Il marito che per anni ha tollerato il tradimento della moglie ha l'obbligo di manetnerla anche dopo la separazione

Se la moglie nonostante non lavorasse aveva una "intensa vita sociale e sportiva" che aveva contribuito ad "ampliare le opportunita' professionali per il marito il quale per 12 anni ha toollerato i suoi tradimenti ha diritto al mantenimento. E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza del 27 maggio 2009, n. 12419.



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo - Presidente

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. PANZANI Luciano - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30601/2005 proposto da:

ZA. AD. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 52, presso l'avvocato DE SIERVO BEATRICE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SECCHIERI CARLA, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FO. LA. (c.f. (OMESSO)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RAFFAELE CADORNA 29, presso l'avvocato MICHELI VINCENZO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio ANNA MARIA FIENGO, di THIENE (VICENZA) - Rep. n. 62.118 dell'1.04.08, depositata in Cancelleria il 23.01.09;

- resistente -

avverso la sentenza n. 1513/2 005 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/09/2005;

nonche'

sul ricorso 2678/2008 proposto da:

FO. LA. (c.f. (OMESSO)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R. CADORNA 29, presso l'avvocato MICHELI VINCENZO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCANGELI ALBERTO, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

ZA. AD. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 52, presso l'avvocato DE SIERVO BEATRICE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SECCHIERI CARLA, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 31/08/07; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2009 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per ZA. AD. , l'Avvocato CARLA SECCHIERI;

udito, per FO. LA. , l'Avvocato VINCENZO MICHELI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l'inammissibilita' o in subordine, per il rigetto dei ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A) Il Tribunale di Vicenza, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel (OMESSO), da Fo. La. con Za.Ad. , ricorrente, a questi imponeva, con sentenza n. 1642 del 15.09 - 27.10.2003, di corrispondere alla prima l'assegno divorzile di euro 2.583,28 mensili, annualmente rivalutabili.

Con sentenza del n. 1513 del 18.10.2004 - 7.09.2005, la Corte di appello di Venezia respingeva l'impugnazione dello Za. .

La Corte osservava e riteneva tra l'altro:

a) che il gravame doveva intendersi limitato al quantum dell'assegno divorzile, del quale lo Za. aveva chiesto la riduzione (ad euro 350,00 mensili), e non anche all'an dell'attribuzione;

b) che non erano esaminabili le cause che avevano portato al fallimento dell'unione coniugale (quale l'asserita relazione adulterina della Fo. ), che avrebbero potuto trovare ingresso solo nel giudizio contenzioso di separazione;

c) che andava confermata la prima delle condizioni dell'attribuzione, essendo pacifico che il tenore della vita coniugale fosse stato alto, dedicandosi la coppia anche a svaghi propri di mielite di persone facoltose;

f) che l'alto tenore della vita coniugale era dovuto quasi esclusivamente alle sostanze del marito, posto che la moglie non lavorava, ne' fruiva di rendite particolarmente elevate;

g) che anche la dedizione personale della Fo. alla famiglia doveva essere confermata, dal momento pure che la relazione che lo Za. aveva asserito da lei intrattenuta per i dodici anni anteriori alla loro separazione personale, non appariva avere privato di attenzioni il marito, il quale per tutto il periodo non aveva manifestato in tale senso disagi ed assunto coerenti iniziative, e che la presunta doppia vita della madre non era nemmeno emerso che avesse direttamente (a livello psicologico) pregiudicato le due figlie della coppia, alle quali anche, dunque, doveva ritenersi che la Fo. avesse dato l'apporto affettivo indispensabile in una famiglia;

g) che si poteva anche presumere che l'intensa attivita' sociale della moglie avesse contribuito al successo economico del marito;

h) che il matrimonio aveva avuto la considerevole durata di 24 anni;

i) che in termini di effettivita', doveva escludersi l'attitudine al lavoro della Fo. , data la situazione di crisi del lavoro, il fatto che in precedenza ella non aveva mai svolto attivita' lavorativa, che era priva di specifiche competenze professionali, che aveva ormai dieci anni in piu' rispetto all'epoca della separazione, che lo Za. non aveva dimostrato che ella avesse rifiutato offerte di lavoro o, sia pure in via indiziaria, che avesse tratto buoni guadagni da un'attivita' di vendita di "prestigiosi aspirapolveri", cui almeno per qualche tempo si sarebbe dedicata:

