Il termine di sei mesi previsto per la riassunzione è valido solo per il deposito del ricorso

La riassunzione di una causa interrotta e non proseguita a norma dell'art. 302 c.p.c., si attua mediante un procedimento bifasico: anzitutto con il deposito del ricorso per riassunzione nella cancelleria del giudice e, quindi, previa fissazione con decreto di apposita udienza ad opera del medesimo giudice, mediante notifica alla controparte del ricorso e del decreto. Ne consegue che il termine perentorio di sei mesi fissato ex art. 305 c.p.c è posto a carico della parte che intenda procedere alla riassunzione, ma solo la prima parte delle due fasi del procedimento, cioè il deposito in cancelleria del ricorso per riassunzione, dipende immediatamente dall'iniziativa della parte stessa, essendo poi rimesso al giudice di stabilire i tempi entro cui dovrà essere espletata la seconda fase, consistente nella notificazione alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10291/2007, in forza della quale la S.C. ha quindi sancito che il carattere perentorio di sei mesi per la riassunzione deve considerarsi valido solo per il deposito del ricorso

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