Costituisce titolo esecutivo il provvedimento del giudice della separazione, con cui vengono stabilite le modalità di contribuzione relative alle spese mediche e scolastiche ordinarie dei figli

Il provvedimento con cui in sede di separazione (non importa se consensuale o giudiziale, ovvero se provvisorio o definitivo) si stabilisca, ai sensi dell'art. 155 c. 2 c.c., quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli, costituisce esso stesso titolo esecutivo e non richiede, nell'ipotesi di non spontanea ottemperanza da parte dell'obbligato ed al fine di legittimare l'esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, qualora il genitore creditore possa allegare ed opportunamente documentare l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità. Tutto ciò, impregiudicato, beninteso, il diritto dell'altro genitore di contestare - ex post ed in sede di opposizione all'esecuzione, dopo l'intimazione del precetto o l'inizio dell'espropriazione - la sussistenza del diritto di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità di individuazione dei bisogni del minore.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 23 maggio 2011, n. 11316



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - Consigliere

Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7532-2009 proposto da:

MI. CA. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.P. DE' CALBOLI 5, presso lo studio dell'avvocato UTZERI EVA, rappresentato e difeso dall'avvocato VISCOMI GREGORIO giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

e contro

GR. MA. SI. (OMESSO);

- intimato -

avverso la sentenza n. 23/2008 del GIUDICE DI PACE di TAVERNA, emessa il 01/10/2008, depositata il 17/10/2 008; R.G.N. 18/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2011 dal Consigliere Dott. DE STEFANO Franco;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per accoglimento del 1 motivo assorbiti gli altri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Mi.Ca. si e' opposto al precetto di pagamento di euro 901,44 (oltre ulteriori interessi e spese), intimatogli addi' 11.12.07 dalla moglie Gr.Ma. Si. quale quota di contribuzione alle spese mediche e scolastiche dei figli a lei affidati e posta a carico del marito con il provvedimento di separazione consensuale, dolendosi: della mancata considerazione del pregresso pagamento di euro 400 in acconto del dovuto; della mancata notifica del titolo esecutivo; della carenza di titolo esecutivo.

1.2. Oppostasi l'intimante, il giudice di pace di Taverna ha, con sentenza n. 23/08 pubbl. il 17.10.08, respinto l'opposizione, ritenendo sussistente il titolo esecutivo anche per il tipo di spese poste a base dell'opposto precetto e negando la prova dell'imputazione dell'acconto prospettata dall'opponente, con condanna di questi alle spese.

1.3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Mi. , affidandosi a tre motivi; ma non deposita controricorso l'intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Il ricorrente formula tre motivi ed in particolare:

2.1. con un primo motivo, di violazione dell'articolo 474 c.p.c. e vizio di motivazione, lamenta che le somme non corrisposte a titolo di rimborso spese, rese oggetto dell'atto di precetto, non costituiscono un diritto certo, liquido ed esigibile; e formula il prescritto quesito in ordine al profilo di violazione di legge;

2.2. con un secondo motivo, di violazione dell'articolo 480 c.p.c., commi 1 e 2 e vizio di motivazione, censura la preterizione della questione sulla nullita' derivante dalla mancata notificazione del titolo in forma esecutiva; e formula il prescritto quesito in ordine al profilo di violazione di legge;

2.3. con un terzo motivo, di vizio di motivazione, si duole in ordine al mancato scomputo dalla somma precettata di quanto pagato nelle more.

3. Ritiene il collegio che il ricorso non possa essere accolto.

4. In particolare, il primo motivo non e' fondato, benche' sia necessario correggere la motivazione della sentenza gravata, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., u.c.; ed al riguardo:

4.1. per principio generale, il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non puo', per difetto di interesse, richiedere ex novo un altro titolo (quale il decreto ingiuntivo) contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto, benche' all'imprescindibile condizione che l'oggetto della condanna sia idoneamente delimitato e quantificato (tra le altre, in ordine agli obblighi idoneamente identificati in un simile provvedimento: Cass. 5 febbraio 2011, n. 2816);

4.2. ed e' poi vero che questa stessa Corte ha affermato che il provvedimento giudiziario con cui in sede di separazione personale si stabilisca, ai sensi dell'articolo Cass. 28 gennaio 2008, n. 1758);

