Il comportamento negligente del coniuge separato che non si preoccupa di reperire un'occupazione nonostante il tempo trascorso dalla separazione giustifica la revoca dell'assegno di mantenimento

Il comportamento negligente del coniuge separato che non si preoccupa di reperire un'occupazione nonostante il tempo trascorso dalla separazione giustifica la revoca dell'assegno di mantenimento.
(Tribunale Lodi Civile, Sentenza del 26 giugno 2008, n. 463)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:

Dr. Pierluigi STOLFI - Presidente est. -

Dr. Alberto CRIVELLI - Giudice -

Dr. Laura MARCHIONDELLI - Giudice -

con l'intervento del Pubblico Ministero

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 4 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo modificato dalla L. 6 marzo 1987 n. 74, la seguente

SENTENZA

nella causa civile per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al n. 2157/06 R.G., promossa da

Gu.Pi., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gi.Gi. del Foro di Bergamo e Fa.To. del Foro di Lodi, presso il cui studio sito in Lodi, Via (omissis), è elettivamente domiciliato per procura apposta a margine del ricorso

attore

nei confronti di

CE.Ro.Fr. rappresentata, e difesa dall'Avv.to Gi.Ci. del Foro di Lodi, presso il cui studio sito in Codogno, via (omissis) è elettivamente domiciliata, per procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta

Convenuta

Posta in decisione all'udienza del 30 gennaio 2008 sulle conclusioni precisate dalle parti come segue:

PER IL PUBBLICO MINISTERO

Nulla oppone all'accoglimento del ricorso.

PER LE PARTI PRIVATE

Vedansi allegati fogli di precisazione delle conclusioni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 22/6/2006 Gu.Pi., nato (omissis), ivi residente in via (omissis), premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Castelnuovo Bocca d'Adda in data 18/8/1996 con CE.Ro.Fr., nata (omissis), res. in Castelnuovo Bocca d'Adda, via (omissis), atto trascritto nella parte II Serie A anno 1996 al n. 6 nei registri dello Stato Civile del Comune di Gastelnuovo Bocca d'Adda ;

di avere una figlia, Mi., nata (omissis);

di essersi separato giudizialmente dal coniuge con sentenza emessa dal Tribunale di Lodi in data 15/12/2004;

di non aver mai ripreso la convivenza,

tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con tutte le conseguenze di legge.

All'udienza dei 26 gennaio 2007, fissata dal Presidente del Tribunale per la comparizione dei coniugi, comparivano entrambe le parti.

Il ricorrente confermava il contenuto del ricorso, dichiarandosi disponibile a versare un assegno di Euro 300,00 in favore della figlia, ma non l'assegno di 200,00 Euro previsto nella sentenza di separazione in favore della moglie.

La Ce. si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divorzio; si opponeva alla richiesta riduzione dell'assegno di mantenimento, asserendo di utilizzare tutti i 500 Euro dell'assegno di mantenimento per crescere la figlia.

Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente nulla disponeva in via provvisoria e d'urgenza, confermando le condizioni della separazione tuttora in atto.

Disponeva l'inizio della fase di cognizione ordinaria, nominando se stesso Giudice Istruttore.

All'udienza di prima comparizione e trattazione, tenutasi in data 18/4/2007, il G.I. assegnava i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.

All'udienza del 26/9/2007 il G.I. si riservava di deliberare in ordine alle istanze avanzate dalla parte attrice in via istruttoria.

Con ordinanza emessa fuori udienza in data 10/10/2007 il G.I. respingeva le istanze istruttorie avanzate dal Gu. ed ordinava la produzione di documentazione attinente la situazione economica e reddituale delle parti.

All'udienza del 30/1/2008 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda intesa ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.

Invero può ritenersi provato che la separazione, autorizzata dal Presidente del Tribunale di Lodi sin dall'anno 2000, si è protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla legge - art. 3 L. 1/12/1970 n. 898, nel testo modificato dalla L. 6/3/1987 n. 74.

Né è in alcun modo ipotizzabile, con ragionevole certezza, che i coniugi possano ricostituire la comunione materiale e spirituale sulla quale è fondato il matrimonio.

E' peraltro circostanza assolutamente pacifica in causa che dopo la separazione tra i due coniugi non vi è stato più alcun contatto.

La Ce. è andata a vivere nella casa di suo fratello, mentre il Gu. è rimasto nella casa coniugale.

SULL'AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE

Ritiene il Collegio che, nell'interesse esclusivo della minore, debba essere confermato l'affidamento di Mi. all'ASL della Provincia di Lodi, con collocazione abitativa presso la madre.

Le accurate indagini svolte durante il giudizio di separazione avevano evidenziato l'esistenza di un rapporto conflittuale tra Mi. e la madre, caratterizzato da manifestazioni a volte contraddittorie: rabbia verso la madre, bisogno di controllarla, paura di perderla, richiesta di rapporto esclusivo con lei.

Le relazioni dei servizi sociali evidenziavano inoltre la scarsa socializzazione di Mi., che non appare avere contatti al di fuori di quelli scolastici, anche a causa dell'isolamento sociale della madre.

Era inoltre emersa la fragilità della personalità della madre ed una mancanza di equilibrio psichico ed emotivo.

