L'addebito al marito per violazione del dovere di fedeltà non limita il diritto di visita

Il padre separato può incontrare i figli in presenza della nuova compagna, anche se la causa della "rottura" definitiva del vincolo matrimoniale è rappresentata proprio dalla preesistente relazione extraconiugale.(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 9 gennaio 2009, n. 283)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere

Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere

Dott. PANZANI Luciano - Consigliere

Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 18283 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2005, proposto da:

MO. AN., domiciliato elettivamente in S. Giorgio a Cremano (NA), alla Via Giacomo Matteotti n. 19, presso l'avv. MEMOLA EUGENIO, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

DE. VI. GI., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Barberini n. 3, presso l'avv. Laura Remiddi, e rappresentata e difesa, per procura a margine del controricorso, dall'avv. DE IANNI GRAZIA MARIA;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, 1 sez. civ., n. 1051, del 16 marzo - 12 aprile 2005;

Udita, all'udienza del 12 dicembre 2008, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte;

Uditi l'avv. De Ianni, per la controricorrente, e il P.M. Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4 giugno 2004, il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi De. Vi.Gi. e Mo. An., con addebito al marito, affidando le figlie minori M. e Va. alla madre, con diritto di visita del padre e divieto che gli incontri con la figlia M. avvenissero in presenza della nuova compagna di lui; a carico del Mo. erano poste le spese del grado e un contributo mensile di euro 700,00 per il mantenimento della moglie e di euro 1.500,00 per quello dei tre figli, entrambi rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, e il 70% delle spese scolastiche e sanitarie per i figli non coperte dal S.S.N., ordinandosi il pagamento diretto di tali somme dal datore di lavoro.

Avverso tale pronuncia proponeva appello il Mo., in ordine all'addebito posto a suo carico e con richiesta di escludere il contributo per la moglie e ridurre quello per i figli, revocando il divieto d'incontro della figlia M. con la sua nuova compagna e l'ordine al datore di lavoro di pagamento diretto; la De. Vi. chiedeva il rigetto del gravame e, in via incidentale, di aumentare i contributi a carico del marito, in favore proprio e dei figli.

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 12 aprile 2005, compensando le spese del grado, accoglieva parzialmente il gravame principale e rigettava quello incidentale, riducendo il contributo per la moglie a euro 300,00 e quello per i figli ad euro 1.200,00 complessivi con rivalutazione, con conferma dell'ordine al datore di lavoro di pagamento diretto ed eliminazione del divieto di incontro tra la figlia M. e la convivente.

La Corte di merito ha desunto dalle deposizioni testimoniali che era provato che la relazione extraconiugale del Mo. risaliva ad epoca anteriore al ricorso per separazione ed era stata confessata nel (OMESSO) alla moglie, come risultava dalla deposizione del teste In., cognato della De. Vi., il quale aveva appreso il fatto da uno dei figli della coppia.

Inoltre era risultato che la De. Vi., mentre ancora conviveva con il marito, aveva fatto una scenata nell'ufficio in cui l'uomo lavorava ed era con la nuova compagna, come riferito de relato dal teste V., e che il Mo. aveva manifestato pubblicamente la sua relazione sentimentale con l'altra donna, recandosi con lei, nell'(OMESSO), a (OMESSO) presso amici, come riferito dal teste M..

A fronte di tali risultanze della prova orale, non credibili erano le dichiarazioni della sorella del Mo., Da., che aveva escluso tale relazione durante la convivenza dei coniugi, mentre irrilevante appariva ai fini della intollerabilita' della prosecuzione della convivenza, la pretesa ostilita' della De. Vi. nei confronti della famiglia del marito, dovendo ritenersi presuntivamente che la separazione fosse effetto della violazione dell'obbligo di fedelta' dal marito, con conferma della decisione di primo grado sul punto dell'addebito a quest'ultimo.

In ordine agli assegni di mantenimento per moglie e figli la Corte territoriale rilevava lo squilibrio delle posizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi a favore del Mo., ingegnere dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di (OMESSO), con reddito medio annuo di euro 80.000,00, mentre la De. Vi., insegnante, fruiva di entrate annuali medie di euro 22.000,00, essendo entrambe le parti proprietarie delle case in cui vivevano e di altri immobili che, per la donna, non erano pero' fruttiferi.

Sulla base del tenore di vita fruito dalla famiglia durante la convivenza e negato che fosse stata provata un'attivita' professionale autonoma dell'uomo, con un aumento conseguente delle entrate di lui, la Corte ha quindi ridotto i contributi per moglie e figli nella misura indicata, con la rivalutazione, lasciando fermo l'obbligo del padre di contribuire alle spese mediche straordinarie per i figli nella misura del 70% e il pagamento diretto dal datore di lavoro di quanto dovuto, in ragione di pregressi inadempimenti parziali del Mo. nel corso del processo.

