Ai fini della determinazione della quota di eredità riservata al legittimario, il valore dell'asse ereditario residuo e dei beni donati in vita dal "de cuius" va calcolato al momento dell'apertura della successione

Ai fini della determinazione della quota di eredità riservata al legittimario, il valore dell'asse ereditario residuo e dei beni donati in vita dal "de cuius" va calcolato al momento dell'apertura della successione; a tal fine, l'inizio di un procedimento di trasformazione urbanistica è di per sé sufficiente ad incidere sul valore di mercato di un immobile compreso nell'area oggetto dello strumento urbanistico, risultando invece irrilevanti le vicende successive quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento stesso da parte del Comune. La S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva calcolato il valore di un immobile donato tenendo presente l'incremento conseguente alla mutazione di destinazione, da agricola a industriale, in conseguenza di un piano per gli insediamenti produttivi già adottato al momento di apertura della successione ma approvato solo successivamente.

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 24 novembre 2009, n. 24711



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente

Dott. ODDO Massimo - Consigliere

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PA. AN. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato MEZZETTI MAURO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato COLAVECCHIO PAOLO;

- ricorrente -

contro

PA. PA. , PA. GI. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO 201, presso lo studio dell'avvocato SGADARI STEFANO, rappresentati o difesi dall'avvocato MISCIAGNA PASQUALE;

- controricorrenti -

avverso in sentenza n. 58/2004 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 10/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 03/07/2009 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;

udito l'Avvocato Alberto MEZZETTT, con delega depositata in udienza dell'Avvocato MEZZETTI Mauro, difensore dei ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato MISCIAGNA Pasquale, difensore del resistente che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il (OMESSO) decedeva in (OMESSO) P.A. lasciando a se' superstiti i figli An. , Pa. e Gi. e la moglie Lo.An. .

Il "de cuius" aveva disposto dei suoi beni con testamento olografo del (OMESSO), lasciando alla moglie l'usufrutto su tutti i suoi beni, ed ai tre figli, in parti uguali, la nuda proprieta'; tuttavia il (OMESSO) P.A. aveva donato al figlio An. la piena proprieta' di un fondo rustico di are 97,7 sito alla contrada (OMESSO).

Tanto premesso in fatto, Pa.Pa. e Pa.Gi. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari Lo. An. ed Pa.An. deducendo di aver subito una lesione di legittima, tenuto conto del compendio relitto dal "de cuius" e del valore della suddetta donazione.

Il convenuto, costituendosi in giudizio assumeva di aver rinunciato all'eredita' deducendo l'insussistenza della lesione lamentata dagli attori, considerato altresi' che anche la madre Lo.An. aveva rinunciato alla eredita'.

Con sentenza non definitiva del 3.4.2001 il Tribunale accertava la sussistenza della lesione di legittima lamentata e disponeva, la prosecuzione del giudizio per la separazione delle quote.

Il Tribunale aveva preso atto che la C.T.U. espletata aveva offerto due stime alternative del fondo oggetto della menzionata divisione, atteso che esso, originariamente di natura agricola, era stato poi destinato ad insediamenti industriali in seguito ad una variante urbanistica il cui "iter" di approvazione era iniziato nel 1994 ed era stato definito il 27.3.1996; il Tribunale aveva ritenuto di adottare il valore agricolo del fondo assumendo che per apprezzare la lesione di legittima doveva farsi riferimento al valore del bene al momento dell'apertura della successione, allorche' la variante urbanistica suddetta non era stata ancora definitivamente approvata.

Proposta impugnazione da parte di Pa.Pa. e Pa.Gi. cui resisteva Pa.An. la Corte di Appello di Bari con sentenza del 10.2.2004, in riforma della decisione di primo grado, ha dato atto che il valore del fondo in questione era pari al momento della successione ad euro 68.143,140.

Per la cassazione di tale sentenza Pa.An. ha proposto un ricorso basato su di un unico motivo cui Pa.Pa. e Pa. Gi. , hanno resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo formulato il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 556, 747 e 750 c.c. nonche' vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il fondo Sale per cui e' causa, dopo la Delib. 29 novembre 1995 del Consiglio Comunale di (OMESSO) di approvazione di una variante urbanistica con la previsione del Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) che ricomprendeva detto fondo, aveva acquisito un deciso incremento del valore di mercato.

Pa.An. , premesso che in tema di reintegrazione della quota di legittima l'accertamento della lesione deve essere effettuata procedendo alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, sostiene che il Giudice di Appello non si e' attenuto a tale consolidato orientamento, non avendo considerato che all'epoca dell'apertura della successione di P.A. , deceduto il (OMESSO), l'approvazione della suddetta variante non era ancora intervenuta, essendosi cio' verificato soltanto con la Delib. Giunta Regionale 27 marzo 1996, che aveva quindi mutato in modo effettivo la destinazione d'uso del fondo in questione con conseguente lievitazione del suo valore di mercato; pertanto al momento dell'apertura della successione "de quo", non essendosi ancora perfezionato l'"iter" di approvazione della suddetta variante, difettavano i presupposti per ritenere che il fondo sito in contrada (OMESSO) avesse perso la destinazione agricola per acquisire la destinazione industriale.

La censura e' infondata.

La sentenza impugnata ha premesso che al tempo dell'apertura della successione di P.A. il Consiglio Comunale di (OMESSO) in data 2 9.11.1995 aveva gia' adottato il progetto di variante con la previsione del Piano per gli Insediamenti Produttivi che ricomprendeva anche il fondo per cui e' causa, cosicche' quest'ultimo, essendo mutata la sua destinazione da agricola ad industriale, aveva acquisito un notevole incremento del suo valore di mercato.

Il Giudice di Appello ha dato atto che tale progetto di variante era stato definitivamente approvato dalla Giunta Regionale con Delib. 23 marzo 1996, ma ha chiarito che gli articoli 556, 747 e 750 c.c., allorche' si richiamano al "valore dell'immobile al tempo dell'apertura successione", intendono riferirai al valore effettivo in concreto e non ad un valore tecnico non piu' corrispondente ai prezzi di mercato.

Il convincimento espresso dalla Corte territoriale e' corretto sotto il profilo logico - giuridico ed e' quindi immune dalla censura sollevata dal ricorrente.

Premesso in punto di diritto il principio pacifico secondo cui ai fini della reintegrazione della quota di eredita' riservata al legittimario si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario (vedi "ex multis" Cass. 24.11.2003 n. 178 78; Cass. 19.5.2005 n. 10564), occorre rilevare che l'inizio di un procedimento di trasformazione urbanistica e' gia' sufficiente ad incidere sul valore di mercato di un determinato immobile compreso nell'area oggetto dello strumento urbanistico in formazione; infatti l'edificabilita' di un'area e' gia' desumibile dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale (o nella variante di esso) adottato dal Comune indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione, posto che la potenzialita' edificatoria acquisita per effetto dell'adozione del piano regolatore generale da parte del Comune determina una lievitazione del valore venale degli immobili compresi in quell'area, essendo quindi irrilevanti le vicende successive, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico adottato dal Comune.

Nella fattispecie, pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha rilevato che all'epoca di apertura della successione di P. A. il valore di mercato del fondo in questione, per effetto della menzionata Delib. comunale 29 novembre 1995, si era notevolmente incrementato avendo mutato la sua destinazione agricola in quella industriale.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 200,00 per spese e di euro 2500,00 per onorari di avvocato.

 

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