Il legittimario che ha ricevuto per testamento un legato in sostituzione di legittima relativo a beni immobili, se intende conseguire la legittima, deve rinunciare al legato in forma scritta

Il legittimario che ha ricevuto per testamento un legato in sostituzione di legittima relativo a beni immobili, se intende conseguire la legittima, deve rinunciare al legato in forma scritta. In particolare, il legatario in sostituzione di legittima deve essere considerato pur sempre un legatario che, per legge, acquista i beni al momento dell'apertura della successione senza bisogno di accettazione e non un semplice chiamato all'eredità. Ne consegue che, in caso di richiesta della legittima e trattandosi di beni immobili, è necessaria la sua rinuncia al legato in forma scritta.

Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza del 29 marzo 2011, n. 7098



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f.

Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente di Sezione

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere

Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7202/2005 proposto da:

FL. RO. ((OMESSO)), elettivamente domiciliata in ROMA, Via CARLO POMA 2, presso studio dell'avvocato TROILO GREGORIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CATALDO ENRICO, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

BE. GI. ;

- intimato -

sul ricorso 10047/2005 proposto da:

BE. GI. ((OMESSO)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato DI TULLIO CLAUDIO, che lo rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

FL. RO. ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 555/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

uditi gli avvocati Gregorio TROILO, Claudio DI TULLIO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12-2-1994 Be. Gi. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Fl. Ro. , erede di Fl.Gi. , chiedendo accertarsi la lesione del diritto di legittima spettante alla propria madre Be. Ma. (e successivamente al di lei figlio) con riferimento al testamento pubblico del (OMESSO) con il quale il "de cuis" aveva nominato sua erede universale la sorella Fl.Ro. ed usufruttuaria di tutti i suoi beni la moglie Be.Ma. .

La Fl. costituendosi in giudizio contestava il fondamento della domanda attrice di cui chiedeva il rigetto.

Il Tribunale adito con sentenza del 2-3-2001 accoglieva la domanda attrice, riconoscendo al coniuge del "de cuius", e per suo tramite al figlio, la meta' del patrimonio relitto da Fl.Gi. .

Proposto gravame da parte della Fl. cui resisteva il Be. la Corte di Appello di Roma con sentenza del 3-2-2004 ha rigettato l'impugnazione ed ha compensato interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio; in proposito la Corte territoriale ha negato che l'esercizio dell'azione di riduzione fosse precluso dalla preventiva mancata rinuncia formale da parte di Be. Ma. al legato relativo a beni immobili con atto scritto, sostenendo che in caso di legato in sostituzione di legittima ex articolo 649 c.c., essendo sufficiente un mero rifiuto, ovvero un atto impeditivo dell'acquisto, non soggetto a vincoli formali; pertanto era idoneo allo scopo l'incarico orale dato dalla Be. al proprio procuratore, che aveva poi formalizzato la volonta' di non acquistare il legato con lettera del 10-2-1993.

Per la cassazione di tale sentenza la Fl. ha proposto un ricorso articolato in quattro motivi illustrato successivamente da una memoria cui il Be. ha resistito con controricorso proponendo altresi' un ricorso incidentale basato si di un unico motivo.

Con ordinanza interlocutoria del 23-7-2010 la seconda sezione civile di questa Corte ha rimesso la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, sostenendo che l'esame del secondo motivo del ricorso del ricorso principale - avente ad oggetto la dedotta necessita' della rinuncia formale al legato in sostituzione di legittima quale presupposto per l'esercizio dell'azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di riserva - comportava la decisione di una questione della massima importanza; al riguardo ha sollecitato un ripensamento critico della tesi tradizionale per la quale l'esercizio dell'azione di riduzione e' precluso dalla preventiva mancata rinuncia formale al legato relativo a diritti reali immobiliari.

