Ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio, le statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione sono irrilevanti

La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, in considerazione della diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali: l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia del divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile
Sentenza del 30 novembre 2007, n. 25010)



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - il Tribunale di Bologna, dopo aver dichiarato, con sentenza non definitiva del 1993, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24 maggio 1976 da Ma.Sa. e Fa.Al., dal quale erano nati due figli, all'epoca minori, defini', con sentenza depositata il 20 settembre 2002, le contrapposte istanze di carattere economico, tenendo conto del divario reddituale e patrimoniale fra i coniugi (il Ma., che possedeva quote di partecipazione in diverse societa' operanti nel campo della moda, per un valore di oltre lire sette miliardi, e in societa' immobiliari per oltre nove miliardi, e disponibilita' finanziarie per oltre tredici miliardi; la Fa., che possedeva quote della societa' Po. Es. per circa sessanta milioni, oltre all'usufrutto su quote della societa' Ma. s.p.a., attribuitole dal coniuge, per un valore di circa un miliardo e seicento milioni), ed attribuendo, percio', alla Fa. un assegno divorzile di euro 1549,37 mensili, oltre ad un assegno di euro 2065,83 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, con decorrenza dalla domanda, disponendo, inoltre, la corresponsione, direttamente ai figli, della somma annuale di lire 50.000.000, e confermando il provvedimento di assegnazione della casa coniugale.

2. - Sull'appello del Ma., cui resisteva, proponendo appello incidentale, la Fa., la Corte di merito di Bologna, con sentenza depositata il 15 gennaio 2004, in parziale riforma della decisione di primo grado, condanno' l'appellante principale al pagamento in favore della Fa., con decorrenza dal giorno della domanda, di un assegno divorzile dell'importo di euro 3.500,00 mensili, nonche' della somma mensile di euro 2000,00 a titolo di contributo per il mantenimento di ciascuno dei figli - somma da ritenere, peraltro, comprensiva di ogni importo dovuto, ivi compreso quello recato da una scrittura privata redatta dalle parti all'epoca della separazione -, rigettando la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale.

Il giudice di seconde cure, ritenuta la esistenza di un notevole divario reddituale e patrimoniale tra le condizioni delle parti, sia allo stato che con riferimento all'epoca della convivenza, tale che i cespiti della Fa. apparivano inconsistenti se paragonati a quelli del coniuge, tenuto conto, oltre che degli elementi gia' posti in luce dal primo giudice, della cospicua quota da lui posseduta delle societa' vendute, secondo notizie giornalistiche all'epoca non smentite, per circa lire 300 miliardi, ed accertata, quindi, la sussistenza del diritto della donna all'assegno divorzile, ritenne di elevarne l'ammontare sulla base, per un verso, della valutazione della consistenza del patrimonio del Ma., per l'altro, della durata del matrimonio, del dovere di garantire alla prole un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia, e tenuto anche conto degli elevatissimi costi di manutenzione della casa coniugale.

La conferma dell'assegnazione della casa familiare alla donna fu, poi, motivata alla stregua della perdurante condizione di non autosufficienza dei figli, pur ormai maggiorenni, conviventi con la madre fin dall'epoca della sua separazione dal marito. Infine, quanto alla misura dell'assegno di mantenimento per i figli, ribadi' la Corte felsinea il diritto della prole, pur a seguito di separazione o di divorzio dei genitori, a mantenere un tenore di vita corrispondente, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, senza che il cambiamento della condizione del genitore obbligato, che abbia costituito un nuovo nucleo familiare, legittimi una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati dalla precedente unione.

La decisione di far decorrere dalla domanda il diritto della Fa. alle indicate somme fu motivata alla stregua della considerazione delle larghe disponibilita' dell'obbligato, a fronte della piu' modesta condizione economica della moglie, e della esigenza di non pregiudicare il diritto della stessa e dei figli durante il tempo necessario a farlo valere.

3. - Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Ma. sulla base di otto motivi, illustrati anche da successiva memoria. Ha resistito con controricorso la Fa., che ha proposto altresi' ricorso incidentale condizionato, basato su tre motivi, illustrati anche da successiva memoria, ed in relazione al quale il Ma. ha proposto controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Deve preliminarmente disporsi la riunione, ai sensi dell'articolo 335 cod. proc. civ., del ricorso principale e di quello incidentale, in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza.

