Colui che abusa ripetutamente di sostanze alcoliche e di stupefacenti e che non è in grado di provvedere a sè stesso può essere inabilitato

La nozione di infermità mentale concerne una menomazione psichica - non necessariamente coincidente con il concetto di malattia accolto dalla scienza medica - talmente grave da rendere il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi, avente altresì il carattere di abitualità, tale da costituire l'habitus normale del soggetto, ancorché in presenza di lucidi intervalli, così da sussistere in particolare al momento della decisione. La incapacità conseguente a siffatta infermità può riguardare non solo gli affari di indole economica e patrimoniale, ma anche gli atti concernenti la cura della persona o all'adempimento dei doveri familiari, o ancora la vita civile nelle sue espressioni giuridicamente rilevanti. Nella fattispecie, stante la soggezione del richiedente ad episodi frequenti e ripetuti di abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti, nonché la sussistenza della patologia della depressione maggiore, si impone la chiesta pronuncia di inabilitazione.

Tribunale Monza Sezione 4 Civile, Sentenza del 14 settembre 2009, n. 2547



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MONZA

QUARTA SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:

dr. Claudio Miele - Presidente rel. -

dr. Laura Gaggiotti - Giudice -

dr. Davide De Giorgio - Giudice -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato 18 marzo 2009, assunta in decisione in data 9 aprile 2009 e vertente

TRA

Ri.En. E Po.Ma., con la rappresentanza e difesa dell'avv. Gi.Lo., presso, ove è stato eletto domicilio, come da procura in atti

Ricorrenti

E

Ri.En.

Resistente

Oggetto Inabilitazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato 18 marzo 2009, En.Ri. e Ma.Po. chiedevano pronunciarsi l'inabilitazione del medesimo Ri.. A sostegno della domanda affermavano che l'inabilitando era solito assumere sostanze stupefacenti ed abusare di alcool; era inoltre affetto da depressione maggiore; in taluni momenti, pertanto, diveniva prodigo ed incapace di curare i propri interessi, con rischio di grave pregiudizio economico per la famiglia.

Nella fase istruttoria si acquisivano agli atti i documenti prodotti e si procedeva all'esame dell'inabilitando.

All'esito, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa, all'udienza in data 9 aprile 2009 veniva rimessa all'esame del Collegio, senza termini.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 414 cod. civ. "il maggiore d'età ed il minore emancipato, i quali si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che lì rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione" mentre ai sensi dell'art. 415 del Codice Civile possono essere inabilitate le persone lo stato delle quali "non è talmente grave da far luogo all'interdizione "ovvero "coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici" ed inoltre, a determinate condizioni, "il sordomuto e il cieco dalla nascita".

La nozione di infermità mentale concerne una menomazione psichica - non necessariamente coincidente con il concetto di malattia accolto dalla scienza medica - talmente grave da rendere il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi (v. per tutte Cass. 11 febbraio 1994 n. 1388); avente inoltre carattere di abitualità, cioè tale da costituire l' habitus normale del soggetto (ancorché in presenza di lucidi intervalli)" (Cass. 20 novembre 1985 n. 5709) così da sussistere, in particolare, al momento della decisione (Cass. 13 marzo 1990 n. 2031).

L'incapacità conseguente a tale infermità "può riguardare non solo gli affari di indole economica e patrimoniale, ma anche gli atti che attengano alla cura della persona o all'adempimento dei doveri familiari o ancora alla vita civile nelle sue espressioni giuridicamente rilevanti" (App. Milano 31 gennaio 1999; Cass. 21 ottobre 1991 n. l 1131; Cass. 18 dicembre 1989 n. 5652).

Nel caso di specie sussistono i presupposti per l'emanazione della richiesta pronuncia.

Il Ri., infatti, per sua stessa ammissione, è soggetto a episodi ripetuti e frequenti di abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti; la malattia poi di cui è affetto - depressione maggiore - rende ancora più complesso il quadro e più probabile che nel futuro si ripetano eventi economicamente dannosi per l'inabilitando e la sua famiglia.

Quanto emerso nel corso dell'esame conferma poi il contenuto del ricorso; inoltre la documentazione medica prodotta è tale da confermare pienamente le affermazioni dei ricorrenti. Va dunque dichiarata la inabilitazione.

II. Le spese del giudizio, considerati la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente non ripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da En.Ri. e Ma.Po. nei confronti del medesimo Ri., con ricorso depositato 18 marzo 2009, così provvede:

I. Pronuncia l'inabilitazione di En.Ri., nato a Milano l'8 luglio 1960, cod. fisc. (omissis);

II. Dispone che la presente sentenza, a cura del Cancelliere, sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano, per le annotazioni in margine all'atto di nascita, a norma dell'art. 423 cod. civ.;

III. Dispone che la presente sentenza sia trasmessa al competente ufficio del Giudice Tutelare;

IV. Dichiara interamente non ripetibili le spese del giudizio.

Così deciso in Monza il 9 settembre 2009.

Depositata in Cancelleria il 14 settembre 2009.

INDICE
DELLA GUIDA IN Famiglia

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 724 UTENTI