L'ordinanza menzionata ha affermato che l'opinione dominante secondo cui la rinuncia al legato avente ad oggetto beni immobili ai sensi dell'articolo 1350 n. 5 c.c. deve avere forma scritta perche' con essa il legatario si priva di un diritto gia' compreso nel suo patrimonio, trascura di considerare quella parte dell'articolo 551 c.c. conduce a ritenere che tale norma non prevederebbe una forma per l'atto positivo di scelta, che pure importa effetti giuridici rilevanti, quali la perdita del supplemento ed il mancato acquisto della qualita' di erede; inoltre ha segnalato possibili effetti discriminatori laddove non si tenda ad una equiparazione tra la figura del legatario in sostituzione di legittima e quella dell'erede chiamato all'eredita', probabilmente voluta dal legislatore nel configurare il legato tacitativo; tali incongruenze sarebbero superate aderendo all'assunto sostenuto da una parte della dottrina che ritiene la rinuncia al legato come fatto impeditivo che porterebbe all'omissio acquirendi" e toglierebbe effetto alla delazione.

La ricorrente ha in seguito depositato una ulteriore memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Venendo quindi all'esame del ricorso principale, si ritiene di esaminare prioritariamente per ragioni logico - giuridiche il secondo motivo con il quale la Fl. , denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 551 e 649 c.c., nonche' insufficiente e contraddittoria motivazione, assume che erroneamente la Corte territoriale ha escluso la possibilita' di un acquisto "ope legis" dei legato in sostituzione di legittima e conseguentemente ha negato la necessita' di una sua rinuncia, da eseguirsi in forma scritta in quanto riguardante un legato di beni immobili.

La ricorrente principale sostiene che tale assunto si pone in contrasto con l'indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui anche il legato in sostituzione di legittima si acquista automaticamente all'apertura della successione; aggiunge inoltre che, poiche' l'articolo 551 c.c., comma 2, una deroga implicita alte regole generali sul legato, sia perche' per questa via si finirebbe per equiparare la figura del legatario in sostituzione di legittima a quella dell'erede chiamato all'eredita' che deve decidere se accettare o meno l'eredita' medesima.

Con il terzo motivo la Fl. , deducendo violazione degli articoli 551 e 649 c.c., nonche' insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver affermato che, poiche' non sarebbe configurabile l'acquisto "ope legis" del legato, non sarebbe necessaria alcuna rinuncia, ma semplicemente e diversamente un mero rifiuto, anche tacito, che come tale puo' essere espresso anche mediante l'azione di riduzione.

La ricorrente principale rileva che in tal modo, nel tentativo di far prevalere una interpretazione fondata sulla lettera della legge (valorizzando sino all'estremo la locuzione "se preferisce conseguire" di cui all'articolo 551 c.c., comma 2), si finisce per stravolgere il senso e la lettera del comma 1, dello stesso articolo, dove e' previsto che il legittimario "puo' rinunziare al legato"; inoltre il giudice di appello non ha tenuto conto che il Be. , che non era erede legittimario di Fl.Gi. , non poteva aver ereditato dalla propria madre la facolta' di rinunciare al legato dalla stessa ricevuto.

Le enunciate censure, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, attengono entrambe alla statuizione della Corte territoriale che, come gia' riferito, ha negato che l'esperibilita' dell'azione di riduzione da parte di Be.Gi. fosse preclusa dalla mancata rinuncia in forma scritta da parte di Be. Ma. al legato avente ad oggetto beni immobili, avendo affermato, sulla scorta di autorevole indirizzo dottrinario, che la cosiddetta rinuncia al legato non si risolve in un atto dismissivo di diritti di cui il disponente e' divenuto titolare, ma configura solamente un atto impeditivo del loro acquisto, come tale non soggetto a vincoli formali; tale assunto sarebbe poi specificatamente avvalorato riguardo at legato in sostituzione di legittima, posto che l'articolo 551 secondo comma ex. prevede espressamente che il legittimario preferisca "conseguire il legato"; pertanto, trattandosi di un mero rifiuto, l'atto suddetto non necessiterebbe di forme solenni, e dunque potrebbe essere espresso anche mediante l'esercizio dell'azione di riduzione.

