In materia di separazione La valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell’esatto importo dei redditi posseduti attraverso l’acquisizione di dati numerici

La valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell’esatto importo dei redditi posseduti attraverso l’acquisizione di dati numerici: essendo necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l’erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze come sopra precisate. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 19 marzo 2009, n. 6698)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere

Dott. PANZANI Luciano - Consigliere

Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 25952/2005 proposto da:

MA. AL. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 50-A, presso l'avvocato LAURENTI LUCIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VENTURINI ANNA ROSA, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

TE. EV. ; PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1289/2004 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2009 dal Consigliere Dott. SALVAGO SALVATORE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato LAURENTI LUCIO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Ravenna con sentenza del 6 febbraio 2004 pronunciava la separazione personale dei coniugi Te.Ev. ed Ma. Al. senza addebito ad alcuno di essi, e condannava il Te. a corrispondere alla moglie, cui assegnava la casa coniugale, quale contributo al di lei mantenimento ed a quello del figlio minore, un assegno rispettivamente di euro 1.032,91, e di euro 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie dovute affrontare per quest'ultimo.

In parziale accoglimento dell'appello della Ma. , la Corte di appello di Bologna con sentenza del 3 novembre 2004 ha addebitato la separazione al comportamento del marito, ritenendo che la frattura del rapporto coniugale era dovuta ad una relazione extraconiugale intrapresa da costui; ed ha confermato la misura dell'assegno di mantenimento spettante alla moglie, considerato congruo sia in relazione alle esigenze di vita ed alla necessita' di lei di mantenere un tenore di vita analogo a quello che godeva in costanza di matrimonio, sia in relazione all'assegnazione a lei della casa coniugale, nonche' all'obbligo del marito di contribuire al mantenimento del figlio minore.

Per la cassazione della sentenza Ma.Al. ha proposto ricorso per un motivo. Il Te. non ha spiegato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso, la Ma. , deducendo violazione dell'articolo 156 c.c., nonche' difetto assoluto, contraddittorieta' ed illogicita' di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver confermato la misura dell'assegno di mantenimento stabilito dalla decisione di primo grado con una motivazione meramente apparante, la quale: a) non aveva compiuto la dovuta ricostruzione delle situazioni patrimoniali dei coniugi che avrebbero evidenziato che il marito era titolare di un reddito netto non inferiore ad euro 7.600,00, mensili; b) non aveva tenuto conto dell'elevato tenore di vita che in forza di tale reddito i coniugi avevano mantenuto durante la convivenza (viaggi, collaboratrice domestica, ecc.), ne' che detta convivenza era durata ben 26 anni; c) aveva di contro erroneamente valutato a favore del marito l'assegnazione a lei - che ne era comproprietaria - della casa coniugale; che era soltanto la conseguenza dell'affidamento del figlio minore nonche' l'obbligo del Te. di contribuire al mantenimento di quest'ultimo per un esborso di euro 800,00, derivante da un obbligo di legge e percio' non idoneo a rientrare fra le altre circostanze che il giudice ex articolo 156 c.c., e' tenuto a valutare.

Il ricorso e' fondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudice del merito, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno; e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione (Cass. 13592/2006; 4800/2002; 3974/2002;) del 1997). Ha tuttavia precisato che, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici:essendo necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello piu' debole di una somma corrispondente alle sue esigenze come sopra precisate (Cass. 23051/2007; 3974/2002; 4679/1998; 6612/1994).

Quanto al contenuto dell'onere motivazionale che grava sul predetto giudice, infine, ha ricordato che anche la sentenza di appello e' tenuta ad esplicitare gli elementi imprescindibili a rendere chiaro il percorso argomentativo che fonda la decisione (Cass. Sez. Un. 10892/2001): anche se non ha l'onere di occuparsi di tutte le allegazioni della parte e neppure di prendere in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni da questa svolte. E che al riguardo e' sufficiente che il giudice di appello esponga, anche in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della decisione e le ragioni che lo hanno indotto a fissare la misura dell'assegno nell'importo specifico determinato.

