In materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica immunoematologica ha funzione di mezzo obbiettivo di prova

In materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica immunoematologica ha funzione di mezzo obbiettivo di prova, con margini di sicurezza elevatissimi, per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale.(Cassazione civile , sez. I, sentenza 29.05.2008 n° 14462)



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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 29 maggio 2008, n. 14462

Svolgimento del processo

Nel 1999, C.E. impugnava per difetto di veridicità l'attuato riconoscimento di paternità naturale del minore C.A., nato il **** da A.M.. L'attore affermava anche di avere appreso che all'epoca del concepimento del figlio la A., con cui intratteneva una relazione sentimentale, aveva avuto rapporti con il suo ex fidanzato.

Con sentenza del 20.06-3.09-2001, l'adito Tribunale di Napoli, in contraddittorio della A. e nella contumacia dell'Avv.to Ca.Al., nominato curatore speciale del minore C.A., espletata una CTU, accoglieva la domanda attorea.

Con sentenza del 1.07 - 25.08.2003, la Corte di appello di Napoli, nella contumacia della A., respingeva l'impugnazione proposta da C.A., nel frattempo divenuto maggiorenne.

Premesso che l'appellante aveva contestato le risultanze dell'espletata C.t.u. e chiesto il rinnovo delle operazioni peritali, con affidamento dell'incarico ad un Collegio di esperti composto oltre che da specialisti in medicina legale anche da genetisti, la Corte osservava e riteneva in sintesi:

- che il CTU nominato nel giudizio di primo grado aveva, all'esito delle espletate indagini genetiche su campioni di sangue prelevati ad C.A., ad C.E. ed alla A., escluso con certezza che il primo potesse essere figlio biologico di C.E., essendo i dati emersi dalle prove sul DNA in netto contrasto con la trasmissione mendeliana dei caratteri ereditari, e che tali conclusioni erano state ribadite nella relazione integrativa a seguito di ulteriori esami effettuati sui medesimi campioni di sangue, adeguatamente conservati in provette sterili;

- che, pertanto, non potesse che concordarsi con il giudizio espresso dal primo giudice circa la fondatezza dell'azione d'impugnazione;

- che non sembrava lecito avanzare riserve circa la correttezza delle indagini eseguite dal CTU, delle quali quest'ultimo aveva dato ampia giustificazione nelle due relazioni depositate, e che non potevano prospettarsi dubbi di sorta circa l'utilizzabilità in giudizio delle prove ematologiche e genetiche, le quali per l'avanzato stadio della scienza potevano ormai ritenersi autonomamente sufficienti a fornire la certezza della sussistenza o meno del rapporto biologico di paternità.

Avverso questa sentenza C.A. ha tempestivamente proposto ricorso per Cassazione, fondato su due motivi. Il C.E. e la A. non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia "Violazione di legge nonchè illogicità e carenza di motivazione".

Lamenta che la Corte di merito non abbia accolto la sua istanza di rinnovo dell'indagine tecnica d'ufficio e deduce ulteriormente:

- che le prove ematologiche sono insufficienti a fornire la certezza biologica del rapporto di filiazione naturale;

- che il CTU ha preferito procedere all'esame di polimorfismi del DNA piuttosto che eseguire esami ematologici dei principali gruppi eritrocitari, di cui ha sottolineato la perdita di significato;

- che si è seguita una tecnica di indagine non ancora diffusamente studiata e confortata da esperienza consolidata:

- che sono stati considerati solo 6 sistemi di marcatori genetici rispetto ai 15 esaminati con metodi immunoematologici;

- che la qualità dei risultati non è sicura nè affidabile, dato anche che alcuni dei loci analizzati non avevano dato segnali leggibili ed interpretabili;

- che è stato omesso l'esame della corrispondenza sia dei caratteri genetici che dei caratteri patologici;

- che non possa escludersi la possibilità di errore tecnico, sia pure da inquinamento indotto da sostanze biologiche estranee;

- conclusivamente che sussistevano una serie di perplessità che avrebbero dovuto portare al rinnovo delle indagini peritali e che il diniego di rinnovo era privo di motivazione tecnica e giuridica.

Con il secondo motivo l' C.A. deduce "Violazione e falsa applicazione di legge nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria".

Lamenta che la Corte non abbia valutato il contegno processuale delle parti e posto attenzione soltanto alla CTU, sottolineando che:

- l'iniziativa giudiziaria era stata adottata dopo circa 18 anni dalla sua nascita e le relative ragioni potevano essere ricondotte a profili economici;

- il contegno della A. era sempre stato irreprensibile sotto tutti i punti di vista l' C.E. non aveva mai messo in dubbio o negato la paternità naturale, tanto che nel (OMISSIS) aveva proceduto al riconoscimento con il consenso della A.;

- che questioni economiche avevano successivamente sempre impedito che l' C.E. e la A. contraessero matrimonio.

I motivi di ricorso, che strettamente connessi consentono esame unitario, sono inammissibili.

Il ricorrente avversa fondamentalmente la conduzione e gli esiti della C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado, rivolgendo alla sentenza della Corte, che motivatamente ha confermato l'utilizzabilità del mezzo ed assunto come proprie le relative conclusioni, censure di merito non consentite in sede di legittimità.

Come noto (Cass. 200603563), in materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, quali anche implicati dal giudizio di specie, di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, la consulenza tecnica immunoematologica ha funzione di mezzo obbiettivo di prova, costituendo, dati pure i progressi della scienza biomedica, lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale (sul punto cfr. anche Corte Cost. 200600266), e con essa il giudice accerta l'esistenza o l'inesistenza di incompatibilità genetiche, ossia un fatto (biologico), di per sè suscettibile di rilevazione solo con l'ausilio di competenze tecniche particolari (Cass. 199207465). Questa Corte, inoltre, ha già osservato (Cass. 199708451) che l'efficacia delle indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA non può essere esclusa per la ragione che esse sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche, in quanto, tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno natura probabilistica (anche quelle solitamente espresse in termini di "leggi") e tutte le misurazioni (anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati) sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cosiddetto errore statistico), che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (cosidetto errore sistematico). Rientra poi nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, ed il mancato esercizio di un tale potere (così come l'esercizio) non è censurabile in sede di legittimità, salvo che con i motivi d'appello non vengano formulati specifici rilievi e sollecitata una più approfondita indagine tecnica, nel qual caso il giudice è tenuto a motivare la sua scelta negativa (Cass. 200708355; 199804577); ciò è nella specie irreprensibilmente avvenuto, essendo stato ampiamente e logicamente argomentato il diniego di rinnovo.

Infine è del pari inammissibile la doglianza del ricorrente C. inerente il mancato rilievo attribuito dai giudici di merito alla condotta sia dell' C.E. che della A. e ad ulteriori circostanze di fatto, da cui, a suo parere, si sarebbe dovuto trarre in via induttiva la prova dell'infondatezza della domanda attorca. Pur a prescindere dal rilievo che alcune delle circostanze dedotte appaiono mere nuove illazioni, spetta al giudice di merito nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, & individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, e, quindi, valutare l'opportunità di fare o meno ricorso alle presunzioni, con apprezzamento di fatto che sfugge al sindacato di legittimità (cfr. tra le numerose altre, da ultimo, Cass. 200710847). Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione, stante la soccombenza del ricorrente ed il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2008.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2008.

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