Orbene l'esame della questione ora enunciata, che ha determinato l'emissione della menzionata ordinanza interlocutoria della seconda sezione civile di questa Corte, comporta da un lato una rassegna dell'orientamento giurisprudenziale finora maturatosi al riguardo, e dall'altro una disamina degli spunti critici sollevati dalla dottrina in senso contrario che hanno costituito la base del convincimento espresso in proposito dalla sentenza impugnata.

Sotto un primo profilo quindi deve richiamarsi l'indirizzo giurisprudenziale costante di questa Corte secondo cui, poiche' il legato si acquista senza bisogno di accettazione, la rinuncia al legato avente ad oggetto beni immobili, risolvendosi in un atto di dismissione della proprieta' di beni gia' acquisiti al patrimonio del rinunciante, ai sensi dell'articolo 1350 c.c., n. 5, deve essere espressa per iscritto a pena di nullita' (vedi in tal senso "ex multis" Cass. 8-4-1954 n. 1040; Cass. 5-6-1971 n. 1683; Cass. 2-2-1995 n. 1261).

In senso contrario si e' sviluppata una dottrina la cui elaborazione, risalente a diversi decenni orsono, muove dalla considerazione che la rinuncia ai legato non avrebbe natura di vera rinuncia, ovvero di atto con cui si dismette un diritto gia' acquistato, ma piuttosto di atto ostativo o impeditivo dell'acquisto; la rinuncia quindi impedirebbe il perfezionarsi della fattispecie dell'acquisto, come sarebbe confermato dall'inciso "salva la facolta' di rinunziare" contenuto nell'articolo 827 c.c.), laddove invece e' indubitabile che tali beni tornano a far parte del compendio ereditario come se il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia al legato non fosse mai esistito.

L'adesione a tale impostazione determina quindi di per se' la conseguenza che anche la rinuncia al legato in sostituzione di legittima disciplinato dall'articolo 551 c.c., avente ad oggetto beni immobili non e' soggetta necessariamente alla forma scritta.
  I fautori dell'orientamento in esame traggono comunque ulteriori motivi a sostegno del loro assunto, come pure evidenziato nell'ordinanza della seconda sezione di questa Corte sopra menzionata, dall'esame del secondo comma della disposizione da ultimo richiamata, secondo la quale il legittimario in sostituzione di legittima "Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualita' di erede"; invero in tal caso l'adesione al fegato determina la perdita non solo del diritto alla rinuncia ma anche di quello alla quota di legittima, cosicche' non sarebbe possibile prescindere dalla volonta' del legittimario, e questa esigenza spiegherebbe il diritto di scelta attribuito a quest'ultimo dalla disposizione ora richiamata tra l'accettazione del legato ed il conseguimento della legittima onde bilanciare l'eccezionale potere attribuito ai testatore di privarlo del suo diritto ad una quota di eredita' tacitandolo con il lascito di beni determinati; quindi, pur volendo ritenere automatico l'acquisto del legato ai sensi dell'articolo 649 c.c., per il legittimario cui sia stato lasciato un legato in sostituzione di legittima la legge prevederebbe una accettazione del legato, con Sa conseguenza che prima di tale atto, non essendo ancora entrati i beni immobili oggetto del lascito nel patrimonio del legittimario stesso, non si porrebbe la necessita' di una rinuncia a tale legato nella forma scritta.

Orbene nel procedere alla valutazione di tale autorevole indirizzo dottrinario occorre anzitutto muovere dall'interpretazione dell'articolo 649 c.c.) una autonoma risposta al quesito relativo alla forma della rinuncia a tale legato, sempre ovviamente nel caso che il lascito abbia ad oggetto beni immobili.

Sotto un primo profilo deve ritenersi che l'articolo 649 c.c. non giustifichi una sua lettura diversa da quella costantemente seguita da questa Corte ed anche da una buona parte della dottrina, considerato che il comma 1, di tale norma, nel prevedere che "il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facolta' di rinunziare", depone inequivocabilmente per l'automaticita' dell'acquisto, con la conseguenza che l'esercizio della "facolta'" di rinuncia comporta la dismissione di una attribuzione gia' acquisita al patrimonio del legatario; non meno significativamente poi il secondo comma della disposizione in esame prescrive che "Quando oggetto del legato e' la proprieta' di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprieta' o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore", cosicche' l'acquisto del legato avente ad oggetto beni immobili avviene senza soluzione di continuita' fin dal momento dell'apertura della successione.