A tali principi non si e' attenuta la Corte territoriale, la quale ha confermato l'ammontare dell'assegno mensile di euro 1.032,98, di cui la Ma. aveva dedotto l'inadeguatezza, anzitutto in base alla mera opinione che il Tribunale avesse compiuto "una corretta valutazione comparata dei redditi di entrambi i coniugi, pervenendo ad un giudizio di prevalenza delle condizioni economiche del marito, all'esito di un esame comparativo dei suoi cespiti e del suo tenore di vita": smentita dalla trascrizione, ad opera della ricorrente, della parte della sentenza di primo grado ove era affrontata la questione, che si concretava ed esauriva nell'affermazione meramente apodittica che "considerata incontestata l'attivita' casalinga di questa, la sperequazione esistente tra le parti legittima un assegno in favore di quest'ultima nella misura gia' stabilita con i provvedimenti presidenziali provvisori".

Ad altra sostanziale tautologia si riduce, poi, la parte che segue della motivazione, in cui il giudice di appello avrebbe dovuto provvedere, invece, ad un'autonoma valutazione dei redditi e della situazione economica-patrimoniale dei coniugi al fine di verificare se la Ma. non disponesse di redditi che le permettessero un tenore di vita analogo a quello precedentemente goduto e quale fosse la misura dell'assegno compatibile con i redditi del marito che potesse riequilibrare le posizioni economiche dei coniugi alla luce anche delle altre circostanze indicate dall'articolo 156 c.c., poiche' in essa la Corte si limita a ribadire il giudizio di congruita' dell'assegno liquidato alla ricorrente sostanzialmente riportando il principio giurisprudenziale secondo cui lo stesso doveva essere determinato "in reflazione alle sue esigenze di vita e alla necessita' di assicurarle, tendenzialmente, un tenore di vita analogo a quello che aveva in costanza di matrimonio, ma anche nell'ambito di una valutazione complessiva che tenga conto dell'attribuzione all'appellante della casa coniugale, delle esigenze di vita dello stesso Te. , nonche' dei suoi significativi obblighi nei confronti del figlio": senza alcun'altra indagine concreta.

Per cui e' mancato anzitutto l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, tanto piu' necessario, in quanto nel caso la Ma. ha dedotto che lo stesso era particolarmente elevato: si da permettere ai coniugi viaggi in localita' ed alberghi rinomati, collaboratori familiari, nonche' l'acquisto di vestiario ad alto livello; e quello consequenziale di stabilire entro quali limiti esso poteva essere mantenuto tenuto conto delle condizioni economiche del coniuge obbligato. Ed e' stata omessa a tale fine, soprattutto, la valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, in relazione ai quali la ricorrente aveva segnalato che il marito svolge le funzioni di medico primario ospedaliero, percependo compensi non inferiori ad euro 7.600,0,0 mensili per 13 mensilita'.

Mentre la valutazione delle "circostanze" apprezzabili in termini economici, diversi - dal reddito dell'onerato, e suscettibili di incidere sulle condizioni patrimoniali delle parti, da considerare, ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento, ai sensi dell'articolo 156 c.c., comma 2, non e' del tutto esatta quanto meno in relazione all'attribuzione della casa coniugale alla Ma. : non avendo la sentenza impugnata tenuto conto, da un lato, quanto prospettato dalla ricorrente, di esserne comproprietaria, per cui il diritto di abitarvi le apparteneva in forza del suddetto titolo, a prescindere dal provvedimento del Tribunale; e dall'altro che detta assegnazione, malgrado abbia anche indubbi riflessi economici, particolarmente valorizzati dalla Legge n. 898 del 1970, articolo 6, comma 6, risulta finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui e' cresciuta.

Appare, pertanto, evidente il difetto di motivazione della sentenza impugnata, la quale ha di fatto ritenuto congruo l'assegno determinato dal Tribunale soltanto perche' il Te. era onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, senza accertarne le disponibilita' economiche e senza dar conto con adeguata motivazione, del proprio apprezzamento al riguardo, considerando tanto il reddito di lui, quanto gli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici suscettibili di incidere sulle condizioni patrimoniali delle parti.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Bologna, che provvedera' alla determinazione dell'assegno di mantenimento spettante alla ricorrente attenendosi ai principi esposti, e provvedera' alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita' alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.

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