Ai fini della reintegrazione della quota di legittima, l'accertamento della lesione va effettuato procedendo alla formazione della massa dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione

In materia di successione ereditaria, il titolo «remuneratorio» di una disposizione testamentaria, per servigi la cui prestazione costituisce oggetto di un dovere giuridico, non può in alcun modo derogare all'intangibilità della legittima. In presenza di siffatta disposizione, il testamento non risulta nullo, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 606 del Cc, ma è solo inefficace in parte qua, perché lesivo della quota di riserva. Ai fini della reintegrazione della quota di legittima, l'accertamento della lesione va effettuato procedendo alla formazione della massa dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione.



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE PRIMA CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

1. Dott. DE SIMONE Saverio U. - Presidente rel.

2. Dott. RANA Gi - Giudice

3. Dott. PRENCIPE Michele - Giudice

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7019/98 R. G. A. C. vertente tra:

An.Gi., rappresentato e difeso come da procura a margine dell'atto di citazione dagli Avv.ti Ma.An.Mo. e Pa.De.Pa.

ATTORE

E

An.An., rappresentata e difesa come da procura a margine della comparsa di costituzione in giudizio dall'Avv. An.Pu.

CONVENUTA

NONCHÈ

An.An., rappresentata e difesa come da procura a margine dell'atto di intervento dall'Avv. Gi.Di.Ca.

INTERVENTRICE

OGGETTO: Azione di riduzione di disposizioni testamentarie, di reintegrazione della quota di legittima e di restituzione dei frutti civili prodotti dai beni ereditari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 3/12/98 An.Gi. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di BaRI sua sorella An.An. chiedendo che fosse accertato e dichiarato che il testamento pubblico del 4/1/96, regolante la successione di suo padre An.Vi., ledeva la sua quota di legittima, che tali disposizioni fossero ridotte, che gli fosse attribuita la sua quota di legittima previa divisione dell'asse relitto, con obbligo a carico della convenuta di rendere il conto dei frutti civili maturati in conseguenza del possesso dei beni ereditari e di restituirne l'importo.

L'attore deduceva che il (...) era deceduta ab intestato sua madre Ot.Ro.Ma., lasciando eredi legittimi il coniuge An.Vi. ed i suoi quattro figli, Gi., An., Ap.La., e An..

L'asse ereditario, composto da una casa sita in Ce.De.Ca. alla via (omissis), II piano, si era devoluto per 2/6 in favore del coniuge e per 1/6 in favore di ciascuno dei quattro figli.

In data (...) decedeva anche An.Vi. il quale, con testamento pubblico del 4/1/96, aveva nominato la figlia An. sua erede universale: tale disposizione testamentaria, tuttavia, era palesemente lesiva della sua quota di legittima; inoltre la convenuta occupava detto immobile fin dal 1981 senza versare ai coeredi alcunché a titolo di corrispettivo.

Poiché i tentativi di risolvere bonariamente le lite non avevano sortito alcun esito, si era reso necessario adire le vie legali.

Costituendosi ritualmente in giudizio, An.An. chiedeva il rigetto dell'avversa domanda, sostenendo che il testamento conteneva una disposizione modale; ella, infatti, per ben 18 anni aveva accudito suo padre, costretto a letto ed impossibilitato a muoversi.

In via subordinata chiedeva che, ferma la validità del testamento, nella formazione dell'asse ereditario si tenesse conto dei debiti dell'eredità, ed in particolar modo delle spese funerarie che lei aveva sopportato in via esclusiva e di quelle sostenute per opere di straordinaria manutenzione eseguite sul cespite ereditario.

Contestava, infine, che all'attore spettasse alcunché a titolo di frutti percepiti e percipiendi atteso che ella aveva convissuto con il padre nella casa familiare al solo fine di poter provvedere ai bisogni del de cuius, senza ricavare alcunché da detta convivenza.

Nel rappresentare che lei era titolare anche della quota ereditaria di sua sorella Ap.La., avendola acquistata con atto pubblico del 4/1/98, chiedeva il rigetto dell'azione di divisione, da esperirsi nei confronti di tutti gli eredi, dato che i diritti del legittimario erano tutelati con l'azione di riduzione.

