Il testamento olografo alterato da terzi può conservare il suo valore quando l'alterazione non sia tale da impedire l'individuazione della originaria, genuina volontà del testore

Il testamento olografo alterato da terzi può conservare il suo valore quando l'alterazione non sia tale da impedire l'individuazione della originaria, genuina volontà che il testatore intese manifestare nella relativa scheda, mentre l'effetto di annullamento per carenza di olografia è conseguenza di interventi di terzi, anche di una sola parola, ma a condizione che l'azione del terzo si sia svolta durante la confezione del testamento. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile
Sentenza del 3 novembre 2008, n. 26406)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTORIERI Franco - Presidente

Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CA. MA., CA. AC., CA. BR., CA. GI. DETTO CL. deceduto e per esso eredi LI. AN. vedova CA. ed il figlio CA. LI., elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell'avvocato SCIANNI Salvatore, che li difende unitamente all'avvocato CLAUDIO ARRIA, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

FO. AN. MA., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato STORACE Francesco, che la difende unitamente all'avv. PIERTACITO RUGGERINI, con procura notarile del 9/6/02008 rep. 78476;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 108/03 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 14/02/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/06/08 dal Consigliere Dott. Pasquale D'ASCOLA;

udito l'Avvocato SCIANNI Salvatore difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato RUGGIERINI Piergiorgio, difensore con procura della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel (OMESSO) decedeva in (OMESSO) Ca.Li., lasciando erede, per testamento datato (OMESSO), la nipote Fo. An. Ma., la quale insieme alla propria famiglia conviveva con il testatore. I nipoti Ca. Ac., Ma., Br. e Gi. convenivano in giudizio la Fo. chiedendo la declaratoria di nullita' del testamento. Affermavano che l'atto era stato interpolato con l'aggiunta di un inciso di mano estranea; che il testo rivelava lacune gravi nella conoscenza della lingua, benche' il Ca. fosse persona istruita; che la scheda gli era stata verosimilmente dettata, approfittando della sua debolezza mentale, in data piu' recente. Nonostante l'opposizione della convenuta, la domanda veniva accolta dal tribunale di Mantova il 30 aprile 1987. La Corte d'appello di Brescia con sentenza del 14 febbraio 2003 capovolgeva la decisione e rigettava le domande dei Ca., ritenendo non provate le affermazioni da essi svolte in citazione e irrilevante l'inciso aggiunto al testo originario da persona rimasta sconosciuta.

I primi tre fratelli Ca. e gli eredi di Gi. hanno proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi. La Fo. ha resistito con controricorso; le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Fo. ha eccepito l'inesistenza della notificazione del ricorso perche' eseguita dall'avvocato Luca Perugini, che non e' difensore dei Ca. in questo grado di giudizio. L'eccezione e' infondata, perche' il professionista sopraindicato era il difensore dei Ca. in sede d'appello, come risulta dalla sentenza impugnata. Occorre infatti tener fermo l'orientamento espresso in identica fattispecie, in virtu' del quale "l'attivita' di impulso del procedimento notificatorio, consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, puo'' dal soggetto legittimato, cioe' dalla parte o dal suo procuratore in giudizio (articolo 137 cod. proc. civ.), essere affidata anche con semplice delega orale ad altra persona. In tal caso l'omessa menzione nella relazione di notifica della persona che ha materialmente eseguito l'attivita' suddetta, ovvero la menzione dell'intervento di un soggetto diverso dal legittimato, senza indicare la sua veste di incaricato dal legittimato, sono irrilevanti ai fini della validita' della notificazione se, alla stregua dell'atto da notificare, risulta ugualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata (Cass. 14449/06).

Nella memoria 26 maggio 2008 la difesa della Fo. ha eccepito la non integrita' del contraddittorio, ricordando di aver gia' sollevato la questione e di aver prodotto in grado di appello certificati anagrafici volti a dimostrare l'esistenza di altri possibili eredi Ca.. Il rilievo e' inammissibile. La questione e' gia' stata affrontata e risolta dalla corte d'appello, che ha ritenuto di escludere la integrazione del contraddittorio che era stata sollecitata, perche' i documenti prodotti, "riferiti a realta' antiche", non attestavano la esistenza in vita dei presunti eredi. Avverso questa statuizione doveva essere proposto ricorso incidentale, che e' mancato, con conseguente formazione del giudicato sul punto (cfr. Cass. 8728/05; 20260/06).

Nel testamento impugnato il consulente tecnico ha rilevato che alla settima riga il testo contiene l'inciso "ho alle sue figlie", con cui il testatore avrebbe voluto destinare i beni alle figlie della Fo. in caso di premorienza di quest'ultima. Detto inciso, analizzato sotto piu' profili, risulta apocrifo. La Corte d'appello ha ritenuto che questa risultanza non autorizza a credere che l'autore dell'aggiunta sia stato presente alla redazione del testamento o ne abbia influenzato il contenuto. Avverso questa conclusione si rivolge il primo motivo di ricorso, che lamenta "nullita' della decisione per violazione dell'articolo 115 c.p.c. e articoli 2727 e 2729 c.c. e articolo 624 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, e vizio di motivazione. Deduce che il fatto che la Fo. abbia sempre sostenuto che l'inciso sia autentico varrebbe a comprovare che la "scheda testamentaria consegnatale dal testatore" e' stata scritta in ogni sua parte con la stessa penna e nello stesso momento.