Per quanto concerne i rapporti tra padre e figlia, già all'epoca della separazione gli incontri protetti tra Mi. ed il Gu. avvenivano con grande difficoltà; dopo un periodo di sospensione a causa dell'imputazione del padre di abuso sessuale nei confronti della figlia, gli incontri erano ripresi, in maniera protetta, in seguito all'assoluzione dell'attore in sede penale.

I servizi sociali rilevavano che non sussistevano le condizioni per un rapporto più significativo col padre, sia a causa dell'atteggiamento di rifiuto della bambina, sia a causa delle complesse e non ancora risolte dinamiche relazionali tra Mi. e la madre.

Questo allarmante quadro non ha subito significativi mutamenti nel corso dell'attuale giudizio.

Anzi, per certi versi, la situazione può ritenersi peggiorata

Invero il padre da più di due anni non riesce ad avere più alcun incontro con la figlia, che rifiuta ogni contatto.

L'attore in questa sede si è limitato a chiedere, senza troppa convinzione, la conferma dell'affidamento alla AS., ma con collocamento della figlia presso terzi o in Istituto.

La domanda, non collegata ad alcuna indicazione o esigenza di natura psico pedagogica, appare formulata a scopo emulativo, in odio alla Ce.

Sul punto le prove articolate dalla parte attrice appaiono superflue ovvero ininfluenti, in quanto dirette non già ad accertare l'attuale stato dei reciproci rapporti, bensì a dimostrare che il disagio evidenziato dalla figlia nei confronti del padre è "suggerito" e causato dalla madre.

Quanto alla Ce., le di lei difficoltà relazionali traspaiono persino nella condotta processuale, laddove l'attrice ha sostanzialmente trascurato la relativa problematica ed in sede di precisazione delle conclusioni non ha dedicato neppure un rigo alle domande relative all'affidamento della minore.

In tale situazione, obiettivamente preoccupante, il Tribunale ritiene che il provvedimento più rispondente agli interessi della minore sia la conferma dell'affidamento alla AS. della Provincia di Lodi, con collocazione abitativa presso la madre.

In tal modo i Servizi Sociali possano continuare l'opera di controllo e sostegno sin qui esplicata.

Qualora la bambina mostrasse una reale disponibilità a riprendere i contatti col padre, gli incontri saranno regolati e "protetti" dai Servizi di assistenza alla persona.

Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti di natura economica, osserva il Collegio che le dichiarazioni fiscali prodotte evidenziano i seguenti redditi:

GU.Pi.

CUD 2007/Anno 2006: reddito complessivo al lordo delle imposte Euro 21,715; reddito al netto delle imposte Euro 17.125, pari ad Euro 1,427 mensili.

Busta paga di agosto 2007 netto Euro 1,398; settembre 2007 Euro 1,369; ottobre 2007 Euro 1,413; novembre 2007 Euro 1,446.

CE.Ro.

Modello Unico per l'anno 2006: reddito complessivo esente da imposte Euro 2.689. Comproprietà di cinque appezzamenti di terreno e di un terzo di una abitazione e box. La Ce. sostiene di vivere nella casa del fratello dividendo le spese: "dividiamo le spese e io gli faccio i mestieri".

Inoltre presta assistenza ad una persona anziana ricevendo un compenso di "30 Euro ogni tanto".

Tale ultima dichiarazione è del tutto inverosimile.

Il Gu. ha da sempre insistito per la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, sostenendo che il coniuge non si era mai preoccupato di reperire una stabile occupazione; in più aveva rifiutato diverse opportunità che le erano state offerte dagli assistenti sociali.

Considerati questi elementi di valutazione, ritiene il Collegio di non dover confermare l'assegno di mantenimento in favore della Ce., alla quale è addebitabile il comportamento negligente di non aver trovato stabile occupazione dopo ben otto anni dalla separazione, l'assegno di mantenimento in favore della figlia sarà aumentato ad Euro 400,00 mensili, in considerazione delle mutate esigenze connesse alla crescita della minore.

Il versamento avverrà entro il giorno 5 di ogni mese e l'importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Il ricorrente corrisponderà altresì il 50% delle spese mediche e scolastiche straordinarie.

Considerato l'esito della controversia, nonché le rispettive situazioni economiche e sociali delle parti, sussistono giustificati motivi per compensare interamente le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da Gu.Pi. nei confronti di Ce.Ro.Fr., così provvede:

A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Castelnuovo Bocca d'Adda in data 18/8/1996 da Gu.Pi., nato (omissis), e da CE.Ro.Fr., nata (omissis), atto trascritto nella parte II Serie A anno 1996 al n. 6 nei registri dello Stato Civile del Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda;

B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alle annotazioni di cui all'art. 10 della L. 1 dicembre 1970 n. 898 ed alle ulteriori incombenze previste dal R.D. 9 luglio 1939 n. 1238;

C) affida la figlia minore Mi. all'Azienda Sanitaria della Provincia di Lodi, che manterrà la stessa collocata presso la madre; eventuali visite del padre alla figlia saranno effettuate sotto il controllo dei Servizi Sociali;

D) pone a carico del Sig. Gu. l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, un assegno di Euro 400,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT; oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche straordinarie;

E) respinge la domanda della Ce. intesa ad ottenere un assegno ex art. 5 della L. 1/12/1970 n. 898;

F) compensa interamente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Lodi il 13 giugno 2008.

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2008.

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