Il minore non può essere privato del cognome paterno solo perchè il padre è assente

La circostanza che un padre sia venuto ai propri obblighi naturali, lasciando la figlia priva dell'apporto affettivo non giustificla provazione della minore del cognome. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 27 febbraio 2009, n. 4819)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere

Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15319/2008 proposto da:

CA. RA. , elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso l'avvocato MANTOVANI BRUNO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CA. MA. GI. , nella qualita' di curatrice speciale della minore CA. GI. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. SCALIA 39, presso l'avvocato MARETTO MASSIMO, rappresentata e difesa dall'avvocato TAFURI ANTONIO, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

DI. SC. AN. , PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI - AFFARI CIVILI;

- intimati -

sul ricorso 15753/2008 proposto da:

DI. SC. AN. , in proprio e nell'interesse della figlia minore CA. GI. , elettivamente domiciliata in ROMA, FRATELLI RUSPOLI 2, presso l'avvocato ALBANESE MARIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO ROSARIO, RENINO CIRO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale ;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

CA. RA. , PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI - AFFARI CIVILI, CURATRICE SPECIALE DELLA MINORE CA. GI. ;

- intimati -

sul ricorso 17547/2008 proposto da:

CA. RA. (RICORSO NON DEPOSITATO);

- ricorrente -

contro

CA. MA. GI. , nella qualita' di curatrice speciale della minore CA. GI. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. SCALIA 39, presso l'avvocato MARETTO MASSIMO, rappresentata e difesa dall'avvocato TAFURI ANTONIO, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

CA. MA. GI. , PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI - AFFARI CIVILI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 13/2007 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/06/2 007;

in camera di consiglio, il ricorso n. 17547/08 e' stato rinviato in pubblica udienza per riunione al ricorso n. 15319/08 + 15753/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2009 dal Consigliere Dott. CECCHERINI ALDO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato MIRAGLIA ANNA CATERINA, per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente CA. , l'Avvocato TAFURI ANTONIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

per il ricorso n. 17547/08:

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE ANTONIO che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari improcedibile il controricorso, con le conseguenze di legge;

per il ricorso n. 15319 + 15753/08:

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'inammissibilita', in subordine il rigetto del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 10 novembre 2006, il Tribunale per i minorenni di Napoli dichiaro' che Ca.Ra. e' padre naturale di Di. Sc.Gi. , e, per quel che qui ancora rileva, attribui' alla minore Gi. il cognome " Ca. " in sostituzione di quello " Di. Sc. ", e condanno' il signor Ca. al pagamento, in favore della signora Di. Sc.An. , madre naturale affidataria della minore, per il mantenimento di quest'ultima, dell'assegno mensile di euro 454,81, rivalutabile ogni anno secondo gli indici Istat, oltre alla meta' delle spese mediche e educative straordinarie.

La sentenza fu gravata d'appello da entrambe le parti. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza 22 giugno 2007, aumento' l'assegno mensile di mantenimento a euro 650,00, aggiungendovi le spese mediche ed educative straordinarie eventualmente necessarie, e respinse l'appello incidentale della signora Di. Sc. che si opponeva all'attribuzione del cognome " Ca. " alla figlia. La Corte considero' il divario di condizioni economiche dei coniugi: il Ca. , appartenente a famiglia agiata, uomo giovane e in buona salute, in grado di procurarsi un lavoro, traeva il suo reddito da un avviato esercizio commerciale, essendo stato provato che egli collabora con il padre nella gestione della tabaccheria; la Di. Sc. disponeva invece della sola pensione d'invalidita' della madre. Riguardo al cognome, le questioni di costituzionalita' dell'articolo 262 c.c., per la mancata previsione della possibilita' per il minore di mantenere il cognome materno nell'ipotesi di riconoscimento del padre successivo a quello della madre erano gia' state affrontate dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, e non giustificavano le tesi della signora Di. Sc. . Nel merito, doveva condividersi il ragionamento che aveva indotto il tribunale ad attribuire alla minore il cognome paterno, essendo interesse della minore portare, come i figli legittimi, e per non distinguersi da loro, il solo cognome del padre, e non essendovi - in relazione all'eta' della minore - ragioni di protezione dell'identita' personale, non ancora maturata.

Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre il signor Ca. con atto notificato il 29 maggio 2008, affidato ad un unico mezzo d'impugnazione, ed iscritto al n. 15319/08.

La signora Di. Sc. resiste con controricorso e ricorso incidentale con quattro mezzi d'impugnazione iscritto con il n. 15753/08.