2. - Non mette conto esaminare i primi due motivi del ricorso, con i quali rispettivamente si lamentava la violazione dell'articolo 276 c.p.c., comma 1, e articolo 158 cod. proc. civ., e la violazione dell'articolo 51 cod. proc. civ. per il fatto che dalla intestazione della sentenza censurata figurava tra i magistrati che avevano partecipato alla decisione della causa il Dott. Vi.Gi., non presente, invece, alla discussione, secondo quanto attestato dal verbale di udienza redatto dal cancelliere con funzione di pubblico ufficiale, e che aveva gia' conosciuto della causa in altro grado. Infatti, per mero errore materiale era stato inserito, in detta intestazione, il nominativo del Dott. Vi. in luogo di quello del Dott. Ca.Pi., che aveva, in realta', sostituito lo stesso Vi., proprio avuto riguardo alla predetta incompatibilita'. La resistente aveva richiesto alla Corte d'appello la correzione dell'errore, cui questa aveva proceduto con ordinanza in data 25 giugno 2004. Di qui la rinuncia del ricorrente alla censura sollevata, che esonera questa Corte dall'esame dei motivi sopraindicati.

3. - Con il terzo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione della Legge n. 898 del 1970 articolo 5 nonche' omessa e insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia. Si lamenta che la Corte di merito, pur avendo sostanzialmente condiviso le argomentazioni del Tribunale circa l'an ed il quantum dell'assegno divorzile in favore della Fa., ne avesse aumentato la misura da euro 1549,37 - cifra gia' piu' elevata rispetto a quella, indicata dal decreto camerale 7 aprile 1992, pronunciato pochi mesi prima della presentazione del ricorso per divorzio, e confermato con ordinanza collegiale 10 giugno 1993 in sede di separazione, di lire 2.400,000 mensili - ad euro 3.500,00, alla stregua di circostanze di fatto gia' esistenti al tempo della separazione. Pur nel rilievo della ontologica differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile, non sarebbe giustificabile, a breve distanza di tempo, un cosi' rilevante scostamento della misura del secondo rispetto al primo, con una triplicazione del contributo gia' stabilito.

4.1. - La censura e' infondata.

4.2. - La determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua del richiamato della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 articolo 5 modificato dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74 articolo 10 e' indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtu' di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, in considerazione della diversita', rilevata, del resto, dallo stesso ricorrente, delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalita' dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali: l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione puo' rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione. (V., in tal senso, tra le altre, Cass., sentenze n. 1203 del 2006, n. 11575 del 2001).

4.3. - Nella specie, in aggiunta a tali considerazioni, che, peraltro, sono correttamente svolte nella sentenza censurata, va rilevato che la comparazione che il ricorrente tende a stabilire con la determinazione della misura dell'assegno divorzile riguarda una statuizione adottata in via provvisoria, solo allo scopo di assicurare una prima, sommaria tutela alla posizione del coniuge piu' debole, suscettibile di nuove e piu' approfondite valutazioni, anche se sulla base degli stessi elementi gia' a disposizione.

5. - Con il quarto motivo, si denuncia ancora violazione e falsa applicazione della Legge n. 898 del 1970 articolo 5 nonche' omessa e insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, sotto il diverso profilo della decisione sull'an debeatur. Erronea sarebbe stata la valutazione, da parte della Corte, dei mezzi economici della Fa., che, nel definire "inconsistenti" i cespiti della stessa se paragonati a quelli del Ma., non avrebbe sufficientemente valorizzato l'apporto dell'usufrutto di azioni costituito gratuitamente a suo favore da quest'ultimo, che le dava un reddito di circa 40.000.000 euro annuali, ne' l'attivita' imprenditoriale della donna, per iniziare la quale ella aveva goduto della fiducia del sistema bancario, avendo contratto un mutuo di lire 575.000.000, di cui aveva garantito la restituzione attraverso l'esercizio della stessa attivita'. Dal supplemento di indagini contabili commissionato al c.t.u., era, inoltre, emerso che dal 1992 al 1997 i redditi di societa' conseguiti dalla Fa., con esclusione dei proventi della Po. Es., si aggiravano intorno a lire 53.700.000. Di tali dati la Corte di merito non avrebbe concretamente tenuto conto, ne' avrebbe indicato quale dovesse essere considerato il reddito mensile della Fa. da ritenere adeguato affinche' ella potesse conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e quale la somma integrativa necessaria per raggiungerlo, al fine, poi, di stabilire eventualmente la misura del contributo da porre a carico del Ma. sulla base dei noti parametri.

6.1. - Anche tale censura e' immeritevole di accoglimento.

6.2. - L'accertamento del diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilita' di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in base al criterio secondo cui, mentre non e' necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale puo' essere anche economicamente autosufficiente), rileva invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche. Tale accertamento e' riservato al giudice del merito e risulta incensurabile in sede di legittimita' se congruamente motivato (v., tra le altre, Cass., sent. n. 4021 del 2006).

