L'abbandono della casa familiare non è causa di addebito della separazione se esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge

In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, che di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, non concreta tale violazione se si provi, e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, e in conseguenza di tale fatto. (Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza del 3 agosto 2007, n. 17056



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere

Dott. BONOMO Massimo - rel. Consigliere

Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MA. AN., elettivamente domiciliata in ROMA, via Vittoria Colonna 27, presso l'Avv. Giuseppe di Simone, rappresentata e difesa dall'Avv. Ciliegi Sergio e dall'Avv. Rosa Mauro giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

M. G., elettivamente domiciliato in Roma, via Colli della Farnesina 56, presso l'Avv. Giuseppe Neri, rappresentato e difeso dall'Avv. Gori Francesca Romana e dall'Avv. Giuseppe Neri, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 399/03 della Corte d'Appello di Bologna, depositata il 13 marzo 2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.6.2007 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bologna con sentenza del 30 aprile 2002 pronunciava la separazione personale dei coniugi M.G. e Ma. An., con addebito alla Ma. e rigettava la domanda del M. di assegno di mantenimento a carico della moglie.

Con sentenza del 31 gennaio - 13 marzo 2003, la Corte d'appello di Bologna rigettava l'appello principale della Ma. e quello incidentale del M. osservando, tra l'altro:

a) che la stretta correlazione temporale dell'instaurazione da parte della Ma. della convivenza con un altro uomo, una volta abbandonata la casa coniugale, era giustificabile solo con l'intollerabilita' della prosecuzione della convivenza la cui causa doveva ricercarsi nel progressivo allontanamento della moglie dal legame coniugale per il sorgere della relazione con un altro uomo, presso cui aveva trovato immediata ospitalita' dopo l'abbandono del tetto coniugale;

b) che la domanda di assegno di mantenimento oggetto dell'appello incidentale, ancorche' si volesse considerare ritualmente proposta in primo grado, era preclusa dalla mancanza di specificita' del motivo, che avrebbe dovuto enunciare le ragioni di critica, nel merito, della sentenza impugnata.

Avverso la sentenza d'appello Ma.An. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.

M.G. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.

2. Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente lamenta erronea e/o falsa applicazione di norma di legge, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 143, 151, 2697 e 2729 c.c. e articolo 253 c.p.c., nonche' omessa e/o insufficiente motivazione, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5.

La Corte d'appello nel confermare la decisione di primo grado che aveva ritenuto provata una relazione extraconiugale della Ma., preesistente all'allontanamento della moglie dalla casa coniugale, aveva violato, ad avviso della ricorrente, la disciplina sulla ripartizione dell'onere della prova e sulle circostanze sulle quali possono deporre i testi. Era incontestato che la Ma. fosse stata vista scambiare effusioni il 24 giugno 1998, in epoca cioe' ampiamente successiva all'allontanamento dal domicilio coniugale. Nessun teste era stato in grado di deporre in ordine al periodo precedente al 27 maggio 1998 con riferimento ad atteggiamenti concreti che integrano inconfutabilmente la prova di una relazione affettiva.

Inoltre, i giudici di merito non avevano motivato in ordine alla prova dell'efficacia causale della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio nella determinazione della crisi coniugale.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa e/o insufficiente motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione agli articoli 143, 151 e 2697 c.c..

La Corte d'appello era giunta alla conclusione che la separazione dovesse essere addebitata alla Ma. senza nemmeno affrontare la questione relativa all'accertamento dell'efficacia causale del presunto tradimento come violazione dei doveri di cui all'articolo 143 c.c. nella determinazione della crisi coniugale. Cosi' come strutturata, la decisione di merito era affetta da un vizio logico che si traduceva in totale assenza di motivazione. Ai fini di un'eventuale decisione nel merito ex articolo 384 c.p.c., la ricorrente evidenzia che il M. nel ricorso introduttivo aveva ammesso che dalla fine del 1997 l'armonia coniugale era fortemente compromessa.

4. I due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione, non sono fondati.

La Corte di appello, confermando la pronuncia gia' adottata dal giudice di primo grado, ha ritenuto, sulla base degli elementi di carattere materiale ricavabili dagli atti, che la situazione di intollerabilita' della prosecuzione della convivenza fosse stata determinata dal comportamento della Ma., la quale aveva volontariamente abbandonato il domicilio coniugale ed era andata a convivere con un altro uomo.

