Il testamento è annullabile per incapacità naturale del testatore solo se vi è prova di una infermità transitoria o permanente idonea a privare la capacità di autodeterminarsi

L'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche e intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, sia stato in modo assoluto privo della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione.

Tribunale Roma Sezione 8 Civile, Sentenza del 29 aprile 2010, n. 9534



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

OTTAVA SEZIONE CIVILE

In composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott. Claudio Santamaria - Presidente -

dott. Paolo D'Avino - Giudice est. -

dott. Laura Avvisati - Giudice -

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 71743 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2003 e vertente

tra

Em.Pe. (...), residente in Roma, e Pa.Pe. (...), residente in Roma, elett.nte dom.ti in Roma, presso lo studio dell'avv.to Ma.Re., che li rappresenta e difende per procure speciali a margine dell'atto di citazione,

e

Gi.Co. (...) e Ma.Di. (...), in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori Ma.Co. e Cl.Co., residenti tutti in Roma, elett.te dom.ti in Roma, presso lo studio dell'avv.ti Ma.Fi., che li rappresenta e difende, anche disgiuntamele, con l'avv.to Ma.Ca., giuste procure speciali a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria il giorno 11.2.2004,

nonché

Mi.Pe. (...), residente in Roma, elett.te dom.ta in Roma, presso lo studio dell'avv.ti Ma.Fi., che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'avv.to Ma.Ca., giusta procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria il giorno 1.6.2004.

OGGETTO: impugnazione di testamento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 22.9.2003 Em.Pe. e Pa.Pe. hanno convenuto in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, Gi.Co. e Ma.Di., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori Ma. e Cl.Co., per sentire, in ogni caso, annullare (da un lato, per incapacità, essendo la testatrice ammalata di "vascolopatia celebrale con demenza senile conclamata e comprovata documentalmente", e, dall'altro, per captatio, da parte dei menzionati convenuti, avendo la testatrice vergato l'atto di ultima volontà mentre era priva, in occasione della festività del Ferragosto, della compagnia della figlia maggiore Em. e alla presenza, nonché "presumibilmente sotto dettatura", dei predetti soggetti interessati al lascito) il testamento olografo (datato 15.8.1989 e pubblicato in Roma, il 6.3.2002, con atto notaio Sa.Sa., n. 108262 rep. e n. 12535 racc.), con il quale la propria madre Ma.Io., vedova Pe., deceduta in Roma il (...), ha legato ai due pronipoti, Ma. e Cl.Co. (figli della convenuta, a propria volta nipote della defunta, in quanto figlia della figlia di quest'ultima, Mi.Pe.), la casa d'abitazione in Capranica Prenestina, Via (...), con condanna dei nominati Co. e Di. "al risarcimento del danno nella misura di Euro 40.000, corrispondente ai due terzi del valore stimato dell'immobile" predetto, o in quella diversa ritenuta di giustizia.

Costituitisi con comparsa depositata in Cancelleria il giorno 11.2.2004 (udienza di prima comparizione fissata ex art. 168 bis cod. proc. civ. per il giorno 12.2.2004), i convenuti hanno resistito all'impugnativa, contestando sia l'incapacità della testatrice sia il proprio dolo sia, comunque, l'avversa pretesa risarcitoria.

Disposta dal Giudice ed eseguita da parte degli attori, con atto di citazione notificato in data 19.2.2004, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Mi.Pe. (l'impugnativa dovendo essere proposta nei confronti di tutti coloro che succederebbero ex lege in caso di caducazione dell'atto di ultima volontà); costituitasi anche l'altra erede e acquisita, presso l'Ospedale "Re.Ap." di Albano Laziale, documentazione del ricovero della defunta nel periodo fra il 17 e il (...), la causa viene in decisione sulle conclusioni definitive precisate dai rispettivi difensori all'udienza in epigrafe indicata, con l'assegnazione dei termini di legge per lo scambio degli scritti conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa, essendo stata promossa dopo l'1.6.1999 e vertendo, in particolare, su un'impugnazione di testamento per vizio della volontà deve essere decisa dal Tribunale in composizione collegiale, ex art. 50 bis, n. 6. cod. proc, civ., introdotto dall'art. 56 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51.