4.3. e tuttavia evidenti minimali esigenze di effettivita' della tutela del titolare del particolare credito alimentare di cui si discute impongono, ad avviso del collegio e se non altro con riferimento allo specifico caso in esame, di escludere l'applicazione di tale rigorosa conclusione alle spese mediche e scolastiche ordinarie, in se' sole considerate (quali quelle per cui pacificamente e' causa nel caso di specie e con esclusione quindi di spese "straordinarie" intese in senso residuale ed onnicomprensivo) e se opportunamente documentate, perche' il titolo esecutivo originario riguarda un credito comunque certo ab origine, oggettivamente determinabile e liquidabile sulla base di criteri oggettivi;

4.4. puo' infatti dirsi che la contribuzione alle (sole) spese mediche e scolastiche ordinarie non si riferisca a fatti meramente eventuali, ne' a fatti od eventi qualificabili come straordinari, vale a dire come imprevedibili ed ipotetici: poiche' invero ai genitori incombe, quale dovere generalissimo, quello di mantenere, istruire ed educare la prole, ai sensi dell'articolo 148 c.c., puo' al contrario qualificarsi normale, secondo nozioni di comune esperienza, la necessita' di esborsi costanti per l'istruzione, atteso che anche quella pubblica li richiede in misura sempre piu' notevole in rapporto al grado della scuola od istituzione superiore od universitaria frequentata; e rientra nel novero degli eventi classificabili quali statisticamente ordinari o frequenti pure la necessita' di esborsi, di cui e' variabile effettivamente soltanto la misura e l'entita' in rapporto alla perturbazione dello stato di piena salute, per prestazioni mediche, generiche o specialistiche, attesa la normalita' del ricorso a queste ultime, anche solo per controlli periodici o di routine;

4.5. la contribuzione del genitore e' quindi riferita, per le spese meramente mediche e scolastiche (e non anche per quelle genericamente indicate come straordinarie e comunque diverse ed ulteriori), ad eventi di probabilita' tale da potersi definire sostanzialmente certi e ad esborsi da ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel quantum;

4.6. la determinazione del quantum di tali spese mediche e scolastiche e' poi oggettivamente agevole, una volta conseguita la loro prova con documentazione di spesa rilasciata da strutture pubbliche - attesa la natura della funzione da esse esercitata e la particolare attendibilita' da riconoscersi, in via di principio e impregiudicata la possibilita' di una loro contestazione, ai documenti da esse rilasciati - o da altri soggetti che siano specificamente indicati nel titolo o concordati preventivamente tra i coniugi;

4.7. certamente, attesa la notorieta' dell'evenienza di un'esasperata conflittualita' tra i coniugi in fase di separazione, il provvedimento di affidamento bene ed opportunamente potrebbe prevedere gia' dalla sua formazione in modo espresso una tale modalita' od altra equipollente, per soddisfare l'esigenza di prevenire quanto piu' possibile le occasioni future di scontro tra i coniugi in fase di separazione o divorzio e la moltiplicazione - non indispensabile - di disagi e dispendi di energie non solo processuali nelle fasi e nei tempi successivi;

4.8. nondimeno, poiche' una tale modalita' (determinazione del quantum sulla base di documentazione rilasciata da strutture pubbliche od altri soggetti specificamente indicati nel titolo o concordati tra i coniugi) corrisponde - anche in tal caso per nozioni di comune esperienza - a criteri di ordinaria frequenza statistica, la medesima puo' prendersi a base quale implicito elemento estrinseco al titolo, ma da esso evidentemente presupposto, idoneo a completarne il comando e ad evitare la necessita', il disagio ed il dispendio di nuovi reiterati preventivi ricorsi al giudice della cognizione, se non altro tutte le volte che si tratti di spese mediche o sanitarie o scolastiche ordinarie, come e' pacifico trattarsi nel caso di specie;