1) che d'altra parte, neppure poteva essere considerato l'incremento economico correlato alla parte di patrimonio comune di spettanza della moglie, dal momento che in relazione ad esso era in corso tra le parti la causa di divisione;

m) che, inoltre, lo Za. non aveva fornito la prova che la Fo. avesse acquisito beni a seguito di successione paterna;

n) che, infine, correttamente i primi giudici avevano fatto decorrere l'assegno divorzile dalla domanda, avendo applicato il principio secondo il quale un diritto non puo' rimanere pregiudicato dal tempo necessario a farlo valere in giudizio.

Avverso questa sentenza, notificata il 28.09.2005, lo Za. ha proposto ricorso per Cassazione (R.G. n. 30601/05) notificato il 28.11.2005 e fondato su sette motivi. La Fo. non ha inteso contraddire con controricorso ma, depositata la procura speciale, il suo avvocato ha partecipato alla discussione orale.

B) In parziale accoglimento del ricorso proposto da Za. Ad. , volto ad ottenere la revisione delle condizioni del divorzio dalla moglie Fo.La. , il Tribunale di Vicenza (decreto del 17-22.05.2007), riduceva (con decorrenza dall'11.10.2006, data del deposito del ricorso), ad euro 1.300,00 l'importo mensile dell'assegno divorzile, gia' determinato dal medesimo Tribunale in euro 2.583,28 mensili, con statuizione resa con sentenza n. 1642 del 2003, confermata in appello con sentenza pubblicata il 7.09.200, non passata in giudicato.

Con provvedimento del 16.07 - 31.08-2007, la Corte d'appello di Venezia respingeva il reclamo proposto dalla Fo. contro la decisione.

La Corte distrettuale riteneva, tra l'altro, che dovesse essere confermata la statuizione impugnata, dal momento sia che la disposta riduzione non costituiva pronuncia extra petita, essendo la relativa domanda implicitamente contenuta in quella dello Za. di revoca del beneficio, e sia che le risultanze processuali (univoci e plurimi dati tratti dalla relazione investigativa e deposizioni testimoniali rese dalle figlie, dal genero delle parti, e da altro teste) in effetti dimostravano la stabile convivenza more uxorio della Fo. con persona che dai dati emersi risultava facoltosa (fruendo di introiti pensionistici e da attivita' professionale di agente di commercio di contratti finanziari ed essendo in possesso di varie vetture e moto di grossa cilindrata, etc.), e lasciavano presumere che da tale relazione sentimentale le derivassero anche vantaggi economici, quanto meno costituiti da risparmi di spesa.

Contro il provvedimento della Corte d'appello la Fo. ha proposto ai sensi dell'articolo 111 Cost., ricorso per cassazione (R.G. n. 2678/08) notificato il 21.01.2008, affidato a due motivi ed illustrato da memoria. Lo Za. ha resistito con controricorso notificato il 28.02.2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare di rito va disposta la riunione delle due impugnazioni, che, obbligatoria ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., ove investano la stessa sentenza, puo' essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimita', ove, come nella specie, esse siano proposte contro diverse decisioni pronunciate fra le medesime parti, in relazione a ragioni di unitarieta' sostanziale e processuale delle controversie, che ne consigliano l'esame congiunto (cfr. Cass. 200816405).

Con il ricorso (R.G. n. 30601/05) proposto avverso la sentenza della Corte distrettuale lo Za. denunzia:

1. "Violazione o falsa applicazione della Legge n. 898 del 1970, articolo 5, (articolo 360 c.p.c., n. 3).

Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2729 c.c., (articolo 360 c.p.c., n. 3). Insufficiente od omessa motivazione rispetto ad un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 5).

