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Il difensore del minore
I difensori di ufficio e la loro specifica preparazione nel diritto minorile, assunta grazie a corsi di formazione, obbligatori ai fini dell'iscrizione nel relativo elenco dei difensori di ufficio.
Secondo le regole generali (art. 97 c.p.p.), al minore viene nominato un difensore di ufficio ove non sia stato già incaricato un difensore di fiducia (direttamente dal minore o, nel caso questi sia impossibilitato, da un prossimo congiunto).
Ciò che caratterizza i difensori di ufficio in quest’ambito è la loro specifica preparazione nel diritto minorile, assunta grazie a corsi di formazione, obbligatori ai fini dell’iscrizione nel relativo elenco dei difensori di ufficio.
Per quanto riguarda la specifica questione della liquidazione delle spese e degli onorari del difensore di ufficio la Corte di Cassazione ha stabilito che “Nel processo minorile, l’anticipazione da parte dell’Erario del compenso spettante al difensore nominato di ufficio è dovuta, a norma degli artt, 1, 5° comma e 10 legge n. 217/90, sino a quando il soggetto indagato o imputato è minorenne. Pertanto, qualora nel corso del procedimento il soggetto divenga maggiorenne, pur se il beneficio in questione non viene meno, stante l’esigenza do garantire la continuità della difesa, esso tuttavia va riconosciuto sino al compimento della fase processuale nel corso della quale si è verificato il raggiungimento della maggiore età” (Cass. Pen., Sez. III, n. 137 del 2000).