Il figlio maggiorenne, anche se vive saltuariamente fuori città, continua ad avere diritto al mantenimento nonchè il diritto ad abitare nella casa coniugale assegnata alla madre

La presenza del figlio, soltanto saltuaria, per la necessita' di assentarsi per motivi di studio e lavoro, anche per non brevi periodi, non puo' far venir meno di per se' il requisito dell'abitare, sussistendo pur sempre un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, ove il figlio ritorni ogni volta che gli impegni glielo consentano. Ne consegue che il figlio maggiorenne, se non viene fornita prova della sua autosufficienza, continua ad avere diritto al mantenimento nonchè il diritto ad abitare nella casa coniugale assegnata alla madre.

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 22 marzo 2010, n. 6861



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo - Presidente

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11892/2006 proposto da:

FA. MI. (c.f. (OMESSO)), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AMERICO CAPPONI 16, presso l'avvocato MILONE FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato DI NOI GABRIELE, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

AN. AN. (c.f. (OMESSO)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO 33, presso l'avvocato CONSOLI FRANCO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANNICCHAIRICO PASQUALE, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3 7/2 005 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 07/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 25/7/1998, An. An. chiedeva pronunciarsi separazione personale con addebito dal marito Fa. Mi. . Con ricorso depositato il 29/7/1998, quest'ultimo chiedeva pronunciarsi separazione dalla moglie. Venivano riuniti i procedimenti.

Il Tribunale di Brindisi, con sentenza 9/6-25/6/2003, dichiarava la separazione personale dei coniugi senza addebito, assegnava la casa coniugale all' An. ; condannava il Fa. alla corresponsione di assegno di mantenimento per la moglie e per il figlio Da. , maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente. Con ricorso depositato il 15/9/2 004, il Fa. proponeva appello avverso la sentenza predetta, in punto assegnazione della casa coniugale e corresponsione dell'assegno periodico per la moglie e per il figlio maggiorenne.

Costituitosi il contraddittorio, l' An. chiedeva rigettarsi l'appello proposto e, in via incidentale, dichiararsi l'addebito al marito ed elevarsi l'assegno di mantenimento a suo favore.

La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza in data 22/11 - 7/12/2005, elevava l'assegno di mantenimento a favore dell' An. ; rigettava l'appello principale e, per il resto, quello incidentale.

Ricorre per cassazione Fa. Mi. , sulla base di due motivi.

Resiste, con controricorso, l' An. .

Il Fa. ha depositato memoria per l'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va accolta preliminarmente l'eccezione di inammissibilita', per tardivita' del controricorso. Il ricorso e' stato notificato dal Fa. in data 3/4/2006; il controricorso doveva essere notificato ai sensi del combinato disposto degli articoli 369 - 370 c.p.c., entro venti giorni dal termine stabilito per il deposito del ricorso stesso (giorni venti dalla notificazione).

Il controricorso e' stato notificato in data 28/7/2006, e dunque ben oltre il termine prescritto.

Va dichiarato inammissibile per tardivita' il controricorso, del cui contenuto non si potra' tenere conto.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge (articoli 155 E 156 c.c.; articoli 115 e 116 c.p.c.; articoli 2734 e 2735 c.c.; articolo 229 c.p.c.) ed omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata, in punto assegnazione della casa coniugale all' An. , ritenuta ingiusta e gravatoria, in quanto questa, fin da tempo anteriore alla separazione non l'aveva mai abitata.

Il motivo va rigettato, in quanto infondato.

Con motivazione adeguata e non illogica, il giudice a quo chiarisce che dalle informative richieste alla Guardia di Finanza emerge che l' An. abita con la figlia Ma. nell'abitazione sita in (OMESSO), e cioe' nella casa ex coniugale. Pur essendo il Fa. proprietario esclusivo dell'abitazione, per giurisprudenza costante (tra le altre Cass. n. 6774/90; n. 2574/94), e' legittima l'assegnazione della casa coniugale alla moglie che la abita insieme ai figli (sulla posizione di Ma. non vi sono contestazioni) maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli articoli 155 e 156 c.c.; articoli 115 e 116 c.p.c.; articoli 2734 e 2735 c.c.; articolo 229 c.p.c., in punto condanna a corrispondere assegno all' An. per se e per il figlio Da. .

Il motivo va rigettato, in quanto infondato.

Il giudice a quo esamina specificamente la posizione reddituale delle parti, valutando assai piu' solida quella del Fa. , precisando che l' An. non svolge piu' alcuna attivita' lavorativa, tra quelle in precedenza saltuariamente espletate.

Quanto alla posizione del figlio Da. , maggiorenne, la prova dell'autosufficienza economica e della non convivenza con la madre, che escluderebbe la legittimazione di questa a ricevere jure proprio l'assegno per il figlio, a titolo di rimborso (cosi' Cass. n. 1132 0/05) doveva essere fornita dall'obbligato (al riguardo Cass. n. 565/98).

Precisa la sentenza impugnata che non e' stata fornita prova di un'attivita' lavorativa stabile, e tale da garantire a Da. un sufficiente reddito proprio, anche se questi "sembrerebbe non vivere piu' ad (OMESSO)". E' evidente che il dubbio espresso dal giudice a quo e' strettamente collegato alla condizione di non autosufficienza economica del soggetto.

Come precisa questa Corte (Cass. n. 11320/05, gia' indicata), la presenza del figlio, soltanto saltuaria, per la necessita' di assentarsi per motivi di studio e lavoro, anche per non brevi periodi, non puo' far venir meno di per se' il requisito dell'abitare, sussistendo pur sempre un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, ove il figlio ritorni ogni volta che gli impegni glielo consentano.

Il trasferimento ad altro Comune, risultante dai registri anagrafici, potrebbe essere collegato - come emerge, seppur per implicito, dal contesto motivazionale - ad una ricerca di lavoro, magari provvisoria. Sarebbe ipotizzabile una scissione tra domicilio, luogo in cui il soggetto ha stabilito (o conservato) la sede principale dei suoi affari ed interessi (personali e patrimoniali) e residenza, luogo di dimora abituale (provvisoriamente differente), come indicato dall'articolo 43 c.c..

Va conclusivamente rigettato il ricorso.

Nulla sulle spese, essendo stato dichiarato inammissibile il controricorso e non avendo il resistente svolto difese orali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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