Nel ricorso principale, il signor Ca. dichiara di aver proposto, in precedenza, altro ricorso d'analogo contenuto, per il quale era stata chiesta la notifica il 18 aprile 2008, ma che, a causa della mancata restituzione nei termini utili, non era stato iscritto a ruolo, e dichiara di rinunciare ad esso.

A quel precedente ricorso la curatrice speciale della minore ha resistito con controricorso notificato il 5 luglio 2 008, chiedendone il rigetto, per la manifesta infondatezza o inammissibilita' delle censure in esso contenute. Detto ricorso, iscritto a ruolo separatamente con il n. 17547, a seguito dell'esibizione da parte della controricorrente della copia notificata, e' stato chiamato per la decisione in camera di consiglio, su richiesta del Procuratore generale e con richiesta di dichiarazione d'improcedibilita' del controricorso, non essendo stato il ricorso iscritto a ruolo.

La stessa avv. CA. Ma. Gi. , curatrice speciale della minore, resiste anche al ricorso n. 15319/08 con controricorso, nel quale, premesso di aver iscritto il suo precedente controricorso in data 13 giugno 2008, prima dell'iscrizione a ruolo del secondo ricorso, allo scopo di far dichiarare improcedibile il primo ricorso del signor Ca. e di ottenerne la condanna al pagamento delle spese, chiede che esso sia riunito a quello iscritto su sua sollecitazione, e che entrambi siano dichiarati improcedibili o, in subordine, infondati.

Infine, la signora Di. Sc. ha notificato il 30 maggio 2008 ricorso incidentale con quattro motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c..

L'improcedibilita' del primo ricorso del signor Ca. , a norma dell'articolo 369 c.p.c., non determina l'inammissibilita' del secondo ricorso, perche' alla data della proposizione di quest'ultimo, che e' stato notificato tempestivamente, non era stata ancora dichiarata (articolo 387 c.p.c.).

Con il suo ricorso, il signor Ca. , censurando la quantificazione dell'assegno di mantenimento fatta dalla corte d'appello, che lo ha determinato in euro 650,00, mensili, annualmente rivalutabili, e vi ha aggiunto le spese mediche ed educative preventivamente concordate dai genitori, nella loro interezza, denuncia l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dall'accertamento delle sue capacita' economiche. Contraddittoriamente la corte napoletana aveva da un lato affermato che egli possiede ingenti risorse economiche per il fatto di appartenere ad un'agiata famiglia, e dall'altro che e' nelle condizioni di procurarsi un lavoro. Illogicamente la corte aveva dedotto dall'appartenenza ad una famiglia, ritenuta agiata solo perche' gestisce una tabaccheria, l'attribuzione a lui, quale singolo membro, di un elevato reddito, e dalla collaborazione in un'attivita' gestita dal padre la qualita' di socio e il conseguente godimento di utili. Il ricorrente sintetizza la sua censura, chiedendo a questa corte di stabilire se la quantificazione dell'assegno di concorso al mantenimento possa essere determinata sulla base di un'assunta, ma non provata agiatezza non dell'obbligato, ma della sua famiglia.

Il ricorso e' inammissibile. Il quesito formulato in conclusione e' un quesito di diritto, laddove le censure vertono esclusivamente sull'asserita insufficiente e contraddittoria motivazione in punto d'accertamento delle sue capacita' economiche. Peraltro le censure non individuano vizi logici della sentenza, ma vertono su apprezzamenti di fatto circa l'agiatezza della famiglia del ricorrente, l'entita' dei suoi redditi e la rilevanza delle sue capacita' di lavoro. Si tratta pertanto di questioni sottratte al sindacato di legittimita' della corte.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, la signora Di. Sc. denunzia la falsa applicazione dell'articolo 262 c.c., commi 2 e 3, di cui la corte d'appello non aveva rilevato l'incostituzionalita'. Si sostiene che la conservazione del cognome paterno in ipotesi di gravi negligenze e trascuratezze comporta o puo' comportare per il minore un grave danno, perche' ogni volta che il minore si presentera' con il cognome del padre coniughera' il proprio senso d'identita' con la perdurante assenza del padre e con il fatto lacerante del suo abbandono. Il mezzo si conclude con il quesito di diritto, se sia vero che l'articolo 262, commi 2 e 3, e' costituzionalmente illegittimo per contrasto con all'articolo 3, articolo 29 commi 2 e 3, laddove interpretato nel senso di escludere la grave negligenza del padre come presupposto per la concessione al minore del cognome della madre.