Il giudice di secondo grado ha sottolineato, in particolare, che la stretta correlazione temporale dell'instaurazione da parte della Ma. di una convivenza con un altro uomo - che presentava gli aspetti della relazione sentimentale e non semplicemente amichevole - con l'abbandono del domicilio coniugale, non altrimenti giustificabile se non con il richiamo all'intollerabilita' della prosecuzione della convivenza, aveva posto in evidenza che la causa di quest'ultima situazione andava ricercata nel progressivo allontanamento della Ma. dal legame coniugale con il M., da ricercarsi nel sorgere della relazione con un altro uomo, presso cui aveva trovato immediata ospitalita' dopo l'abbandono del domicilio coniugale, volontario e motivato da quella intollerabilita' della prosecuzione della convivenza con il marito, che la Ma. con il proprio comportamento aveva contribuito in modo determinante a creare.

Osserva il Collegio che le censure della ricorrente contro la decisione impugnata, per avere quest'ultima ritenuto che la relazione della Ma. con l'altro uomo fosse sorta prima dell'allontanamento della medesima dalla casa coniugale, non assumono un valore decisivo ai fini dell'esclusione dell'addebitabilita' della separazione, in presenza, comunque, della circostanza del volontario abbandono del domicilio coniugale.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, che di per se' costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta alla impossibilita' della convivenza, non concreta tale violazione se si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso e' stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilita' della prosecuzione della convivenza si sia gia' verificata, ed in conseguenza di tale fatto (Cass. 10 giugno 2005 n. 12373, 11 agosto 2000 n. 10682).

Ora, nella specie, dalle premesse del ricorso per Cassazione della Ma. si ricava che ella, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, aveva dedotto, tra l'altro, che si era temporaneamente allontanata dal domicilio coniugale non a causa di un'inesistente relazione extraconiugale, ma solo al fine di sottrarsi alle prepotenze del marito e che il rientro nella propria abitazione era stato impedito dal comportamento dello stesso marito.

Non risulta, pero', dalla sentenza impugnata che la Ma. nella fase di merito abbia fornito la prova di tali circostanze, sicche' l'abbandono da parte sua del domicilio coniugale costituisce un elemento rilevante ai fini della decisione sull'addebitabilita' della separazione.

Deve, pertanto, escludersi la sussistenza dei denunciati vizi di violazione di legge in relazione alle norme indicate dalla ricorrente.

Inoltre, la valutazione della Corte di appello in ordine al collegamento tra il comportamento della Ma. e l'intollerabilita' della prosecuzione della convivenza tra i coniugi non e' affetta da aspetti di illogicita', che possano comportare vizi di motivazione, mentre i limiti del giudizio di legittimita' non consentono a questa Corte di esaminare direttamente i fatti di causa.

5. Con l'unico motivo di ricorso incidentale il M. lamenta falsa applicazione del principio di cui all'articolo 342 c.p.c., per avere la sentenza impugnata rigettato l'appello incidentale, avente per oggetto la richiesta di assegno di mantenimento, per mancata specificita' del corrispondente motivo.

Si sostiene che con l'appello incidentale erano state indicate, seppure succintamente, le ragioni di fatto e di diritto della doglianza. Inoltre, nel giudizio di secondo grado era stata prodotta documentazione comprovante lo stato di disoccupazione del M., che comportava il diritto di vedersi riconosciuto un assegno a carico della Ma., che era benestante e possedeva beni immobili, ivi compresa l'ex casa coniugale.

6. Il motivo e' inammissibile.

La Corte d'appello ha ritenuto che la domanda di assegno di mantenimento oggetto dell'appello incidentale, ancorche' si volesse considerare ritualmente proposta in primo grado, era preclusa dalla mancanza di specificita' del motivo, che, conformemente, al disposto dell'articolo 342 c.p.c., avrebbe dovuto enunciare le ragioni di critica, nel merito, alla motivazione della sentenza impugnata, laddove aveva rilevato che in ordine alla domanda del M. non e' stata svolta (poiche' non richiesta) alcuna istruttoria e che e' rimasta sfornita di alcun supporto probatorio".

Per superare tale obiezione, il M. avrebbe dovuto dimostrare di avere espresso nell'appello incidentale le ragioni di critica della decisione di primo grado, riportando nel ricorso per cassazione le argomentazioni svolte in quella sede. Cio' perche', in base al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, questo deve contenere in se' tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresi' a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessita' di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 13 luglio 2004 n. 12912, Cass. 11 giugno 2004 n. 11133, Cass. 15 aprile 2004 n. 7178, tra le altre; da ultimo, vedi Cass. 45 maggio 2006 n. 12362, Cass. 4 aprile 2006 n. 7825).

In questa sede, invece, il M. si e' limitato a sostenere che i motivi del suo atto di appello incidentale sono specifici poiche' con gli stessi egli aveva indicato, seppur succintamente, le ragioni, in fatto ed in diritto della sua doglianza.

7. Deve, pertanto, rigettarsi il ricorso principale e dichiararsi inammissibile quello incidentale.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Spese compensate.

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