Il conducente dello scuolabus ha la custodia dei minori che gli sono affidati per il trasporto

Il conducente dello scuolabus ha la custodia dei minori che gli sono affidati per il trasporto e non può pertanto metterne a repentaglio l'incolumità fisica, in spregio alle più elementari regole di prudenza, disinteressandosi di quanto accade, una volta superate le fasi preparatorie e accessorie di salita e discesa dal veicolo, quand'anche, si badi, vi sia stata un'eventuale disposizione dei genitori di lasciare il bambino incustodito in un determinato luogo, in condizioni di pericolo.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione Penale, con la sentenza n. 32822 dell'11 agosto 2007.
La S.C. ha respinto il ricorso dell'autista di un bus che nel riportare i bambini a casa da scuola, si era fermato in un'area di parcheggio davanti all'abitazione del piccolo studente, senza accopagnarlo alla porta di casa. Una volta sceso, il bimbo era, quindi, stato travolto da un'auto che sopraggiungeva. La Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte d'Appello di Cagliari di condanna dell'autista per lesioni colpose (art. 590 c.p.), addossandogli la colpa per l'80% e facendo ricadere il restante 20 sul minore.

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