Con il secondo mezzo, l'eccezione di incostituzionalita' dell'articolo 262, commi 2 e 3 e' riproposta con il medesimo quesito formulato con il primo mezzo.

I due motivi sono connessi dall'assunto comune, sul quale poggiano, che l'attribuzione del cognome al minore dovrebbe poter essere condizionato all'accertamento della correttezza del comportamento del padre, e cio' per i riflessi che il cognome avrebbe sulla psiche del minore.

Il dubbio di costituzionalita' prospettato a questo riguardo e' manifestamente infondato. Come questa corte ha ripetutamente affermato, l'ultimo comma dell'articolo 262 c.c., demanda al giudice la decisione circa le modalita' di assunzione del cognome paterno, che puo' essere aggiunto o anche sostituito a quello materno, e tale decisione deve essere assunta nell'esclusivo interesse del minore, tenendo conto della natura inviolabile del diritto al cognome, tutelato ai sensi dell'articolo 2 Cost., (da ultimo, Cass. 17 luglio 2007 n. 15953). E' conseguentemente da escludere che il diritto del minore possa essere influenzato direttamente da valutazioni circa la correttezza del comportamento del genitore. Il dubbio di costituzionalita' della norma, cosi' interpretata (secondo motivo), deve essere dichiarato manifestamente infondato.

Nel caso di specie, il giudice di merito ha fatto puntuale e motivato esercizio del potere demandatogli dalla legge, sulla base della corretta interpretazione dell'articolo 262 c.c., comma 3, (con conseguente infondatezza del primo motivo), e ha accertato l'interesse del minore con una valutazione di merito che, per essere adeguatamente motivata ed esente da vizi di legittimita', e' incensurabile in questa sede.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali e dell'interrogatorio formale come richiesto in appello, sui capitoli riprodotti in ricorso. Si assume che, in particolare, i capi 4 (dichiarazione del padre d'indisponibilita' a versare qualsiasi somma a titolo di mantenimento), 5 (accadimento da parte della madre e suoi familiari piu' prossimi, in ambiente sano, della minore che pero' "manca dell'apporto affettivo ed economico del padre"), e 6 (stabile occupazione del padre, impegnato nell'azienda familiare della tabaccheria, con reddito mensile di euro 2.500/3.000) appaiono rilevanti. Esse avrebbero consentito di acquisire al processo circostanze utili, accertando la negligenza del padre, presupposto per l'applicazione dell'articolo 262 c.c., nel senso sostenuto dalla ricorrente; e che esse vertevano su circostanze maturate anche dopo l'emissione della sentenza.

Il mezzo si conclude con il quesito di diritto se sia vero che in applicazione dell'articolo 145 c.p.c., comma 3, la corte d'appello di Napoli avrebbe dovuto ammettere i mezzi di prova articolati, relativamente ai capi 4, 5 e 6.

Il mezzo e' inammissibile. L'omessa assunzione delle prove e' censurabile, nel giudizio di cassazione, sotto il profilo del vizio di motivazione, e non della violazione di norme di diritto, e pertanto non puo' tradursi in un quesito di diritto, qual e' quello proposto dalla ricorrente.

Con il quarto mezzo di denuncia l'omessa motivazione sulla mancata assunzione delle prove di cui al mezzo precedente, e si assume che le circostanze capitolate erano rilevanti e non pacifiche. Il padre della minore - secondo la sintesi proposta a conclusione del mezzo -aveva tenuto un comportamento gravemente negligente nei confronti della figlia anche in epoca successiva all'emanazione della sentenza di primo grado, non aveva versato nessuna somma per il suo mantenimento ed era venuto meno ai propri obblighi naturali, lasciandola privo apporto affettivo.

Le prove richieste, e non ammesse dal giudice di merito, sono coerenti con la lettura della norma che e' alla base dei primi due motivi, non condivisibile per le ragioni gia' ricordate. Il rigetto degli stessi motivi assorbe conseguentemente l'esame del mezzo.

In conclusione i ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, e quello incidentale deve essere rigettato. Stante la reciproca soccombenza, le spese del giudizio di legittimita' sono interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte:

Riunisce il ricorso n. 17547/2008 al ricorso n. 15319/2008; riunisce il ricorso n. 15753/2008 al n. 15319/2008; dichiara inammissibile il ricorso di Ca. e rigetta il ricorso Di. Sc. An. ; spese compensate tra le parti.

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