All'udienza di trattazione interveniva volontariamente in giudizio An.An. e, richiamando le ragioni fatte valere dall'attore, chiedeva che le fosse riconosciuta la sua quota di legittima, lesa dal testamento paterno, oltre che un indennizzo per l'occupazione del bene ereditario da parte della convenuta.

Espletata la prova per testi e disposta una C.T.U., successivamente integrata, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva introitata a sentenza per la decisione collegiale, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, cui venivano concesso i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione con le conseguenze di legge in tema di spese processuali.

1. - In punto di fatto non è controverso che, morta ab intestato OT.Ro.Ma., madre delle parti in causa, l'appartamento di sua proprietà sito in Ce.De.Ca. alla via (omissis) passò ai suoi eredi legittimi secondo i criteri dettati dall'art. 581 c.c. per il concorso del coniuge con i figli, ovvero 2/6 marito An. Vi. ed 1/6 ciascuno dei suoi figli.

Altrettanto incontroverso è che con la disposizione testamentaria del 4/1/96, con la quale An.Vi. istituì erede universale la convenuta, cui trasferì l'intera quota di sua proprietà di quell'appartamento (pari ai 2/6 esso), venne lesa la quota di legittima degli altri figli, pretermessi.1. - La convenuta ha sostenuto che la disposizione testamentaria impugnata contiene una disposizione modale ma la tesi è smentita da una piana lettura della scheda testamentaria, nella quale la dazione dell'intero in favore della beneficiata prescinde dalla apposizione di un modus in senso tecnico-giuridico (che costituisce un onere a carico del beneficiato) e si configura invece come latu sensu remuneratoria di servigi assertivamente resi.

La prospettazione, che è indifferente ai fini invocati perché la remunerazione dei servigi resi - la cui prestazione costituisce l'oggetto di un dovere giuridico, oltre che morale, derivante dal rapporto di sangue tra genitori e figli - non può mai intaccare l'intangibilità della legittima, è smentita anche dalla prova testimoniale espletata, atteso che si fonda sulla sola deposizione di Fo.Is., nipote della convenuta, mentre è stata radicalmente smentita da tutti gli altri testimoni, CI.Fr., Fa.Ge. e Lo.Ni.Gi., indifferenti rispetto, alle parti in causa e quindi degni di maggior fede della prima perché non coinvolti direttamente nella vicenda familiare.

3. - Premesso che il testamento non è nullo, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 606 c.c., ma è solo inefficace in parte qua perché lesivo della quota di riserva, nel caso di specie trova applicazione la disposizione dell'art. 537 c.c. che, nel concorso di più figli, individua in due terzi la quota riservata ai legittimari ed in 1/3 disponibile.

Orbene, poiché il de cuius istituì la convenuta come erede universale, pretermettendo tutti gli altri suoi figli, occorre procedere a ridurre le disposizioni testamentarie in ossequio all'art. 534 c.c..

3.1. - Il C.T.U. - le cui conclusioni, immuni da vizi logici e di metodo, il Collegio condivide appieno - ha riconosciuto l'avvenuta lesione della legittima spettante all'attore ed all'interventrice, determinandone l'entità con una valutazione peritale da cui non v'è motivo di discostarsi.

Egli ha dapprima stimato i beni relitti dal de cuius con riferimento al tempo di apertura della successione e, in base alla documentazione versata in atti ed a quella acquisita nel corso delle operazioni peritali, effettuando un'indagine di mercato per individuare le quotazioni unitarie per immobili similari in regime di libera contrattazione, tenendo conto dell'ubicazione geografico-urbanistica del bene, della sua consistenza, della vetustà, del grado di rifinitura e dello stato di conservazione, ha correttamente indicato in complessivi Euro 85.000,00 il valore dell'asse ereditario (v. pag. 9 della relazione), in cui è ricompreso il valore intrinseco alla possibilità di disporre anche del parcheggio condominiale.

Alla convenuta, già titolare di 1/6 bene a seguito della successione legittima materna, va attribuita l'intera quota disponibile pari ad 12/36 del quota paterna sul medesimo immobile, mentre i rimanenti 2/3 divisi tra i legittimari.