4.9. beninteso, resta del tutto impregiudicato il diritto del genitore obbligato di contestare la riferibilita' dell'esborso alla categoria delle spese alla cui contribuzione egli e' assoggettato, vuoi perche' si metta in dubbio la sussistenza del fatto costitutivo con la doglianza sulla sussistenza stessa dell'esborso, ovvero sulla qualificazione della spesa come medico-sanitaria o scolastica necessaria (ad es., spese meramente voluttuarie, quali un intervento meramente estetico o un corso non finalizzato ad esigenze di istruzione, ma di mero svago od intrattenimento), vuoi perche' si lamenti la violazione delle modalita' di decisione sulle attivita' cui le spese si riferiscono (dovendo comunque quelle di maggiore interesse, ai sensi dell'articolo Cass. 28 gennaio 2009, n. 2182), o per altra ragione: ma tale diritto puo' bene estrinsecarsi quale contestazione del diritto del creditore ad agire in via esecutiva e quindi nelle forme dell'opposizione all'esecuzione, a precetto o a pignoramento;

4.10. si rende cosi' meramente eventuale la fase di contestazione giudiziale e la si riserva alle effettive ipotesi di oggettiva controvertibilita', scongiurando l'ineluttabilita' di un ricorso preventivo ed obbligatorio al giudice della cognizione per la formazione di altro ti'tolo esecutivo; del resto, dal rischio di abuso da parte del genitore affidatario l'altro e' adeguatamente tutelato, sia pure a prezzo di dispiegare l'opposizione, dalla responsabilita' aggravata del creditore che abbia agito in via esecutiva senza la normale prudenza, gia' prevista dall'attuale formulazione dell'articolo Legge 18 giugno 2009, n. 69);

4.11. in definitiva, ritiene il collegio che, in adeguamento dei principi generali di cui al punto 4.1. alle peculiarita' delle esecuzioni in materia di diritto di famiglia, la conclusione rigorosa di Cass., n. 1758 del 2008, della necessita' di un indefinito reiterato ed ulteriore ricorso al giudice della cognizione per la formazione di una pluralita' di nuovi titoli esecutivi, va allora temperata e mantenuta ferma con riferimento alle sole spese effettivamente straordinarie e diverse da quelle medico-sanitarie e scolastiche, siccome riguardanti eventi il cui accadimento sia oggettivamente incerto: al contrario, il provvedimento con cui in sede di separazione (non importa se consensuale o giudiziale, ovvero se provvisorio o definitivo, oppure se presidenziale o meno) si stabilisca, ai sensi dell'articolo 155 c.c., comma 2, quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli, costituisce esso stesso titolo esecutivo e non richiede, nell'ipotesi di non spontanea ottemperanza da parte dell'obbligato ed al fine di legittimare l'esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, qualora il genitore creditore possa allegare ed opportunamente documentare l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entita'; ed impregiudicato beninteso il diritto dell'altro genitore di contestare - ex post ed in sede di opposizione all'esecuzione, dopo l'intimazione del precetto o l'inizio dell'espropriazione - la sussistenza del diritto di credito per la non riconducibilita' degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalita' di individuazione dei bisogni del minore;

4.12. in tali sensi integrata o corretta la motivazione della gravata sentenza, puo' cosi' rigettarsi il motivo di ricorso relativo alla carenza di valido titolo esecutivo, quest'ultimo effettivamente ravvisandosi nel provvedimento di determinazione delle modalita' di contribuzione alle spese per i figli affidati ad uno solo dei genitori.

5. Sono invece inammissibili gli altri due motivi di ricorso:

5.1. quanto al secondo, non viene analiticamente riportata o trascritta, in violazione del principio di autosufficienza, la relata di notifica, nonostante i relativi passaggi fossero indispensabili per la concreta individuazione dell'atto notificato, come operata con la pubblica fede che normalmente assiste ogni atto pubblico;

d'altra parte, non e' neppure indicato o prodotto separatamente l'atto notificato, in violazione dell'articolo 366 c.p.c., n. 6, nel testo novellato dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, applicabile alla fattispecie ratione temporis: tanto non potendo evincersi dal generico riferimento al fascicolo di primo grado contenuto nell'indice in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio di cassazione;

5.2. quanto al terzo, ai sensi del capoverso dell'articolo Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680), occorrendo la formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso che indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (tra le altre, v. le citate Cass., ord. n. 16002 del 2007 e Cass., ord. n. 27680 del 2009); e, nel caso di specie, tale passaggio conclusivo sintetico manca del tutto.

6. In conclusione, sia pure con la correzione della motivazione in ordine al primo motivo di ricorso, la gravata sentenza non puo' essere cassata ed il ricorso va rigettato; e non vi e' luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimita', non avendo parte intimata svolto attivita' difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

 

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