E' pur vero che detto accertamento deve essere compiuto non in astratto, bensi' in concreto, non potendo, pertanto, il giudice basare la propria decisione su un mero apprezzamento probabilistico, non fondato su dati realmente esistenti con riferimento alla specifica fattispecie. Tuttavia, nella specie, non puo' dirsi che sia mancata una concreta valutazione della condizione reddituale della Fa., ove si tenga conto che la Corte felsinea si e' richiamata, condividendola, alla ricostruzione dei cespiti operata in primo grado.

6.3. - Ne' a miglior sorte e' destinato il rilievo della mancata indicazione della idoneita' del reddito della stessa Fa. a consentirle il mantenimento di un tenore dei vita analogo a quello mantenuto durante il periodo di convivenza matrimoniale, alla luce delle considerazioni svolte dal giudice di secondo grado in ordine alla fascia socio-economica di appartenenza della coppia, rapportata all'attuale condizione della donna.

7. - Con il quinto motivo, si lamenta violazione della Legge n. 898 del 1970 articolo 5 e dell'/A> articolo 2697 cod. civ., nonche' omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia. Nella determinazione del quantum dell'assegno divorzile, la Corte felsinea avrebbe erroneamente preso in considerazione la circostanza che il solo mantenimento della casa coniugale comportava spese elevatissime. Dette spese andrebbero, infatti, valutate nella quantificazione dell'assegno stabilito a favore dei figli, costituendo l'assegnazione della casa coniugale uno strumento previsto nel solo interesse della prole. Del pari erronea sarebbe stata la esclusione, da parte del giudice di secondo grado, di ogni considerazione delle esigenze del Ma. dovute alla formazione di un nuovo nucleo familiare. La Corte, infine, nel quantificare l'assegno divorzile, avrebbe ritenuto pacifico un elemento che era emerso solo da notizie di stampa, prontamente smentite dall'interessato, concernente la vendita da parte dello stesso di una cospicua quota di partecipazione alle societa' del gruppo Ma., per una somma di circa lire trecento miliardi.

8.1. - Anche tale motivo e' infondato, anche se la motivazione adottata dalla Corte di merito va corretta sul punto delle accresciute spese del Ma. per effetto del nuovo matrimonio dallo stesso contratto.

8.2. Nella sentenza impugnata si legge che il cambiamento della condizione dell'obbligato per effetto della formazione di una nuova famiglia non rileva nel senso di comportare una diminuzione del contributo cui lo stesso e' tenuto nei confronti dell'ex coniuge (e dei figli nati dal primo matrimonio), poiche' la costituzione di un nuovo nucleo familiare costituisce espressione di una scelta, e lascia inalterati i precedenti obblighi. Ebbene, detta affermazione non corrisponde alle conclusioni cui la giurisprudenza di legittimita' e' pervenuta con riferimento alla problematica in discussione. Ed infatti, questa Corte, in tema di domanda di revisione della misura dell'assegno divorzile, ha gia' avuto occasione di chiarire che ove, a sostegno della richiesta, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se detta sopravvenienza determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze, facendo carico all'istante - in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti - di offrire un esauriente quadro in ordine alle proprie condizioni economico-patrimoniali (v. Cass., sentenza n. 18367 del 2006). E tuttavia, nella specie, risulta corretta la decisione del giudice di secondo grado di non attribuire alcun rilievo, ai fini della richiesta riduzione della misura dell'assegno divorzile, ai nuovi oneri assunti dall'attuale ricorrente per effetto della costituzione di un nuovo nucleo familiare, avuto riguardo alla complessiva situazione patrimoniale dello stesso, di consistenza tale da rendere irrilevanti, ai fini che qui interessano, detti nuovi oneri.

8.3. - Quanto al riferimento alle notizie giornalistiche apparse sulla vendita da parte del Ma. delle quote di partecipazione societaria, e' sufficiente rilevare, per escludere ogni fondamento della censura, che il rilievo dato alla circostanza non acquista valenza autonoma nella economia della decisione censurata, facendo piuttosto parte di una valutazione complessiva delle condizioni reddituali e patrimoniali dello stesso, che fa emergere un innegabile squilibrio tra le condizioni economiche dei due ex coniugi. In tale quadro, acquista rilevanza anche il riferimento alle ingenti spese di manutenzione della casa familiare, comunque facenti carico alla Fa..

9. - Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della Legge n. 898 del 1970 articolo 6 e omessa e insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia. L'assegnazione della casa coniugale alla Fa., peraltro gia' prevista come temporanea nei patti di separazione consensuale sottoscritti dalle parti nel 1988, non troverebbe piu' ragionevole giustificazione nella esigenza di tutela dell'habitat familiare, considerata l'eta' dei figli (rispettivamente 27 e 23 anni alla data del ricorso), prossimi alla laurea: sicche' la Corte di merito avrebbe dovuto indicare quale pregiudizio psicologico sarebbe potuto derivare agli stessi da un mutamento logistico.