E' opportuno aggiungere che tale prima conclusione, legittimata dal chiaro ed inequivocabile tenore della disposizione in esame, non comporta l'assoluta inutilita' dell'accettazione del legato, posto che il comportamento del legatario puo' assumere rilevanza come manifestazione della sua volonta' di rendere definitivo ed irretrattabile l'acquisto gia' verificatosi "ex lege", o come manifestazione della opposta volonta' di spogliarsi del diritto e della qualita' come innanzi acquistati, evenienza quest'ultima che produce tra l'altro l'effetto previsto dall'articolo 650 c.c. chiedendo all'autorita' giudiziaria la fissazione di un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facolta' di rinunziare.

Tale regime dell'acquisto del legato, nel diversificarsi dall'acquisto dell'eredita' (che ai sensi dell'articolo 671 c.c.).

Da queste premesse discende quindi la conseguenza che per la rinuncia ad un legato avente ad oggetto beni immobili e' necessaria la forma scritta ai sensi dell'articolo 1350 c.c., n. 5; tali conclusioni non sono infirmate dal sopra enunciato rilievo in senso contrario secondo cui tale assunto non spiegherebbe come mai il bene oggetto del legato a seguito della rinuncia rientri nell'asse ereditario; invero cio' deriva dal fatto che la rinuncia determina la risoluzione dell'acquisto gia' avvenuto in favore del legatario con effetto retroattivo al tempo dell'apertura della successione, come e' confermato sia dalla retroattivita' della rinuncia all'eredita' espressamente prevista dall'articolo 674 e 675 c.c.); pertanto la retroattivita' spiega il ripristino della situazione antecedente, e tale "fictio juris" opera come se l'acquisto del legato da parte del legatario rinunciante non fosse mai avvenuto.

Occorre a tal punto focalizzare l'attenzione sull'articolo Cass. 11-11-2008 n. 26955).

Il secondo comma dell'articolo 551 c.c. prevede poi che se il legittimario "preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualita' di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facolta' di chiedere il supplemento"; secondo i fautori della tesi per la quale la rinuncia dei legittimario al legato avente ad oggetto beni immobili non richiede necessariamente la forma scritta, tale disposizione contemplerebbe una opzione e quindi un atto di accettazione del legato da parte del legittimario, come evidenziato dall'uso del termine "preferisce", sottolineando che tale scelta si impone per gli effetti rilevanti che derivano dalla adesione al legato, ovvero la privazione della quota di legittima.

Tale convincimento non e' condivisibile sulla base delle seguenti considerazioni.

In realta' la disposizione in esame stabilisce gli ulteriori effetti derivanti dall'acquisizione del legato in sostituzione di legittima (oltre la preclusione a chiedere la legittima sancita dall'articolo 551 c.c., comma 1.

Tali conclusioni sono avvalorate, come osservato anche in dottrina, dalla soppressione nel progetto definitivo dell'articolo 244 del progetto preliminare, ove era stabilito che l'accettazione e la rinuncia al legato potevano effettuarsi espressamente e tacitamente, in quanto si ritenne che in proposito valevano i principi generali; invero la necessita' della forma scritta per la rinuncia al legato avente ad oggetto beni immobili discende dal coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 649 c.c., e articolo 1350 c.c., n. 5, sopra richiamati.

