Affidamento di minori e forte conflittualità

In presenza di una forte conflittualità tra i genitori, l'affidamento condiviso della minore, da un lato, tende a riequilibrare una oggettiva situazione di svantaggio in cui versa la figura paterna (con rivalutazione della stessa sul piano educativo e affettivo), e, dall'altro lato, deve essere di stimolo nei confronti di entrambe le figure genitoriali (paritariamente responsabili di una sana ed equilibrata crescita psicofisica della figlia minore) a mediare rispetto alle posizioni assunte. Ne discende che il mancato superamento della conflittualità esistente, in quanto evidentemente pregiudizievole per la figlia minore, non potrà che determinare l'autorità giudiziaria all'adozione, nei confronti di uno o di entrambi i genitori, di provvedimenti ablativi o limitativi della potestà parentale (articoli 330 e 333 del codice civile).
E' quanto stabilito dal Tribunale dei Minorenni di Potenza con decreto dle 30 maggio 2007.

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