Era respinta la domanda dell'appellante principale di restituzione delle maggiori somme gia' pagate ed era consentito che l'incontro del padre con la figlia M. potesse avvenire in presenza della convivente di lui, ferme restando le altre modalita' di esecuzione del diritto di visita, confermandosi la disciplina delle spese del primo grado e compensandosi quelle dell'appello.

Per la cassazione della sentenza, che si deduce notificata il 30 maggio 2005, ha proposto ricorso di unico motivo notificato il 15 luglio 2005 Mo.An. e resiste, con controricorso notificato il 1 - 5 ottobre 2005, la De. Vi., che ha anche depositato memoria illustrativa, ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, il Mo. denuncia violazione dell'articolo 151 c.c., e degli articoli 115 e 116 c.p.c., anche per motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria della sentenza impugnata, in ordine all'addebito della separazione a lui e al mancato addebito alla moglie.

La Corte di merito ha fondato l'addebito al ricorrente sulla circostanza che la relazione extraconiugale di lui esisteva prima del ricorso per separazione, attraverso l'esame di una sola parte delle risultanze istruttorie, interpretate in maniera inadeguata, senza valutare complessivamente il comportamento dei due coniugi e, in particolare, quello della De. Vi..

Dallo stesso ricorso della moglie per la separazione risulta che solo dal (OMESSO) il Mo. aveva la relazione indicata, cosi' evidenziando una condotta precedente sempre fedele dell'uomo; dalla testimoniale assunta e' emerso che il marito aveva lasciato piu' volte il domicilio coniugale anche in precedenza per il carattere brusco e aggressivo della moglie, che impediva ai familiari di lui ai quali era ostile, di incontrare i figli.

Erano pure richiamati i motivi d'appello in cui erano riportate le deposizioni testimoniali assunte, delle quali la Corte di merito non ha tenuto conto, avendo esaminato solo quelle dei testi di controparte, non considerando neppure che il ricorrente e la sua attuale convivente erano all'epoca colleghi di ufficio, che lavoravano negli stessi locali. Richiamata la deposizione del teste M., che afferma che le frequentazioni tra il Mo. e la sua attuale convivente furono successive alla cessazione della convivenza con la moglie, il ricorrente deduce che il cognato della moglie (teste In.) ha riferito che, dall'(OMESSO), era iniziata la relazione, in base a quanto a lui detto dalla De. Vi..

Dalla deposizione del teste V. R. (e non V. come scritto nella sentenza) era poi emerso che la De. Vi. aveva fatto una scenata in ufficio al Mo. per avervi rinvenuto anche la sua attuale convivente, senza rilevare che la stessa era collega di lavoro del ricorrente e doveva trovarsi in quei locali e che la controricorrente impediva al padre del marito di incontrare i figli in casa, consentendo solo il suo accesso sotto il portone.

Chiaramente illogica e' la rilevanza data alla deposizione del teste In., cognato della De. Vi., a fronte della ritenuta non credibilita' della teste Mo. Da., connessa al fatto che la stessa e' la sorella del ricorrente, in ordine all'ostilita' della donna verso la famiglia del marito e all'aggressivita' di lei nei confronti di lui.

In rapporto poi alla scarsa attenzione della De. Vi. per marito e figli e alle sue assenze da casa per riunioni scolastiche, nulla si dice nella pronuncia d'appello, che neppure rileva che la donna aveva confermato che i rapporti con il Mo. si erano inaspriti per ragioni economiche.

La Corte d'appello non motiva adeguatamente anche in ordine al fatto che non vi erano i presupposti per l'addebito al Mo. ovvero esclusivamente a lui, mancando una valutazione paritaria dei comportamenti delle due parti, e in particolare della condotta aggressiva, ingiuriosa e oppressiva della De. Vi. nei confronti del marito e dei suoi familiari di origine, cui era impedita la frequentazione anche dei figli.

La relazione sentimentale del Mo. con un'altra donna, collega di lavoro, non e' stata la causa della separazione ma il suo effetto.

Si chiede quindi che, in considerazione della condotta della De. Vi., per la quale la separazione dovrebbe a lei addebitarsi, sia cassato pure il disposto contributo al mantenimento di lei, non consentendo comunque la entita' dello stesso al Mo. di conservare il pregresso treno di vita, per le ingenti somme da versare alla moglie, computate in circa euro 20.000,00 annui; il ricorrente infine lamenta la omessa pronuncia della Corte d'appello sulla sua richiesta di annullare la sua condanna alle spese del giudizio di primo grado, che doveva seguire alla riforma della sentenza del Tribunale disposta dalla pronuncia impugnata.

La controricorrente deduce la inammissibilita' del ricorso, che attiene al merito della decisione senza indicare punti decisivi della controversia dei quali la Corte d'appello avrebbe omesso l'esame, ne' rilevando contraddizioni e incoerenze logiche in cui sarebbe incorsa la pronuncia impugnata.