Si duole che i giudici d'appello abbiano posto a fondamento della loro decisione presupposti inesatti ed inesistenti, costituiti da affermazioni da lui non fatte, ossia sia che fosse stato a conoscenza ed avesse tollerato la relazione extraconiugale intrattenuta dalla Fo. sin da dodici anni prima la loro separazione consensuale e sia che si fosse limitato a dolersi soltanto dell'assenza di apporto morale e non anche, come invece era avvenuto, di apporto materiale alla conduzione familiare da parte della moglie.

Sostiene essenzialmente che l'analisi di tutti i criteri individuati dalla legge e dalla giurisprudenza ai fini della determinazione dell'assegno divorzile avrebbe dovuto portare all'accoglimento delle sue domande, che, quindi, e' stato violato l'articolo 5, Legge Div. sotto il profilo dell'applicazione dei criteri da utilizzare per l'attribuzione e la determinazione di tale beneficio, nonche' l'articolo 2729 c.c., sotto il profilo dell'univocita', della concordanza e della gravita' delle presunzioni.

Espressamente "Procedendo comunque con ordine", deduce ulteriormente:

2. " Violazione o falsa applicazione della Legge n. 898 del 1970, articolo 5, (articolo 360 c.p.c., n. 3) sotto il profilo del criterio delle ragioni della decisione".

Sostiene che in relazione a tale specifico presupposto si sarebbe dovuta compiere l'indagine in ordine alla responsabilita' del fallimento dell'unione coniugale, considerando che la persistenza della relazione extraconiugale della moglie aveva impedito la ricostituzione del nucleo familiare anche dopo la separazione.

3. "Violazione o falsa applicazione della Legge n. 898 del 1970, articolo 5, (articolo 360 c.p.c., n. 3) sotto il profilo del criterio del contributo fornito dal coniuge alla conduzione familiare.

Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2729 c.c., (articolo 360 c.p.c., n. 3).

Insufficiente od omessa motivazione rispetto ad un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 5).

Contesta la presunzione circa l'apporto personale dato della Fo. alla conduzione familiare, sia nei suoi confronti, essendo stata indebitamente tratta dall'essere la moglie casalinga con vita brillante e soprattutto dalla tolleranza da parte sua della relazione extraconiugale, e sia nei confronti delle due figlie, tra l'altro senza valorizzare la circostanza che le ragazze dopo la separazione dei genitori avevano preferito rimanere con lui e, comunque, senza concludere che non avevano trovato nella madre un punto di riferimento adeguato, non limitato ad effusioni e comprensione.

4. "Violazione o falsa applicazione della Legge n. 898 del 1970, articolo 5, (articolo 360 c.p.c., n. 3) sotto il profilo del criterio del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro e della famiglia.

Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2729 c.c., (articolo 360 c.p.c., n. 3).

Insufficiente od omessa motivazione rispetto ad un punto decisivo

della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 5).

Si duole che i giudici di merito non abbiano considerato il contributo da lui dato alla formazione del patrimonio della Fo. , divenuta comproprietaria di un cospicuo compendio immobiliare, e che sia stato affermato che egli si era consapevolmente avvantaggiato per la sua professione delle relazioni sociali della moglie, tollerando l'infedelta' di quest'ultima.

5. "Violazione o falsa applicazione della Legge n. 898 del 1970, articolo 5, (articolo 360 c.p.c., n. 3) sotto il profilo del criterio della durata del matrimonio.

Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2729 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3).

Insufficiente od omessa motivazione rispetto ad un punto decisivo

della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 5).

Si duole che non sia stato accolto il suo rilievo secondo cui nei dodici anni di durata della relazione extraconiugale della moglie fosse con lei mancata qualsiasi comunione materiale e spirituale e che sostanzialmente non vi fosse stato matrimonio.

6. "Violazione o falsa applicazione della Legge n. 898 del 1970, articolo 5, (articolo 360 c.p.c., n. 3) sotto il profilo del criterio delle condizioni dei coniugi. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2729 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3).

Insufficiente od omessa motivazione rispetto ad un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 5).

