Il diritto a vivere nella propria famiglia di origine incontra un limite, nello stesso interesse del minore

La Legge n. 184 del 1983, all'articolo 1, afferma il diritto del minore a vivere e crescere nella propria famiglia, ma solo fino a quando cio' non comporti un'incidenza grave ed irreversibile sul suo sviluppo psicofisico, e l'articolo 8 della stessa legge definisce la situazione di abbandono come mancanza di assistenza materiale e morale. In altri termini, il diritto a vivere nella propria famiglia di origine incontra un limite, nello stesso interesse del minore, se si accerta la ricorrenza di una situazione di abbandono che legittimi la dichiarazione di adottabilita' qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori o dei parenti, la vita da loro offerta al minore stesso sia inadeguata al suo normale sviluppo psico - fisico, cosicche' la rescissione del legame familiare e' l'unico strumento che possa evitargli un piu' grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilita' affettiva.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 20 gennaio 2015, n. 881



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. BENINI Stefano - Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) - (OMISSIS) Elettivamente domiciliati in (OMISSIS), nello studio dell'avv. (OMISSIS); rappresentati e difesi dall'avv. (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

AVV. (OMISSIS) - CURATRICE SPECIALE DEL MINORE (OMISSIS) Elettivamente domiciliata in (OMISSIS), nello studio dell'avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro

(OMISSIS);

(OMISSIS);

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO;

PRESIDENTE (OMISSIS) - TUTORE PROVVISORIO DEL MINORE (OMISSIS);

- intimati -

Nonche' sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Elettivamente domiciliata in (OMISSIS), nello studio dell'avv. (OMISSIS); rappresentati e difesa dall'avv. (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente in via incidentale -

contro

(OMISSIS) - (OMISSIS);

AVV. (OMISSIS) - CURATRICE SPECIALE DEL MINORE (OMISSIS);

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO (OMISSIS);

PRESIDENTE (OMISSIS) - TUTORE PROVVISORIO DEL MINORE (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, n. 119, depositata in data 2 luglio 2013;

sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 10 luglio 2014 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto Dott. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l'inammissibilita' o in subordine, per il rigetto dei ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 - Con sentenza depositata in data 27 agosto 2012 il Tribunale per i Minorenni di Torino dichiarava lo stato di adottabilita' del minore (OMISSIS), nato il (OMISSIS).

1.1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato detta decisione, impugnata da entrambi i genitori, (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche' dai nonni paterni, (OMISSIS) e (OMISSIS).

La corte territoriale, a fronte di un giudizio di totale inadeguatezza di entrambi i genitori, che non risultava contestato, avendo costoro con il proprio gravame richiesto l'affido temporaneo ai nonni paterni, ha rilevato che i tempi richiesti per il riavvicinamento della madre al nucleo paterno, con il quale vi erano stati forti contrasti, erano incompatibili, al di la' dell'esito incerto, con le esigenze del minore; che lo stato di adottabilita' era stato dichiarato all'esito di una serie di sperimentazioni, con l'adozione di strumenti di sostegno psicologico, conclusesi negativamente; che la CTU aveva espresso una valutazione negativa circa un affidamento del bambino ai nonni paterni, i quali, ancorche' dichiaratisi al riguardo disponibili, apparivano incapaci di instaurare un rapporto proficuo con il nipote, sia per le intrinseche limitazioni culturali e caratteriali, sia per la conflittualita' con i genitori, soprattutto con la madre, sia per la loro assoluta mancanza di rispetto nei confronti delle regole indicate dagli operatori.

1.2 - E' stato altresi' osservato che su alcuni segnali di ripresa dei rapporti fra la madre e i nonni paterni, che di certo non lasciavano presagire un processo di breve durata, facevano premio, ai fini della conferma dello stato di adottabilita', le gravi carenze riscontrate sul piano personale sia in capo ai nonni stessi, sia nella valutazione dell'intero contesto familiare, assolutamente contrastante con l'esigenza di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico di cui necessita il minore ai fini di un corretto sviluppo psicofisico.

1.3 - Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso i signori (OMISSIS) e (OMISSIS), deducendo tre motivi, cui resiste con controricorso la curatrice speciale del minore, nonche', in via incidentale, (OMISSIS), con cinque motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 - Con il primo motivo del ricorso principale, denunciandosi violazione della Legge n. 184 del 1983, articoli 1 e 8, si afferma che erroneamente sarebbe stato dichiarato lo stato di abbandono del minore, non ricorrendone i presupposti.

2.1 - Con la seconda censura si deduce la violazione della citata Legge n. 184 del 1983, articoli 12 e 15, non avendo la corte correttamente valutato il significativo rapporto affettivo esistente fra il piccolo (OMISSIS) e gli altri membri della famiglia, e, in particolare, i nonni paterni.

2.2 - Con il terzo mezzo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, quale la richiesta di affidamento ai nonni paterni fatta in corso di causa dai genitori del minore.

3 - Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciandosi violazione della Legge n. 184 del 1983, si sostiene che la dichiarazione dello stato di adottabilita' del minore non avrebbe potuto essere effettuata come conseguenza dei problemi personali dei genitori e dei parenti prossimi, in particolare i nonni paterni.

3.1 - Con la seconda censura si deduce la violazione della citata Legge n. 184 del 1983, articolo 8, in relazione all'omessa considerazione dell'evoluzione positiva della madre, anche in ordine al rapporto con i propri suoceri.

