I genitori che no adempiono all'obbligo di impartire al minore o di fargli impartire l'istruzione elementare non sono punibili solo in presenza di elementi che inattuabile l'adempimento dell'obbligo di Istruzione

L'articolo 731 c.p., sanziona chi omette, senza giusto motivo, di impartire al minore o di fargli impartire l'istruzione elementare. La norma punisce anche (Inosservanza dell'obbligo scolastico post-elementare, avendo la Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, articolo 8, esteso l'obbligo all'istruzione di scuola media. Puo' essere esclusa la responsabilita' degli obbligati solo quando emergano elementi che rendano inattuabile l'adempimento dell'obbligo di Istruzione, quali: la mancanza assoluta di scuole o di insegnanti; lo stato di salute dell'alunno; la disagiata distanza tra scuola ed abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell'obbligato non consentano l'utilizzo di mezzi privati; il rifiuto volontario, categorico e assoluto del minore non superabile con l'intervento dei genitori e dei servizi sociali (cfr. ex multis Cass. pen. Sez. 3 del 10.7. 2007, dep. 11.10.2007).

Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 5 dicembre 2012, n. 47110



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente

Dott. GRILLO Renato - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere

Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro;

avverso la sentenza del 23.9.2011 del Giudice di Pace di Trebisacce;

nei confronti di:

1) (OMISSIS) nato (OMISSIS);

2) (OMISSIS) nata (OMISSIS);

sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano;

sentite le conclusioni del P. G., dr. Vincenzo Geraci, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1) Con sentenza del 23.9.2011 il Giudice di Pace di Trebisacce assolveva (OMISSIS) e (OMISSIS) dal reato di cui all'articolo 731 c.p. (perche', quali genitori esercenti la potesta' sui figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS), omettevano senza giustificato motivo di far loro Impartire l'istruzione elementare, nell'anno scolastico (OMISSIS)) per non aver commesso il fatto.

Riteneva il G.d.P. sulla base della comunicazione del Dirigente (OMISSIS), che, pur risultando svariate assenze dalle lezioni, i minori avevano opposto, nonostante l'Impegno dei genitori, il rifiuto di recarsi costantemente a scuola.

2. Propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro per violazione di legge in relazione all'articolo 731 c.p., e per mancanza e contraddittorieta' della motivazione.

Deduce il P.G. ricorrente che il G.d.P. non ha tenuto conto delle missive del Dirigente Scolastico (OMISSIS), datate 30.10.2010, con le quali si invitavano i genitori dei minori a far osservare l'obbligo scolastico ai figli minori.

Ed e' pacifico, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, che il semplice rifiuto del minore a frequentare la scuola non costituisce motivo di esclusione della responsabilita' penale. Nel caso di specie non era emerso, peraltro, un rifiuto categorico dei minori, ne' che i genitori si fossero comunque adoperati per consentire la frequenza scolastica del minori medesimi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e' fondato.

2. L'articolo 731 c.p., sanziona chi omette, senza giusto motivo, di impartire al minore o di fargli impartire l'istruzione elementare.

La norma punisce anche (Inosservanza dell'obbligo scolastico post-elementare, avendo la Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, articolo 8, esteso l'obbligo all'istruzione di scuola media.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte puo' essere esclusa la responsabilita' degli obbligati solo quando emergano elementi che rendano inattuabile l'adempimento dell'obbligo di Istruzione, quali: la mancanza assoluta di scuole o di insegnanti; lo stato di salute dell'alunno; la disagiata distanza tra scuola ed abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell'obbligato non consentano l'utilizzo di mezzi privati; il rifiuto volontario, categorico e assoluto del minore non superabile con l'intervento dei genitori e dei servizi sociali (cfr. ex multis Cass. pen. Sez. 3 del 10.7. 2007, dep. 11.10.2007).

3. Il G. d. P., senza alcun esame delle risultanze processuali, si e' limitato genericamente a far riferimento ad una comunicazione del Dirigente Scolastico (OMISSIS) ed ha apoditticamente ritenuto che da siffatta comunicazione emergesse che, nonostante l'Impegno profuso dai genitori, i minori avevano rifiutato di frequentare la scuola dell'obbligo.

Ne' tanto meno ha specificato il G.d.P. da quali elementi abbia tratto la prova del rifiuto dei minori a frequentare la scuoia dell'obbligo e quale sia stato e in che modo si sia manifestato l'Impegno dei genitori per superare il rifiuto dei minori medesimi.

4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al G.d.P. di Trebisacce per nuovo esame, tenendo conto dei principi sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Trebisacce.

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