3.2. - Il C.T.U. ha formato le quote in modo corretto: la quota di pertinenza del de cuius, pari a 12/36 del bene, viene suddivisa in 4/36 (quota disponibile) e 2/36 (quota di legittima da attribuire ad ogni erede) .Ne consegue che: - ad An.An. spettano 6/36 quale quota legittima dell'eredità materna 4/36 quale quota disponibile dell'eredità paterna 2/36 di quota di riserva dell'eredità paterna, per un totale di 12/36; - ad An.An. spettano 6/36 quale quota legittima dell'eredità materna 2/36 di quota di riserva dell'eredità paterna, per un totale di 3/36;- ad An.Gi. spettano 6/36 quale quota legittima dell'eredità materna 2/36 di quota di riserva dell'eredità paterna, per un totale di 3/36;- ad An. Ap.La. spettano 6/36 quale quota legittima dell'eredità materna 2/36 di quota di riserva dell'eredità paterna, per un totale di 8/36 (la quota di quest'ultima erede, peraltro, risulta acquistata dalla convenuta con atto pubblico del 4/1/98) .Applicando le quote di pertinenza di ciascuno degli eredi così come innanzi individuate, alla convenuta spetta il valore di Euro 28.333,33 ed agli altri legittimari quello di Euro 18.888,89. Avendo ottenuto la convenuta 1/2 dell'intero, pari ad Euro 42.500,00, tale importo va ridotto della quota effettivamente a lei spettante (Euro 42.500,00 - Euro 28.333,33) sicché ne residua un conguaglio totale da versare agli altri eredi pretermessi di Euro 14.166,60, pari ad Euro 4.722,23 per ciascuno di essi.

3.3. - Dell'asse ereditario fanno parte le spese funerarie pari ad Euro 1.575,19: dal calcolo correttamente effettuato dal C.T.U., che tiene conto della quota di ciascuno degli eredi, risulta che sia l'attore che l'interventrice devono alla convenuta la somma di Euro 387,99 per ciascuna.

3.4. - Inoltre il C.T.U. ha correttamente calcolato anche il canone dovuto per l'utilizzo dell'immobile da parte della convenuta dall'aprile 1998, epoca della morte del de cuius, al maggio 2005 pari a complessivi Euro 5.131,05; detratta la quota a lei spettante, essa dovrà restituire agli altri legittimari la differenza di Euro 3.495,80, pari ad Euro 1.165,27 per ciascuno.

4. - In conclusione, eseguiti i conguagli in dare ed avere, la convenuta dovrà versare all'attore ed all'interventrice Euro 5.499,52 per ciascuno (v. la tabella riepilogativa delle operazioni di calcolo a pag. 5 della relazione integrativa) .Tale importo andrà aumentato della svalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del decesso fino all'effettivo soddisfo.

4.1. - Ed invero, "In tema di reintegrazione della quota di legittima, l'accertamento della lesione va effettuato procedendo alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; pertanto, nell'ipotesi in cui, accertata la lesione, non sia possibile la materiale acquisizione del bene necessario alla reintegrazione della quota del legittimario, è con riferimento alla data dell'apertura della successione che va determinato il valore di tale bene ai fini del soddisfacimento per equivalente del diritto del legittimario, e il credito di quest'ultimo, cristallizzato in termini monetari, va poi rivalutato, nell'ipotesi in cui la liquidazione intervenga dopo un apprezzabile lasso di tempo, al fine di conservare la corrispondenza del "tantundem pecuniario" al valore economico reale del bene non acquisito al patrimonio del creditore" (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 05/06/2000, n. 7478).

4.2. - Il Collegio non ignora l'orientamento della S.C., secondo la quale, "Al, legittimario cui venga restituito un immobile per reintegrare la quota di legittima spetta, a norma dell'art. 561 c.c., anche il diritto ai frutti quali accessori del bene, in relazione al sue mancato godimento, mentre, nell'ipotesi in cui il bene non possa essere restituito e la reintegrazione della quota di riserva avvenga per equivalente monetario, con l'ulteriore riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, posto che gli interessi legali attribuiti rispondono alla medesima finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene (lucro cessante) e pertanto il cumulo tra frutti e interessi comporterebbe la duplicazione del riconoscimento di una medesima voce di danno" (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 05/06/2000, n. 7478, già innanzi citata), tuttavia ritiene di dover rispettosamente dissentire. Ed invero, la determinazione in termini di tantundem della quota di riserva lesa dalla disposizione testamentaria impugnata si pone quale oggetto di una pretesa attorea diversa ed ulteriore rispetto alla richiesta del pagamento (e della ripartizione secundum legem) dei frutti civili.