I giudici di merito hanno ritenuto che la relazione extraconiugale del Mo. con una collega di lavoro e l'abbandono del domicilio coniugale giustificassero l'addebito a lui della separazione; la relazione del Mo. con la Sa. e' stata confermata dall'uomo in sede di libero interrogatorio, anche se egli la fa decorrere dal (OMESSO).

Dalla deposizione del teste In. era emerso con chiarezza che, a (OMESSO), il Mo. aveva ammesso la relazione extraconiugale con la moglie, mentre il teste M., che nessuna frequentazione aveva avuto dei coniugi durante la convivenza, afferma che gia' dall'inizio del (OMESSO), negli ambienti di lavoro del Mo. e della Sa., era nota la loro relazione e che, nell'(OMESSO) di quello stesso anno, i due erano venuti a visitare come coppia la sua famiglia e la moglie, la quale era dirigente del servizio avvocatura dello stesso comune.

La stessa sorella del Mo., sia pure dichiarando che il rapporto del fratello con l'altra donna era iniziato dopo la cessazione della convivenza, ha confermato la relazione extraconiugale e il fatto che l'uomo aveva piu' volte lasciato la casa coniugale prima dell'abbandono definitivo; in sostanza, e' emerso che l'abbandono definitivo della casa coniugale a (OMESSO) fu determinato dalla relazione extraconiugale del ricorrente, essendo generiche le affermazioni di una aggressivita' della De. Vi. verso il marito, riferite dai testi di quest'ultimo.

In ordine poi alla frequentazione dei figli della coppia, da parte dei componenti la famiglia d'origine del Mo., il teste V. ha rilevato che il padre di questo negli ultimi tempi non andava a casa del figlio, quando gia' pero' i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati e la presente causa era iniziata.

In un rapporto matrimoniale durato oltre venti anni, nessun episodio specifico di condotte della De. Vi. contrario ai familiari del marito risulta dedotto e provato da controparte, non essendovi stata alcuna seria crisi matrimoniale prima della relazione extraconiugale dell'uomo, a base della separazione. Si contrasta infine nel controricorso la richiesta di eliminazione dell'assegno di mantenimento della De. Vi. come effetto dell'esclusione dell'addebito.

2.1. Il ricorso e' in parte infondato e in parte inammissibile.

Si deduce anzitutto che la sentenza impugnata non avrebbe valutato alcune delle deposizioni testimoniali, senza precisare tali omissioni ne' indicare le ragioni delle dedotte insufficienze motivazionali della pronuncia oggetto di ricorso. In rapporto ad un'affermazione del teste V., si deduce che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto che lo stesso aveva riferito che il padre del Mo. non poteva incontrare i nipoti se non sotto il portone del palazzo per l'opposizione della nuora; peraltro la controricorrente ha incontestatamente osservato che, nella situazione di tensione seguita alla separazione, il padre del ricorrente non era ricevuto nella casa familiare ove abitava la De. Vi..

Non e' omesso o trascurato dai giudici d'appello l'esame di alcuna prova testimoniale; la corte di merito ritiene non credibile, in relazione al suo esame del complesso della prova assunta, la deposizione della sorella del Mo., che ha negato l'esistenza della relazione extraconiugale del fratello anteriormente al ricorso e all'abbandono dallo stesso del tetto coniugale.

Il giudizio della Corte di merito e' suffragato dalle deposizioni di testi estranei ad entrambi i coniugi, come il M., che ha riferito di una visita a (OMESSO) del Mo. e dalla sua compagna nell'(OMESSO), in atteggiamento che rendeva palese la relazione sentimentale tra i due gia' in corso all'epoca, prima del ricorso di separazione che e' di (OMESSO).

In ordine al teste V., lo stesso ha confermato la scenata della De. Vi. nell'ufficio tecnico comunale ove il Mo. lavorava con la sua attuale compagna, episodio accaduto prima del ricorso a base della presente causa; irrilevante e' il mancato rilievo del fatto che la donna con la quale il ricorrente intratteneva la relazione lavorasse nello stesso ufficio di lui, essendo ovvio che tale circostanza aveva solo facilitato il rapporto tra i due antecedente alla separazione, come confermato dai due testi sopra indicati estranei alle parti.

Da tale rilievo consegue la logicita' della valutazione data dai giudici di merito sulla deposizione della teste Mo. Da., sorella del ricorrente, ritenuta non credibile sulla base delle risultanze delle deposizioni di altri testi, che ne contraddicevano le affermazioni; consegue a tale rilievo il richiamo alla deposizione del teste In. cognato della De. Vi., che ha affermato che uno dei nipoti, figli della coppia, gli avevano riferito della confessione del padre alla madre della relazione con l'altra donna gia' a (OMESSO).

