È valida ed efficace la scrittura firmata prima del matrimonio con la quale i nubendi convengano, in caso di fallimento dell'unione, che uno trasferisca all'altro un immobile per riequilibrare i rispettivi rapporti economici

In costanza di matrimonio opera tra i coniugi il dovere di contribuzione di cui all'articolo 143 del Cc con cui si realizza il soddisfacimento reciproco dei bisogni materiali e spirituali di ciascuno con i mezzi derivati dalle sostanze e dalle capacità di ognuno di essi. Nell'ambito della stretta solidarietà tra i coniugi i rapporti di dare e avere patrimoniale possono subire, su accordo degli stessi, una sorta di quiescenza che cesserà con il venir meno - provvisoriamente con la separazione e definitivamente con il divorzio - dei doveri e diritti coniugali. (Nella specie la Corte ha confermato la liceità dell'accordo, stipulato prima del matrimonio, in cui si prevedeva che in caso di fallimento dell'unione matrimoniale l'un coniuge avrebbe ceduto all'altro un immobile di su proprietà, quale indennizzo delle spese sostenute dal secondo per la ristrutturazione di altro immobile di proprietà del primo da adibirsi a casa coniugale, ritenendo il fallimento del vincolo matrimoniale non la causa genetica dell'accordo ma un mero evento condizionale dello stesso).

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 21 dicembre 2012, n. 23713



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È valida ed efficace la scrittura firmata prima del matrimonio con la quale i nubendi convengano, in caso di fallimento dell'unione, che uno trasferisca all'altro un immobile per riequilibrare i rispettivi rapporti economici: si tratta di un contratto atipico, espressione dell'autonomia negoziale dei coniugi, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell'art. 1322, c. 2, c.c..

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