3.3 - Con il terzo motivo la medesima violazione, nonche' il connesso profilo motivazionale, viene prospettata in relazione alla dedotta attenuazione del conflitto fra l' (OMISSIS) e i nonni paterni del minore.

3.4 - Con in quarto mezzo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, vale a dire gli sviluppi della vicenda consistenti nella ripresa della coabitazione dell' (OMISSIS) con i suoceri e il tentativo della stessa di trovare lavoro.

3.5 - Con l'ultimo motivo si denuncia la violazione della Legge n. 184 del 1983, articolo 15, per non essersi adeguatamente valutata la disponibilita' dei nonni paterni di prendersi cura del nipote.

4 - I motivi del ricorso principale ed incidentale, che vanno esaminati congiuntamente in quanto intimamente correlati, sono infondati.

4.1 - Le questioni che i ricorsi in esame pongono tengono prevalentemente alla dichiarazione dello stato di adottabilita' del predetto minore, in presenza della dichiarata disponibilita' dei nonni paterni ad accoglierlo nella propria famiglia e ad accudirlo. Ed invero gia' con l'atto di appello i genitori chiesero che il piccolo (OMISSIS) fosse affidato ai nonni paterni, cosi' evidenziando, a giudizio della corte di appello, "la consapevolezza delle proprie difficolta' e carenze".

4.2 - Vale bene altresi' premettere che, in via generale, le valutazioni in merito all'idoneita' dei familiari circa la cura del minore implicano apprezzamenti di fatto, riservati al giudice del merito, non censurabili in sede di legittimita' se non per vizi motivazionali, nella specie neppure deducibili sotto il profilo dell'insufficienza e della contraddittorieta' - essendo applicabile l'articolo 360, comma 1, n. 5, come modificato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito dalla Legge n. 134 del 2012 - ovvero ove la valutazione risulti conforme al dettato normativo, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimita' (Cass., 11 ottobre 2006, n. 21817; Cass., 7 febbraio 2002, n. 1674; Cass., 4 maggio 2000, n. 5580).

4.3 - - Sotto il profilo da ultimo richiamato deve constatarsi che nella sentenza impugnata si pone in evidenza la valutazione negativa formulata nei confronti dei nonni dal consulente tecnico d'ufficio, e la forte conflittualita' fra gli stessi e la madre del bambino, "non risolta nonostante le affermazioni in senso contrario".

Quanto al primo aspetto deve osservarsi che la decisione impugnata si fonda essenzialmente sulla formulazione di un giudizio di totale incapacita' dei nonni paterni di rendersi conto, anche per limiti culturali, dei bisogni e delle esigenze del bambino, dell'incapacita' di relazionarsi con lui e di comprendere il proprio ruolo. Il convincimento sulla persistenza della situazione conflittuale fra suoceri e nuora, espresso con motivazione adeguata e non sindacabile, per la ragione sopra indicata, in questa sede, da un lato comporta poi il superamento del rilievo circa l'omessa considerazione dell'evoluzione della situazione, dall'altro rappresenta uno stato di abbandono correlato all'impossibilita' di offrire, indipendentemente dalle buone intenzioni, un ambiente sereno necessario per un equilibrato sviluppo fisico e psichico del minore.

4.4 - L'aspetto inerente al recupero dei rapporti fra l' (OMISSIS) e i suoceri (per altro assorbito dalla loro rilevata incapacita' di prendersi cura del nipote), viene affrontato nei ricorsi in termini riduttivi, avendo la Corte d'appello sottolineato come l'asprezza dei contrasti non potesse risolversi in tempi brevi.

In proposito deve rilevarsi che la Legge n. 184 del 1983, all'articolo 1, afferma il diritto del minore a vivere e crescere nella propria famiglia, ma solo fino a quando cio' non comporti un'incidenza grave ed irreversibile sul suo sviluppo psicofisico, e l'articolo 8 della stessa legge definisce la situazione di abbandono come mancanza di assistenza materiale e morale. In altri termini, il diritto a vivere nella propria famiglia di origine incontra un limite, nello stesso interesse del minore, se si accerta la ricorrenza di una situazione di abbandono che legittimi la dichiarazione di adottabilita' qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori o dei parenti, la vita da loro offerta al minore stesso sia inadeguata al suo normale sviluppo psico - fisico, cosicche' la rescissione del legame familiare e' l'unico strumento che possa evitargli un piu' grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilita' affettiva.

5 - Emerge abbastanza di frequente, come nel presente caso, la necessita' di contemperare il principio secondo cui il minore ha diritto di rimanere nella propria famiglia di origine, con conseguente ricorso allo stato di adottabilita' come soluzione estrema, quando ogni altro rimedio appare ormai inadeguato, con l'esigenza dell'acquisto o di un recupero della capacita' genitoriale in tempi compatibili con l'esigenza del minore di uno stabile contesto familiare (Cass., 14 giugno 2012, n. 9769; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1839).

In tale quadro, e la questione costituisce uno degli aspetti fondanti dei ricorsi in esame, deve ribadirsi l'irrilevanza delle mere espressioni di volonta' da parte della madre e degli altri stretti congiunti, ove prive di qualsiasi concreta prospettiva e quindi non idonee al superamento dello stato di abbandono (Cass. 17 luglio 2008 n. 16795).

6 - In definitiva i ricorsi vanno rigettati, ricorrendo giusti motivi, attesa la delicatezza dei temi trattati, per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte respinge i ricorsi e compensa le spese processuali.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita' e gli altri dati significativi.

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