In conclusione, in rapporto all'addebito al Mo., non e' censurata la sentenza di merito nella parte in cui afferma che poteva "presumersi" la anteriorita' della violazione dell'obbligo di fedelta' coniugale da parte del Mo., rispetto alla intollerabilita' della prosecuzione della convivenza che aveva determinato l'abbandono della casa familiare da parte dell'uomo (Cass. 8 settembre 2003 n. 137747).

L'esistenza d'una relazione extraconiugale manifesta e incontroversa alla data del giudizio, ha fatto ritenere ai giudici d'appello che dovesse presumersi la esistenza di essa in precedenza, non risultando con certezza circostanze, comunque da accertare con rigore, le quali escludessero tale ricostruzione dei fatti (Cass. 7 dicembre 2007 n. 25618, 12 giugno 2006 n. 13592, 12 aprile 2006 n. 8512).

A tali regole di valutazione delle risultanze istruttorie si e' attenuta la sentenza di merito, la cui motivazione non solo esamina tutte le deposizioni testimoniali, ma le valuta anche in modo logico e congruo, con la conseguenza che, per tale profilo, il ricorso, in ordine al preteso errore nell'addebito al marito della separazione, deve essere respinto.

In relazione all'addebito alla De. Vi. che, con il ricorso, si chiede di rilevare in riforma della decisione impugnata, sulla base di un riesame delle risultanze istruttorie, in sostanza il Mo. afferma che la moglie avrebbe avuto un atteggiamento brusco e aggressivo nei suoi confronti oltre che ostile verso la sua famiglia di origine, senza indicare specifici episodi nel corso di circa venti anni di matrimonio che confermino tali violazioni di doveri coniugali.

Alla De. Vi. si contestano dal Mo. violazioni di obblighi familiari di presenza in casa per avere partecipato a riunioni in scuola per lo svolgimento del suo lavoro, con pretesa conseguente mancata assistenza alla famiglia e atteggiamenti bruschi con il marito, con il quale vi erano state liti per motivi economici; la genericita' delle accuse rende inammissibile il ricorso per il profilo del mancato addebito alla moglie.

Solo la sorella del ricorrente ha confermato tali atteggiamenti polemici della donna, mentre il teste V. ha confermato il fatto che il padre del Mo. non poteva incontrare i nipoti se non sotto il palazzo della casa familiare, riferendosi incontestatamente ad una fase dei rapporti tra le parti gia' alterata dalla tensione della vertenza giudiziaria in corso.

In conclusione, anche sotto il profilo del mancato addebito alla De. Vi., il ricorso non denuncia fatti decisivi non esaminati o non valutati dai giudici di appello e quindi esso, in rapporto al difetto di motivazione su tale punto, e' inammissibile.

Al rigetto del ricorso in ordine al rilevato addebito al marito e all'inammissibilita' di quello relativo alla mancata attribuzione a condotte della De. Vi. dell'intollerabilita' della prosecuzione della convivenza consegue l'assorbimento della questione relativa al contributo del Mo. al mantenimento della moglie, per la parte in cui il ricorrente lo collega all'addebito eventuale alla moglie.

Il ricorso per cassazione della sentenza in ordine al contributo in favore della moglie per l'ulteriore profilo del confronto tra i redditi delle parti si fonda su ragioni generiche, facendo riferimento, nel raffronto delle posizioni delle parti, pure alle somme versate dal ricorrente per il mantenimento dei figli e non solo agli euro 300,00 mensili di contributo per la moglie, somma fissata in rapporto al reddito medio annuale, superiore ad euro 80.000,00, del ricorrente, di circa quattro volte superiore a quello della donna di euro 22.000,00, e pertanto esso non puo' non dichiararsi inammissibile, in ragione della stessa mancanza dei suoi presupposti di fatto, che non danno ragione agli obblighi di contribuire al mantenimento dei figli a carico del Mo. e con l'intero suo patrimonio.

Infondato e da rigettare e' infine il profilo di ricorso che lamenta la omessa pronuncia della sentenza impugnata sulla richiesta di annullare la condanna del Mo. alle spese del primo grado di causa, in quanto la Corte d'appello, compensando le spese del secondo grado, ha espressamente affermato che sussistevano giusti motivi "per mantenere ferma la pronuncia di condanna al pagamento delle spese di primo grado emessa dal Tribunale a carico del Mo., rimasto soccombente in ordine alla domanda di addebito proposta dalla moglie", con esclusione conseguente della mancata pronuncia sul gravame relativo alle spese di primo grado, denunciata con la impugnativa in questa sede.

Per la soccombenza, il ricorrente deve rimborsare alla controricorrente le spese della presente fase del giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla controricorrente le spese di questa fase del giudizio che liquida in euro 3.700,00, (tremila settecento/00), dei quali euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge.

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