Alla moglie che intrattiene relazioni extra coniugali con altre donne deve essere addebitata la separazione

Alla moglie che intrattiene relazioni extra coniugali con altre donne deve essere addebitata la separazionee, conseguentemente, la stessa non può avere diritto all’assegno di mantenimento. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 23 gennaio 2009, n. 1734)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - rel. Consigliere

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 22962/2005 proposto da:

TR. RA. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 1, presso l'avvocato MELIADO' GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PANIZ MAURIZIO, STIVANELLO GUSSONI FRANCO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CA. GI. , elettivamente domiciliato in ROMA, L.RE MICHELANGELO 9, presso l'avvocato BAUZULLI FILIPPO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RONZANI PIERLUIGI, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1200/2005 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2008 dal Consigliere Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato MAURO PIETRANGELI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato FILIPPO BAUZULLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso o, comunque, per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19.1.2005 il Tribunale di Belluno, pronunciando sulla domanda di separazione per colpa della moglie proposta da Ca. De. Pa.Gi. nei confronti di Tr.Ra. e sull'analoga domanda per colpa del marito proposta in via riconvenzionale dalla Tr. , dichiarava la separazione con addebito al marito per maltrattamenti, escludeva i comportamenti di adulterio dedotti a carico della moglie, disponeva l'affidamento del minore alla madre e liquidava, a titolo di contributo al mantenimento, un assegno di euro 300,00 per il figlio e di euro 80,00 per la moglie, entrambi rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed alla condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.

Proponeva impugnazione il Ca. De. Pa. , insistendo nella pronuncia di addebito alla moglie e nella esclusione dell'assegno a favore della stessa.

All'esito del giudizio, nel quale si costituiva la Tr. chiedendo il rigetto del gravame, la Corte d'Appello di Venezia con sentenza del 20.6 - 27.7.2005, in parziale riforma della sentenza impugnata, addebitava la separazione anche alla moglie, escludeva l'assegno liquidato a suo favore e compensava integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Riteneva la Corte d'Appello, sulla base del contenuto di due lettere inviate alla Tr. da tali Go.Si. e Gi.Pa. in costanza di matrimonio, che era risultata provata la sussistenza delle dedotte relazioni extraconiugali "di tipo amoroso" intrattenute dalla moglie con costoro e che dette relazioni erano state determinanti per il venir meno del legame coniugale, provocando quelle reazioni violente, pur ingiustificabili, del marito che avevano comportato in primo grado la pronuncia, ormai definitiva, di addebito della separazione a costui. Revocava di conseguenza l'assegno gia' disposto a favore della Tr. , precisando che in ogni caso non ne avrebbe avuto diritto in quanto i redditi dei due erano quasi equivalenti.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Tr. Ra. che deduce tre motivi di censura illustrati anche con memoria.

Resiste con controricorso, illustrato anch'esso con memoria, Ca. De. Pa. Gi. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso Tr.Ra. denuncia difetto di motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello abbia dedotto la sussistenza delle relazioni extraconiugali che sarebbero state da lei intrattenute con i sigg. Gi. P. e Go. S. sulla base di due lettere che le avrebbero indirizzato, senza considerare che costoro, in sede di deposizione testimoniale, avevano escluso dette relazioni e senza tener conto della diversa interpretazione data al riguardo sia dal giudice di 1 primo grado che dal giudice penale nel procedimento per maltrattamenti a carico del Ca. , con la conseguenza che in definitiva la Corte di merito non aveva esposto le ragioni per le quali non avesse tenuto conto di tali elementi istruttori.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 151 c.c., comma 2, e articolo 2697 c.c.. Sostiene che la Corte d'Appello non abbia considerato che i maltrattamenti da lei subiti erano risultati pienamente provati sia in sede penale che nel presente giudizio e che, anche ammettendo per ipotesi che costei avesse intrattenuto delle relazioni extraconiugali, queste sarebbero state solo la conseguenza delle aggressioni fisiche del marito e non la causa dell'intollerabilita' della convivenza, con la conseguente erroneita' dell'addebito anche nei suoi confronti.