Contesta, pure per il profilo motivazionale, lo sfavorevole apprezzamento dei rilievi da lui formulati avverso l'applicazione da parte dei giudici di merito del criterio delle condizioni dei coniugi, e segnatamente:

- l'omessa considerazione del cospicuo patrimonio immobiliare della moglie oltre alla disponibilita' in denaro da lui elargitale all'atto della separazione consensuale;

- il mancato riconoscimento della capacita' lavorativa della Fo. , che era diplomata in ragioneria e che in vista del divorzio aveva "saggiamente" dismesso l'attivita' di venditrice di aspirapolveri;

- che conclusivamente nella quantificazione dell'assegno ci si sia attenuti solo ad un criterio di proporzionalita' aritmetica;

- che, con incomprensibili osservazioni, non si sia considerato il patrimonio comune ne' quello dalla moglie ereditato dal padre.

I primi sei motivi del ricorso dello Za. , che essendo strettamente connessi consentono esame unitario, non hanno pregio, dal momento che:

- come noto (tra le altre, cfr Cass. 199814011; 200413169; 200510210), con riguardo alla quantificazione dell'assegno di divorzio, deve escludersi la necessita' di una puntuale considerazione, da parte del giudice che dia adeguata giustificazione della propria decisione, di tutti, contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dalla Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 5, come modificato dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74, articolo 10, per la determinazione dell'importo spettante all'ex coniuge, anche in relazione alle deduzioni e alle richieste delle parti, salva restando la valutazione della loro influenza sulla misura dell'assegno;

- che, nella specie, la misura dell'assegno risulta ineccepibilmente determinata, pure per il profilo argomentativo, con corretto richiamo ai criteri di legge, valorizzando quelli della durata del matrimonio, del contributo personale dato anche dalla moglie alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonche' della deteriore condizione reddituale e patrimoniale della moglie rispetto a quella del marito;

- che in particolare, appaiono irreprensibili le argomentazioni, coerenti con il dettato normativo, secondo cui:

a. era inutilizzabile, quand'anche in funzione riduttiva, il criterio delle "ragioni della decisione", dal momento che le parti si erano separate consensualmente, nonostante l'infedelta' della moglie, asserita dallo Za. , per cui tale criterio sostanzialmente era privo di valore orientativo ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio (in tema cfr Cass. 200015055; 200510210), pure in riferimento al periodo successivo alla separazione, in cui l'asserita vicenda non avrebbe potuto assumere anche nuovi contorni di sopravvenienza ostativa alla riconciliazione;

b. non poteva essere negato l'apporto personale della Fo. alla conduzione familiare, intesa pure come attenzione e dedizione alle varie esigenze del coniuge e della prole, dal momento che cio' in effetti corrisponde a notorie propensioni affettive e dedizioni anche organizzative proprie del contesto familiare, della cui mancanza o insufficienza, lo Za. non era risultato essersi in precedenza doluto o altrimenti, al pari delle figlie, avere risentito nocumento, conscio o meno che fosse della da lui asserita infedelta' della moglie;

c. che non illogiche appaiono pure le ragioni secondo cui non poteva essere assunto in funzione riduttiva nemmeno il criterio dell'assenza di contributo personale della Fo. alla formazione del patrimonio del coniuge o comune, ben potendo la sua intensa vita sociale e sportiva plausibilmente risolversi in ampliamento di opportunita' professionali per il marito;

d. che del pari incensurabili appaiono le ragioni secondo cui doveva ragionevolmente escludersi che la Fo. potesse iniziare a svolgere una proficua ed a lei confacente attivita' lavorativa, nonche' secondo cui nel suo attuale patrimonio fossero da ricomprendere beni ereditati di cui lo Za. non aveva dimostrato l'acquisizione da parte della moglie o beni e valori rinvenienti dal patrimonio comune, che essendo ancora indiviso evidentemente incrementava in pari misura le rispettive sostanze che le residue censure si rivelano inammissibili, sostanziandosi in rilievi critici generici, apodittici o implicanti nuovi dati di fatto o ancora volti ad un diverso e piu' favorevole apprezzamento dei medesimi dati, non consentito in questa sede di legittimita'.