La prima, che costituisce l'equivalente monetario del diritto successorio leso, in quanto determinata al momento dell'apertura della successione ex art. 556 c.c., va ricostruita adeguando quella stima all'attualità mediante l'applicazione della svalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma rivalutata.

La richiesta del pagamento dei frutti civili, invece, costituisce domanda autonoma ed ulteriore, perché finalizzata a compensare i legittimari lesi del danno inerente al valore dell'uso del bene, che essi avrebbero potuto sfruttare economicamente nelle more e che invece non hanno conseguito, essendo il cespite rimasto per intero nella disponibilità di uno soltanto degli aventi diritto.

Trattandosi di voci diverse, dunque, il riconoscimento dei frutti civili da mancato uso del bene, rimasto nel possesso di uno soltanto degli eredi, non può ricomprendersi automaticamente nel valore della quota di riserva, quantunque adeguata all'attualità attraverso il meccanismo della rivalutazione e dell'applicazione degli interessi legali sulla somma rivalutata.

4.4. - Alle somme suddette va aggiunta l'indennità che la convenuta deve versare per la detenzione dell'immobile maturata nel periodo dall'ottobre 2005, data ai deposito della C.T.U., all'attualità. Calcolando un canone libero medio per l'appartamento di Euro 180,00 mensili - in considerazione delle caratteristiche del bene così come descritte dal C.T.U. - ed applicando la suddetta proporzione (20/36 per la convenuta e 8/36 per le altre due parti in causa), emerge che An.An. dovrà ulteriormente versare ai suoi fratelli costituiti la somma di Euro 40,00 per ciascuno al mese (180:36x8=40) .Tenuto conto che da allora sono decorsi 27 mesi, ella dovrà ulteriormente versare all'attore ed all'interventrice la somma di Euro 1.080,00 oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

5. - Non può invece accogliersi l'istanza attorea di restituzione dell'immobile: poiché la convenuta, assommando alla propria quota (pari a 12/36 del tutto) quella di sua sorella Ap.La. (pari ad 8/36)) è ormai la quotista di maggioranza, l'immobile, che è indivisibile in natura, va a lei attribuito mentre i diritti dei legittimari lesi vanno soddisfatti mediante i suddetti conguagli in denaro.

6. - L'accoglimento parziale della domanda impone la condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali nella misura del 2/3, ivi comprese nella tessa proporzione quelle di C.T.U., cui ha evidentemente dato causa non accettando di addivenire ad una bonaria definizione della presente vicenda successoria, spese che vengono liquidate equitativamente come da dispositivo per il mancato deposito della nota specifica (in atti, peraltro, manca anche il fascicolo dell'attore); il residuo terzo può essere invece compensato per il rigetto della domanda di restituzione del bene.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva fra le parti per legge ex art. 282 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra i procuratori delle parti, sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 3/12/98 da An.Gi. nei confronti di An.An., con l'intervento volontario di An.An., così provvede:

1. dichiara che le disposizioni del testamento pubblico del 4/1/96 di An.Vi. ledono la quota di legittima;

2. riduce le suddette disposizioni nei limiti della disponibile e per l'effetto, rigettata la domanda di divisione in natura del cespite ereditario, che resta attribuito alla convenuta, condanna costei a versare in favore dell'attore e dell'interventrice la somma di Euro 5.499,52 per ciascuna, oltre la svalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del decesso del de cuius fino all'effettivo soddisfo;

3. condanna altresì la convenuta a versare in favore dell'attore e dell'interventrice la somma di Euro 1.080,00 oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;

4. condanna la convenuta al pagamento dei 2/3 spese e competenze del giudizio, oltre le spese di C.T.U. nella stessa percentuale, che liquida equitativamente in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, Euro 1.100,00 per diritti ed Euro 1.300,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge ed il rimborso forfetario delle spese generali in favore dell'attore ed in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 1.000,00 per diritti ed Euro 1.000,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge ed il rimborso forfetario delle spese generali in favore dell'interventrice;

5. compensa tra le parti il residuo terzo di esse;

6. dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

INDICE
DELLA GUIDA IN Famiglia

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 699 UTENTI