Nel merito, tuttavia, le domande proposte dagli attori (e non chiaramente compatibili fra loro, poiché il postulato annullamento del testamento avrebbe fatto acquisire pro quota da tutti gli eredi legittimi il diritto reale oggetto della disposizione impugnata, senza spazio - a maggior ragione, s'intende, in caso di rigetto - per un risarcimento rapportato al valore di quel diritto) non possono assolutamente trovare accoglimento.

Invero, gli addotti motivi di (mera) annullabilità del testamento olografo (vuoi con riguardo al preteso difetto della capacità di testare ex art. 624 cod. civ.) non sono usciti asseverati dal giudizio.

Anzitutto, infatti, è noto che, secondo la giurisprudenza, da un lato, "l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche e intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi" (Cass. 24 ottobre 1998, n. 10571, e Cass. 22 maggio 1995, n. 5620), "così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione" (Cass. n. 5620/95 cit. e Cass. 11 marzo 1995, n. 2865), e "ai fini del relativo giudizio il giudice di merito, in particolare, non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate" (Cass. n. 5620/95 cit.); dall'altro, "l'onere della prova di tale condizione grava sul soggetto che impugna la scheda testamentaria, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo" (Cass. n. 10571/98 cit).

Inoltre, "in tema di impugnazione del testamento le manifestazioni morbose a carattere intermittente e ricorrente che, pur potendo escludere la capacità di intendere e di volere, qualora la volontà testamentaria sia stata manifestata nel corso di tali episodi, lasciano integre negli intervalli le facoltà psichiche del soggetto, non sono assimilabili alle infermità permanenti ed abituali che diano luogo a momenti di lucido intervallo. Tale diversità di situazioni si ripercuote sull'onere della prova, in quanto mentre nella seconda ipotesi, qualora l'attore in impugnazione abbia fornito la prova di una infermità mentale permanente, è a carico di chi afferma la validità del testamento la i dimostrazione che lo stesso fu posto in essere in un momento di lucido intervallo - in quanto la normalità presunta è l'incapacità - nella prima ipotesi, invece, quando cioè si tratta di malattia la quale nei periodi di intervallo consente la reintegrazione del soggetto nella normalità della sua capacità intellettiva, l'accertamento di fenomeni patologici anteriori all'atto di cui si controverte non è sufficiente ad integrare la prova rigorosa della sussistenza della incapacità nel momento in cui Tatto stesso è stato compiuto" (Cass. 23 gennaio 1991 n. 652).

Orbene, non potendo essere raccolte testimonianze, quantunque di un medico, valutative dello stato di capacità soggettiva della testatrice, e riferendosi le risultanze della cartella clinica acquisita a un periodo di dodici anni e mezzo successivo alla redazione del testamento, nessuna positiva dimostrazione nel suddetto senso è stata fornita od offerta dagli attori né è, comunque, desumibile dagli atti.

Secondariamente, non sono stati neppure allegati elementi tali da integrare gli estremi degli artifizi e dei raggiri (i c.d. "mezzi fraudolenti") presupposti necessari per la fattispecie invocata, poiché, "in tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, per poterne configurare la sussistenza non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti, i quali - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni e orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata"; "la relativa prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire la attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore" (cfr. Cass. 28 maggio 2008, n. 14011, e Cass. 22 aprile 2003, n. 6396).

Il regolamento delle spese, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande riproposte da Em.Pe. e Pa.Pe., con atto di citazione notificato in data 22.9.2003, contro Gi.Co. e Ma.Di., in proprio e nella qualità, convenuti costituiti, e con successivo atto di citazione per integrazione del contraddittorio notificato il 19.2.2004, contro Mi.Pe., anche lei costituita, così decide:

a) Rigetta le domande proposte dagli attori;

b) Condanna gli attori, in solido fra loro, a rimborsare ai convenuti tutti, assistiti dalla medesima difesa, le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 6.200,00 dei quali Euro 2.000,00 per diritti ed Euro 4.000,00 per onorario difensivo, oltre Iva e contributo previdenziale come per legge.

Così deciso in Roma, l'8 aprile 2010.

Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2010.

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