7. " Violazione o falsa applicazione della Legge n. 898 del 1970, articolo 4, (articolo 360 c.p.c., n. 3).

Insufficiente od omessa motivazione rispetto ad un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 5).

Sostiene che l'anticipata decorrenza dell'assegno divorzile avrebbe dovuto essere motivata e che l'argomentazione espressa dai giudici di merito e' tautologica e non appagante. La censura e' fondata.

L'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.

A tale principio ha introdotto un temperamento la Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 4, comma 10, cosi' come sostituito dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74, articolo 8, conferendo al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio, ma in siffatta ipotesi, il giudice e' tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione (cfr. Cass. 200718321; 200303351).

Conclusivamente devono essere respinti i primi sei motivi ed accolto, invece, il settimo motivo del ricorso (R.G.30601/05) dello Za. , con conseguente cassazione in parte qua della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

B) A sostegno del ricorso riunito n. 2678/08 la Fo. denunzia:

1. "Violazione della Legge n. 898 del 1970, articolo 9, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4, omessa rilevazione di causa di inammissibilita' della domanda" giudiziale di modificazione delle condizioni - nella fattispecie, assegno di mantenimento - stabilite da sentenza di divorzio "non definitiva", perche' impugnata con ricorso per cassazione pendente. La censura e' inammissibile dal momento che la stessa Fo. , pur avendo nel ricorso affermato che gia' i primi giudici avevano ritenuto proponibile il ricorso dello Za. per revisione dell'assegno divorzile, in quanto inerente a sopravvenienze posteriori alla sentenza definitiva d'appello con cui era stata determinato l'entita' della somministrazione, omette di dedurre e dimostrare di avere proposto reclamo anche avverso questa statuizione, su cui dunque, deve ritenersi intervenuto il giudicato interno ostativo ad ulteriori delibazioni, come eccepito anche dal controricorrente.

2. "Carente, illogica - solo apparente - motivazione in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5", con riferimento alla sua stabile convivenza more uxorio con altra persona facoltosa ed alla misura della riduzione apportata alla pregressa entita' dell'assegno divorzile.

Aggiunge che il Tribunale di Vicenza ha violato l'articolo 2729 c.c., fondandosi sulla relazione investigativa privata, che la Corte di Appello si e' limitata a recepire intere frasi del giudice di prime cure, infine sottolineando che il motivo e' mosso da mero tuziorismo.

Il motivo non ha pregio, dal momento che per il profilo inerente alla violazione dell'articolo 2729 c.c., in tema di presunzioni, e' inammissibile, non essendosi l'illustrazione delle censure, quand'anche riferita pure al provvedimento della Corte distrettuale, conclusa con la formulazione del quesito di diritto prescritto dall'articolo 366 bis c.p.c., ed infondato, invece, con riguardo ai prospettati vizi motivazionali, dal momento che le avversate conclusioni appaiono fondate sulla puntuale revisione critica della prima pronuncia, sul complesso delle risultanze istruttorie integrate anche da concordanti deposizioni testimoniali e su percorso logico ineccepibile alla luce degli indicati dati di base, cui e' stata anche riferita la non irragionevole riduzione dell'apporto.

Conclusivamente il ricorso della Fo. deve essere respinto, con compensazione delle spese del giudizio di legittimita' ad esso relative, in ragione di giusti motivi, essenzialmente desunti dalla natura e dalle peculiarita' della vicenda.

P.Q.M.

La Corte riunisce per connessione al ricorso proposto dallo Za. (R.G n. 30601/05) contro la sentenza n. 1513 del 18.10.2004 - 7.09.2005, il ricorso proposto dalla Fo. (R.G. n. 2678/08) contro il provvedimento del 16.07 31.08.2007, accoglie il settimo motivo del ricorso dello Za. , rigetta gli altri motivi del medesimo ricorso nonche' il ricorso della Fo. , cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione relative al ricorso n. 30601/05, alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione. Compensa le spese del giudizio riunito.

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