Gli esposti motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto volti entrambi a dimostrare l'erroneita' dell'interpretazione dei fatti di causa operata dalla Corte d'Appello e dalla rilevanza ad essi attribuita ai fini della pronuncia di addebito della separazione anche a carico della ricorrente Tr. , sono infondati, risolvendosi sostanzialmente nella prospettazione di una diversa valutazione non riconducibile nemmeno nell'ambito della previsione di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 5, che richiede per la sua configurabilita' un contrasto fra le varie parti della motivazione della sentenza ovvero una lacuna nel tessuto argomentativo.

La doglianza della ricorrente, basata innanzitutto sulla mancata considerazione di altri elementi di valutazione (prove testimoniali e sentenza di condanna pronunciata in sede penale nei confronti del marito) da parte della Corte d'Appello che ha fondato invece la sua decisione unicamente su due lettere ritenute determinanti ai fini del convincimento sulla sussistenza di rapporti sentimentali extra-coniugali anche "inusuali" con altra donna, non tiene conto del principio, sempre affermato dalla giurisprudenza, secondo cui il giudice di merito non ha l'obbligo di prendere in considerazione tutti gli elementi emersi qualora ne reputi alcuni decisivi e di univoco significato, dandone idonea motivazione.

Cio' e' avvenuto nel caso in esame in cui e' stato dato credito alle due lettere in quanto scritte in epoca non sospetta dagli stessi soggetti che a tale relazione avevano dato luogo, privilegiandone implicitamente il contenuto rispetto alle deposizioni testimoniali rese successivamente dagli stessi, le cui dichiarazioni, riportate in ricorso, si pongono all'evidenza in netto contrasto con dette lettere.

Ne' maggior rilievo puo' assumere in questa sede di legittimita' il richiamo alla sentenza di condanna pronunciata nei confronti del marito e della quale, oltre tutto, nulla si dice in ordine all'ipotesi contestata se non che trattavasi di "gravi reati". Peraltro, se con tale richiamo si sia inteso alludere al comportamento violento assunto dal marito nei confronti della moglie, la circostanza risulta vagliata dalla Corte d'Appello che, pur non potendo interferire sulla pronuncia del Tribunale sul punto in ragione del giudicato che si era formato sull'addebito a carico del Ca. , ha comunque evidenziato il comportamento assolutamente ingiustificabile a sua volta assunto da costui.

Anche la tesi espressa in particolare con il secondo motivo, con cui si sostiene che le relazioni extra-coniugali sarebbero state comunque successive alle aggressioni fisiche subite ad opera del marito, si muove sul piano della valutazione con la prospettazione di una successione dei fatti diversa da quella esposta dalla Corte d'Appello la quale ha ritenuto invece che il comportamento, pur violento e non giustificabile del marito, era stato una reazione alle relazioni extra-coniugali della moglie e sottolineato che non erano emersi elementi per spiegare diversamente tale comportamento, ben spiegabile invece in presenza dell'infedelta' della moglie.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 15G c.c., nonche' errata ed insufficiente motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello, dopo aver escluso il diritto all'assegno a seguito del disposto addebito anche nei suoi confronti, abbia poi erroneamente osservato che in ogni caso non le competerebbe per la quasi equivalenza dei due redditi, senza considerare che il marito vive in un'abitazione propria e lei invece in una casa presa in locazione. Con evidenti conseguenze sul piano economico.

Orbene, escluso il diritto della moglie all'assegno di mantenimento per effetto dell'addebito pronuncialo anche nei suoi confronti (articolo 156 c.c., comma 1), ogni valutazione nella comparazione dei rispettivi redditi risulta necessariamente assorbita anche se la Corte d'Appello ne ha fatto cenno, sostenendo, con un'affermazione da considerare pero' un "obiter dictum", che in ogni caso l'assegno di mantenimento non le competerebbe per la sua indipendenza economica.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorse e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.500,00 per onorario ed in euro 200,00 per spese oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

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