 148, 2° comma, c.c.).

Chiunque vi abbia interesse potrà esperire questo speciale rimedio innanzi al Presidente del Tribunale, che, sentito il genitore inadempiente e assunte le necessarie informazioni, potrà emanare decreto con il quale ordinare al terzo debitore dell’obbligato di corrispondere quanto dovuto direttamente al coniuge di questi o a chi provvede al mantenimento del minore.

Altro rimedio, che non ha, però, il carattere di sanzione, nel caso di amministrazione cattiva del patrimonio del minore da parte del genitore esercente la potestà, è la rimozione dall’amministrazione (art. 334 c.c.), che – non richiedendo la colpevole inadempienza o la cattiva gestione volontaria del genitore - può essere attivato anche quando il genitore non possa prendersi cura, per diverse motivazioni, della gestione.

Il Tribunale per i Minorenni, adito allo scopo di cui all’art. 334 c.c., quando la cattiva gestione derivi da scelte sbagliate del genitore nei confronti del quale viene richiesta la rimozione, può decidere di non adottare il provvedimento di rimozione, ma di stabilire i criteri ai quali il genitore dovrà attenersi nella gestione del patrimonio del minore. Nei casi più gravi la predetta autorità giudiziaria potrà disporre, nei casi più gravi, oltre alla rimozione, la revoca dell’usufrutto legale. Una volta attuata la rimozione, i poteri d’amministrazione e l’usufrutto legale si concentreranno in capo all’altro genitore o, in mancanza, in capo ad un curatore speciale allo scopo nominato.

Qualora i motivi che avevano giustificato la rimozione dall’amministrazione dell’usufrutto legale, il genitore potrà essere reintegrato nell’amministrazione e nel godimento dell’usufrutto (art. 335).

Il Tribunale per i Minorenni, poi, ai sensi dell’art. 330, “può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore” oppure, ai sensi dell’art. 333, “quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, …, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”.

Tali provvedimenti sono rebus sic stantibus, ossia revocabili in qualsiasi momento, e vengono pronunciati in esito ad un particolare procedimento di volontaria giurisdizione in camera di consiglio che, come si è anticipato, si svolge innanzi al Tribunale per i Minorenni e viene instaurato in seguito alla proposizione di un ricorso avanzato dall’altro genitore, da un parente o dal PM, con l’assunzione di informazioni e del parere del Pubblico Ministero e con l’audizione del genitore nei confronti del quale sia stato richiesto il provvedimento relativo alla potestà (art. 336 c.c.).

A questo proposito si deve precisare che, in attuazione anche delle indicazioni offerte dalla Corte costituzionale in occasione dell’emanazione dell’ordinanza n. 1 del 2002 di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale proposte, tra l’altro, anche in relazione all’appena richiamato art. 336 c.c., il legislatore, con la nuova legge sulle adozioni n. 149 del 2001, ha inserito un nuovo comma alla norma in questione, stigmatizzando così il principio secondo il quale anche il minore, contrariamente a quanto accade nei procedimenti per separazione e divorzio, è parte processuale nelle procedure che riguardano la potestà genitoria e che, in ragione di ciò, lo stesso ha diritto alla difesa tecnica.

Tale nuova disposizione, però, allo stato, non è ancora entrata in vigore.

Infine, il genitore può essere reintegrato nella potestà non solo quando sia terminato il suo comportamento pregiudizievole (e in questo caso potrà personalmente proporre il relativo ricorso) e la stessa facoltà gli è offerta nel caso in cui sia scongiurata la possibilità di qualsiasi danno nei confronti del minore.

Oltre alle ipotesi sanzionatorie, riguardanti anche il caso della decadenza dalla potestà intesa quale pena accessoria derivante dalla condanna definitiva per reati particolari o all’ergastolo, la potestà si estingue per raggiungimento della maggiore età, con la morte di uno dei genitori o del figlio e con il matrimonio del figlio minorenne.

Infine, se entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la potestà a causa dell’emanazione di un provvedimento di decadenza o di limitazione della stessa (artt. 343 ss. c.c.), il giudice tutelare (tempestivamente avvisato dall’ufficiale di stato civile che riceve la dichiarazione di morte, dal notaio che procede alla pubblicazione del testamento con l’indicazione del tutore, dalla cancelleria del Tribunale per i Minorenni in seguito al deposito di decisione che determini l’apertura della tutela, dai parenti entro il terzo grado del minore ovvero dal tutore designato) provvede alla nomina di un tutore, che ha la cura del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (art. 357 c.c.)

Al tutore spettano, insomma, gli stessi poteri e analoghe funzioni dei genitori.

La sua azione è, però, accompagnata da numerosi controlli perché il tutore, non solo deve impegnarsi formalmente, pronunciando nelle mani del giudice tutelare giuramento di prestare il proprio ufficio con fedeltà e diligenza (art. 349 c.c.), ma, appena nominato, deve formare l’inventario dei beni del minore e, al momento della cessazione delle sue funzioni, deve rendere il conto (art. 385 c.c.).

Inoltre, per compiere gli atti di straordinaria amministrazione particolarmente onerosi, il tutore deve sempre richiedere e ottenere espressa autorizzazione del Tribunale presso il quale è stata aperta la tutela, previo parere del giudice tutelare.

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