La critica non coglie nel segno. Dalla sentenza impugnata l'argomentazione non risulta essere stata svolta davanti al giudice di merito, ne' e' stato indicato in quale punto degli atti di causa essa fosse stata rilevata. In ogni caso non si tratta di ragionamento idoneo a mettere in luce alcuna illogicita' della motivazione. Non v'e' infatti diretta inferenza tra la linea difensiva di diniego -assunta dalla beneficiarla del testamento, che non risulta aliunde aver assistito alla redazione dello scritto, e la presenza della stessa alla redazione. Ne' da quella linea difensiva puo' desumersi che la convenuta fosse la suggeritrice del testamento, come il giudice di merito ha escluso dopo aver analizzato gli elementi disponibili, in ordine allo stato di salute del Ca., ancora buono, al suo grado culturale, di impiegato in farmacia quale preparatore tecnico a fine carriera (gia' inserviente). Nella seconda parte del motivo i ricorrenti sostengono di aver offerto in causa altri elementi di valutazione oltre l'eterografia dell'inciso, ma non li indicano, ne' li valorizzano, limitandosi a rinviare, inammissibilmente, alla valutazione del tribunale, secondo il quale l'interpolazione sarebbe segno di non genuinita' delle volonta' testamentarie. Il mancato svolgimento di critiche puntuali e dell'indicazione delle modalita' di violazione delle norme indicate impongono quindi il rigetto del motivo.

Identica sorte spetta alla seconda censura, con la quale si denuncia violazione di legge (articoli 602, 606, 624 e 632 cod. civ.) e vizio di motivazione "circa il requisito dell'autografi'a del testamento e del difetto di forma. Dal fatto che nella scheda risulti un intervento aggiuntivo esterno parte ricorrente vuoi trarre la conseguenza che detto intervento ha interferito sulla volonta' del testatore: evidenzia che i nipoti Ca. sono stati gratificati con espressioni affettuose ma sostanzialmente esclusi dall'eredita', essendo destinatari di una somma che la Fo. stessa doveva individuare. Il presunto suggeritore avrebbe inoltre voluto favorire i propri eredi con un'interpolazione coerente con il disegno principale. Anche in questo caso il ricorso si traduce in una inammissibile rilettura delle risultanze processuali alternativa a quella puntualmente data dai giudici di merito con attento esame della fattispecie.

La Corte Territoriale ha spiegato che la scritta eterografa nulla aggiungeva alle disposizioni testamentarie (per l'evidente applicazione dell'istituto della rappresentazione in caso di premorienza della Fo.) e ha escluso che l'interpolazione rivelerebbe un "calo di forze" del Ca., a quel punto soccorso da un ignoto suggeritore. La collocazione dell'aggiunta a meta' del testo, nonche' la mano ferma e la coerenza espressiva tenute anche dopo l'aggiunta costituiscono per i giudici di merito smentita delle illazioni degli odierni ricorrenti. Si tratta di valutazioni congrue e logiche, fondate su incontestati rilievi di fatto che per i giudici d'appello prevalevano sulle mere congetture dei Ca. e che restano incensurabili da parte del giudice di legittimita'. ineccepibile e' anche, in punto di diritto, l'osservazione che la presenza di piccole aggiunte, posteriori alla redazione del testo e sostanzialmente irrilevanti circa la destinazione dei beni, non possono invalidare una scheda testamentaria sotto il profilo dell'assenza di olografia. La Corte territoriale ha efficacemente rilevato che altrimenti ogni custode di un testamento olografo potrebbe vanificare le volonta' testamentarie apponendo segni grafici palesemente apocrifi.

La decisione di merito e' conforme agli insegnamenti di questa Corte, che ha gia' avuto modo di affermare (n. 2837/76; 12458/04) che il testamento olografo alterato da terzi puo' conservare il suo valore quando l'alterazione non sia tale da impedire la individuazione della originaria, genuina volonta' che il testatore intese manifestare nella relativa scheda, mentre l'effetto di annullamento per carenza di olografia e' conseguenza di interventi di terzi, anche di una sola parola, ma a condizione che l'azione del terzo si sia svolta durante la confezione del testamento. Detta condizione e' stata esclusa nel caso di specie dal giudice di merito e, come si e' gia' visto, la decisione sul punto non e' scalfita dal ricorso. Resta cosi' da esaminare il terzo motivo, con il quale la sentenza e' criticata per violazione degli articoli 467, 468, 602, 606 e 688 c.c., e vizio di motivazione. L'argomento relativo alla superfluita' dell'aggiunta, che soltanto traduceva l'operare dell'istituto della rappresentazione, viene criticato sottolineando che l'interpolazione "ho alle sue figlie" si e' collocata in uno spazio fisico dove il testatore avrebbe potuto inserire altri nominativi e quindi ha precluso al testatore "di prevedere una sostituzione ordinaria".

Anche questo motivo e' privo di pregio. Alle considerazioni appena svolte sulla validita' del testamento in caso di minuscole ma successive interpolazioni eterografe, va aggiunta un'altra osservazione. In un soggetto ancora lucido, sano e capace, quale e' stato ritenuto il testatore dai giudici d'appello, resta integra la possibilita' di modificare l'iniziale testamento olografo mediante una postilla o di revocarlo perfino mediante la distruzione, la lacerazione e la cancellazione. E' quindi una ipotesi priva di apprezzabilita' logica attribuire all'aggiunta qui in esame la idoneita' a condizionare irrimediabilmente la volonta' del testatore.

Segue da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna di parte soccombente alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro ottomilacento di cui euro ottomila per onorari oltre accessori di legge.

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