Infine deve rilevarsi che l'orientamento fin qui sostenuto non comporta gli effetti discriminatori accennati nell'ordinanza remittente tra chiamato all'eredita' e legittimario cui sia stato attribuito un legato in sostituzione di legittima; non puo' invero disconoscersi la evidente diversita' sul piano del diritto sostanziale della condizione giuridica di tali soggetti, considerato che il secondo deve essere qualificato pur sempre un legatario (almeno fino a quando non propende per il conseguimento della quota di legittima, posto che il legato sostitutivo e' una disposizione a titolo particolare sottoposta alla condizione risolutiva - potestativa costituita dalla rinuncia), cosicche' ben si spiega la distinta disciplina dettata dal legislatore per l'accettazione dell'eredita' e per quella del legato, come gia' esposto piu' sopra; in proposito, pur nella consapevolezza dell'esistenza di un orientamento dottrinario che tende ad assimilare la posizione del legatario in sostituzione di legittima a quella del chiamato all'eredita', ed a ritenere che il legato sostitutivo si risolverebbe in una forma particolare di attribuzione della legittima, e' decisivo rilevare che in realta' tale legato si colloca in un'ottica alternativa a quella dell'attribuzione della quota di riserva, non potendo dubitarsi che l'istituto in esame, rispondente ad una esigenza di bilanciamento tra la tutela dei diritti del legittimario ed il riconoscimento della volonta' del legislatore di escludere quest'ultimo dalla partecipazione alla comunione ereditaria, resta pur sempre caratterizzato da una attribuzione a titolo particolare - di per se' svincolata da ogni riferimento alla concreta dimensione della quota di riserva - che esonera il legatario da responsabilita' per i debiti ereditari.

Sempre nel senso di escludere una assimilazione della condizione del legatario in sostituzione di legittima al chiamato alla eredita', non e' superfluo aggiungere che, se non si dubita che il legittimario pretermesso acquista la qualita' di chiamato all'eredita' solo dal momento della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie (vedi "ex multis" 551 c.c., laddove l'esclusione del legittimario dalla delazione ereditaria e' accompagnata da una disposizione in suo favore a titolo particolare in sostituzione della quota di legittima.

In conclusione quindi, ritenuti fondati i motivi in esame, deve essere enunciato il seguente principio di diritto: il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'articolo 551 c.c. un legato avente ad oggetto beni immobili in sostituzione di legittima, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex articolo 1350 c.c., n. 5.

Con il primo motivo la Fl. , deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli Legge n. 353 del 1990) nonche' insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver escluso la tempestivita' dell'eccezione con cui l'esponente nell'atto di appello aveva rilevato che la Be. non aveva mai rinunciato al legato in sostituzione di legittima disposto in suo favore nel testamento di Fl. Gi. .

La ricorrente principale assume in proposito la rilevabilita' d'ufficio della stessa, derivando la necessita' dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa che non si rinviene nel nostro ordinamento; pertanto, considerato che al presente giudizio doveva applicarsi "ratione temporis" la vecchia formulazione dell'articolo 345 c.p.c., che consentiva la proposizione in appello delle eccezioni rilevabili d'ufficio, l'eccezione predetta sollevata dall'esponente con l'atto introduttivo del gravame non poteva essere considerata tardiva.

La censura e' fondata.

La Corte territoriale ha ritenuto tardiva l'eccezione sollevata dalla Fl. per la prima volta nell'atto di appello in ordine alla mancata rinuncia da parte della Be. al legato attribuitole dal "de cuius" nella forma scritta; tale assunto non puo' essere condiviso, considerato che, coerentemente con il principio di diritto enunciato in occasione dell'esame del secondo e del terzo motivo del ricorso principale, deve ritenersi che la mancata rinuncia per iscritto ai sensi dell'articolo 1350 c.c., n. 5, da parte dei legittimario che agisce per chiedere la legittima, al legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto beni immobili, e' rilevabile d'ufficio senza necessita' di eccezione della controparte (Cass. 16-5-2007 n. 11288).

Per le considerazioni finora espresse il ricorso principale deve essere accolto.

Conseguentemente deve ritenersi assorbito il ricorso incidentale basato su di un unico motivo con il quale il Be. , deducendo violazione dell'articolo 91 e 92 c.p.c., nonche' insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver compensato interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio in ragione della complessita' delle questioni affrontate.

In definitiva quindi la sentenza impugnata deve essere cassata all'esito dell'accoglimento del ricorso principale, e la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per un nuovo esame della controversia in conformita' del principio di diritto sopra enunciato in occasione dell'esame del secondo e del terzo motivo del ricorso principale nonche' per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE

Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione all'accoglimento del ricorso principale e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

 

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