Il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge costituisce motivo di addebito della separazione

"Il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge - poiche', provocando oggettivamente frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell'equilibrio psicofisico, costituisce gravissima offesa alla dignita' e alla personalita' del partner - configura e integra violazione dell'inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall'articolo 143 cod. civ., che ricomprende tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale. Tale volontario comportamento sfugge, pertanto, ad ogni giudizio di comparazione, non potendo in alcun modo essere giustificato come reazione o ritorsione nei confronti del partner e legittima pienamente l'addebitamento della separazione, in quanto rende impossibile al coniuge il soddisfacimento delle proprie esigenze affettive e sessuali e impedisce l'esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 6 novembre 2012, n. 19112



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria - Presidente

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8579-2008 proposto da:

(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1164/2007 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2012 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso con condanna aggravata alle spese ex articolo 385 c.p.c., comma 4.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3289/05 l'adito Tribunale di Firenze dichiarava la separazione personale dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrente, affidando alla madre la figlia minorenne della coppia, con sospensione delle visite e comunicazioni da parte del padre fino all'esaurimento del procedimento penale a suo carico. Rigettava la domanda di addebito proposta dal (OMISSIS), assegnava la casa coniugale all'attrice con tutti gli arredi; poneva a carico del convenuto un assegno mensile di euro 230,00 in favore della figlia, con adeguamento automatico, oltre al 50% delle spese straordinarie; condannava il (OMISSIS) alle spese di causa.

Con sentenza del 8.06-31.07.2007 la Corte di appello di Firenze, definitivamente decidendo nei giudizi riuniti, sugli appelli proposti dal (OMISSIS) avverso la sentenza n. 3289/05 del Tribunale di Firenze e da (OMISSIS) avverso l'ordinanza-sentenza non definitiva del 14/7/03, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal (OMISSIS) addebitava la separazione alla (OMISSIS), e compensava per 1/2 le spese del giudizio di primo grado con ogni conseguente effetto resti tutorio. Respingeva per il resto. Respingeva, inoltre, l'appello proposto dalla (OMISSIS) avverso la menzionata ordinanza del 14/7/03, la quale aveva definito il concetto di casa coniugale di cui al dispositivo definitivo emesso dal Tribunale. Compensava per 1/3 le spese di appello, condannando la (OMISSIS) a rimborsare al (OMISSIS) i residui due terzi. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale nell'accogliere l'appello proposto dal (OMISSIS) in relazione dal diniego di addebito della separazione alla moglie, osservava e riteneva che:

il (OMISSIS) aveva fondato la sua richiesta di addebito, sul fatto che per ben sette anni - a partire dalla nascita della bambina - la (OMISSIS) aveva rifiutato qualsiasi rapporto sessuale; sul fatto inoltre che lui l'ultimo anno si era dovuto rassegnare a dormire in una stanzetta separata dal talamo coniugale; e sul fatto ancora che negli ultimi due anni la moglie aveva del tutto trascurato la conduzione e la pulizia della casa riducendola in condizioni invivibili;

il Tribunale si era limitato ad affermare la mancanza di ogni presupposto in ordine alla addebitabilita', dato che la sedatio concupiscentiae non era l'unico esclusivo fine del matrimonio, ne' tale da giustificare da parte dell'altro coniuge comportamenti contrastanti coi doveri matrimoniali; aveva inoltre aggiunto che il (OMISSIS) era apparso abbastanza remissivo, avendo tollerato per circa sette anni la mancanza di intimita' sessuale;

le laconiche argomentazioni del Tribunale non erano affatto da condividere, in primo luogo perche' la intimita' sessuale costituiva uno dei fini essenziali del matrimonio, ed il rifiuto del coniuge basato su una repulsione personale doveva ritenersi come gravemente (rectius: estremamente) oltraggioso nei confronti dell'altro. In secondo luogo andava sottolineato che il (OMISSIS) non si era dimostrato remissivo ne' era rimasto inattivo, ma aveva sollecitato la (OMISSIS) a sottoporsi a reiterate visite psicologiche che purtroppo erano rimaste senza risultato (teste (OMISSIS));

le ragioni della intollerabilita' della convivenza andavano dunque individuate nel perdurante ed irremovibile atteggiamento della (OMISSIS), assolutamente incompatibile con una normale relazione matrimoniale, mai giustificato adducendo comportamenti anomali del (OMISSIS), e addirittura ingravescente (v. l'esclusione dalla camera coniugale, e l'abbandono degli essenziali compiti domestici).

Avverso questa sentenza la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione notificato, il 14.03.2008 al (OMISSIS), che ha resistito con controricorso notificato il 23.04.2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso la (OMISSIS) denunzia "Separazione personale dei coniugi - addebito - omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5". Ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c., precisa che il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa e' la sussistenza del nesso di causalita' tra il rifiuto della sig.ra (OMISSIS) ad intrattenere rapporti sessuali con il sig. (OMISSIS) ed il prodursi della intollerabilita' della convivenza e del venir meno dell'affectio coniugalis, con conseguente pronuncia di addebito della separazione ai sensi dell'articolo 151 c.c., comma 2, a carico della ricorrente; in ipotesi, la motivazione offerta dalla sentenza impugnata ("le ragioni della intollerabilita' della convivenza vanno dunque individuate nel perdurante e irremovibile atteggiamento della (OMISSIS), assolutamente incompatibile con una normale relazione matrimoniale, mai giustificato adducendo comportamenti anomali del (OMISSIS) e addirittura ingravescente"), la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il motivo non e' fondato.

La corte territoriale risulta infatti avere adeguatamente chiarito le ragioni dell'avversata statuizione di addebito della separazione alla ricorrente, a fronte dell'emerso comportamento della ricorrente e della relativa valutazione, coerente con il dettato normativo e col principio di diritto gia' affermato da questa Corte (cfr cass. n. 6276 del 2005), secondo cui "Il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge - poiche', provocando oggettivamente frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell'equilibrio psicofisico, costituisce gravissima offesa alla dignita' e alla personalita' del partner - configura e integra violazione dell'inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall'articolo 143 cod. civ., che ricomprende tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale. Tale volontario comportamento sfugge, pertanto, ad ogni giudizio di comparazione, non potendo in alcun modo essere giustificato come reazione o ritorsione nei confronti del partner e legittima pienamente l'addebitamento della separazione, in quanto rende impossibile al coniuge il soddisfacimento delle proprie esigenze affettive e sessuali e impedisce l'esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato". La sussistenza del nesso di causalita' tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilita' della ulteriore convivenza appare, inoltre, plausibilmente seppure implicitamente correlata alle emerse risultanze processuali, mute in ordine ad antecedenti o concomitanti ragioni di reciproca ed insuperabile conflittualita' coniugale, come tali inidonee pure a dimostrare la preesistenza di una rottura gia' irrimediabilmente in atto e non smentite dai passi delle deposizioni trascritte nel ricorso, prive sul punto alcun decisivo rilievo contrario. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna della soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita', liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la (OMISSIS) a rimborsare al (OMISSIS) le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.000,00, quale compenso di difesa, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre agli accessori come per legge. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalita' e gli altri dati identificativi delle parti.

     

INDICE
DELLA GUIDA IN Famiglia

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2606 UTENTI