Commette il reato di estorsione il coniuge che minaccia la moglie per indurla a lasciare l'abitazione che le è stata affidata in in sede di separazione

Commette il reato di estorsione il coniuge che ponga in essere minacce, insulti ed atti di violenza per indurre la moglie a lasciare l'abitazione che le è stata affidata sia in sede di separazione che di divorzio. Emerge, infatti, prima facie un'azione illecita connotata dall'elemento della minaccia, azione "volta ad ottenere un comportamento immediato del soggetto passivo, influendo sulla sua libertà di autodeterminazione. E' quanto stabilito dalla Cassazione penale, sez. II, con sentenza 20.04.2010 n° 15111

Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 20 aprile 2010, n. 15111



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente

Dott. FUMU Giacomo - Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere

Dott. RAGO Geppino - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Sa. Do. nato a (OMESSO);

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 26.2.2008;

Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Bronzini Giuseppe.

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Galati Giovanni, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita' del ricorso;

Udito il difensore avv.to Lepri Marco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

osserva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26.2.2008 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di S. Maria C.V. in data 4.6.2006 di condanna del ricorrente per il reato di estorsione alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 300,00 di multa.

L'imputato avrebbe costretto la moglie alla quale prima in sede di separazione poi in sede di divorzio era stato affidata l'abitazione coniugale di proprieta' dei familiari del ricorrente con ingiurie e minacce di morte ad abbandonare la detta abitazione e trasferirsi altrove.

Ricorre l'imputato che con un primo motivo allega che manca l'elemento dell'ingiusto profitto perche' l'abitazione non era di proprieta' della parte offesa e questa aveva gia' manifestato l'intenzione di trasferirsi altrove.

Inoltre le dichiarazioni della donna erano prive di sostanziali conferme.

Infine, al piu', era ravvisabile il reato di cui all'articolo 393 c.p. in quanto il ricorrente poteva adire il giudice per ottenere l'immobile che era di sua proprieta'.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Circa il primo motivo i giudici di merito hanno accertato che in seguito alle minacce, insulti ed atti di violenza posti in essere dall'imputato la moglie fu indotta a lasciare l'abitazione che le era stato affidato sia in sede di separazione che di divorzio. Tali episodi emergono dalle precise ed univoche dichiarazioni erse dalla p.o. e il giudice di primo grado ha indicato i riscontri derivanti dalle dichiarazioni rese dai testi Ia. , Gi. St. , Sa. At. , Ma. Gi. .

Il motivo e' assolutamente generico perche' ignora le dette dichiarazioni e non sottopone neppure a specifiche censure le dichiarazioni della moglie. L'ipotesi che la stessa abbia volontariamente abbandonato l'appartamento perche' desiderava spostarsi altrove e' smentita dalle sentenze di merito e non vengono indicati gli elementi dai quali questa ipotesi sarebbe confermata. Pur essendo l'appartamento di proprieta' dei familiari del ricorrente l'ingiusto profitto e' evidente, posto che l'imputato, essendo stato l'immobile affidato alla moglie sia in sede di separazione che di divorzio, non ne aveva la disponibilita'.

Quanto all'ultima doglianza circa l'applicabilita' dell'articolo 393 c.p., il motivo e' generico. Certamente l'imputato poteva in astratto adire il giudice ma facendo valere ragioni di diritto che non vengono nemmeno indicate.

Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonche' - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita' - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, cosi' equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro mille alla cassa delle ammende.

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