10. - La censura non e' meritevole di accoglimento, anche se la motivazione adottata sul punto dalla Corte di merito va corretta. Ed invero, la ragione dell'attualita' del diritto della Fa. a permanere nella casa familiare non va tanto ravvisata, come sembra affermare la sentenza censurata, nella pregressa assegnazione a lei della stessa, quanto, piuttosto, nel persistente interesse dei figli - maggiorenni ma tuttora conviventi con la madre ed ancora in attesa del completamento degli studi - a tutela dei quali l'istituto dell'assegnazione della casa familiare si pone, a risiedervi. Quanto alla presunta mancanza di un pregiudizio psicologico che potrebbe loro derivare dall'allontanamento da quella dimora, va rilevato che la valutazione della sussistenza di un siffatto pregiudizio e' stata operata, in astratto e in via generale, dal legislatore nel delineare l'istituto dell'assegnazione della casa familiare.

11. - Con il settimo motivo, si denuncia ancora violazione e falsa applicazione della Legge n. 898 del 1970 articolo 6 e omessa e insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia. L'assegno posto a carico del ricorrente quale contributo per il mantenimento dei figli avrebbe, per la sua eccessiva misura - tenuto anche conto che non comprende le spese straordinarie, a carico esclusivo del Ma. - valenza diseducativa, e non terrebbe conto delle esigenze del ricorrente di provvedere anche al mantenimento di altri tre figli nati dal secondo matrimonio.

11.2. - La doglianza risulta, per un verso, inammissibile, laddove impinge in valutazioni attinenti alla misura del contributo per il mantenimento dei figli, di stretta spettanza del giudice del merito, che ne ha fornito non illogica motivazione, con particolare riferimento alle risorse economiche della famiglia; per altro verso, infondata, nella parte in cui denuncia la mancata considerazione delle esigenze del nuovo nucleo familiare costituito dal Ma.. Al riguardo, richiamato quanto gia' sottolineato sub n. 8.2., deve rilevarsi che tale mancata considerazione costituisce piuttosto la conseguenza della notevolissima consistenza del patrimonio dell'attuale ricorrente, sulla quale si e' ritenuto inidoneo ad incidere significativamente l'impegno economico a carico dello stesso determinato dal secondo matrimonio.

12. - Con l'ottavo motivo, si lamenta violazione della Legge n. 898 del 1970 articolo 4 comma 10, nonche' omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia. Avrebbe errato la Corte d'appello nel far decorrere dalla domanda, anziche' dal passaggio in giudicato della sentenza, l'assegno divorzile e quello per il mantenimento della prole. Non vi sarebbe stata ragione per derogare alla regola generale, avuto riguardo alla circostanza che, all'epoca in cui la Fa. aveva avanzato domanda per ottenere detti assegni, erano vigenti tra le parti le disposizioni economiche dettate dal decreto camerale del 7 aprile 1992, confermate dall'ordinanza collegiale del 3 marzo 1993, che tutelavano gia' in misura adeguata la posizione della donna.

13.1. - Anche tale motivo e' infondato.

13.2. - Il principio enunciato nella Legge 1 dicembre 1970, n. 898 articolo 4 comma 10, (nel testo sostituito ad opera della Legge 6 marzo 1987, n. 74) articolo 8 - secondo il quale il giudice del merito puo' far decorrere l'assegno di divorzio, ove ne ricorrano le condizioni, dal momento della domanda - ha una portata generale ed e' quindi applicabile non solo nell'ipotesi, espressamente prevista, in cui si sia pronunciato il divorzio con sentenza non definitiva, ma anche in quella in cui con la stessa decisione si sia dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e si sia condannato un coniuge a corrispondere all'altro l'assegno di divorzio, senza peraltro che sia necessaria un'apposita domanda di parte in ordine alla decorrenza dell'assegno; cio' non costituisce deroga al principio secondo il quale l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, decorre dal passaggio in giudicato della relativa statuizione, bensi' rappresenta un temperamento a tale principio, col conferire al giudice il potere discrezionale, in relazione alle circostanze del caso concreto, di disporre la decorrenza di esso dalla data della domanda. (v., sul punto, tra le altre, Cass., sent. n. 7117 del 2006).

13.3. - Nella specie, la Corte ha fatto buon governo di tale potere, il cui esercizio risulta correttamente e logicamente motivato con riguardo alle notevolissime disponibilita' del Ma. e a quelle piu' modeste della ex coniuge, e, dunque, alla esigenza di non pregiudicare il diritto di quest'ultima, e dei figli, nel periodo di tempo necessario a farlo valere.

14. - Conclusivamente, il ricorso principale va rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale, in quanto condizionato. Le spese del presente giudizio, da porre a carico del ricorrente, in quanto soccombente, vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale, dichiara assorbito quello incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 6.600,00, di cui euro 6500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed accessori di legge.

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