L'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire

L'amministrazione di sostegno introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l' interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie. (Tribunale di Bologna, Sezione 1 civile,
Sentenza 20.11.2006, n. 2631)



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SVOLGIMENTO BEL PROCESSO

Con ricorso depositato il (...) il Pubblico Ministero ha chiesto l'interdizione del signor Et.Be., nato il (...) a Bu. (BO), residente a Sa. (BO), via dell'Ai. n. (...), attualmente ospite presso la Ca.Di.Ri. "Vi.De.Gi." di Sa. (BO), via Pa. n. (...).

Ricorso e decreto sono stati notificati al convenuto il (...).

All'udienza (...) dopo l'esame del convenuto, che ha risposto correttamente alla richiesta relativa alle proprie generalità e ha fornito una serie di informazioni relative alla propria famiglia, all'attività di lavoro svolta in passato (si tratta di un pensionato, ex dipendente delle poste), al patrimonio, al pagamento della retta, ma ha rifiutato di firmare il verbale «in quanto non si fida» (v. il verbale), sono stati ascoltati la cugina Fl.Be. e il figlio di lei, Da.Bi., entrambi contrari all'interdizione.

All'udienza (...) è stato ascoltato il dott. Sa.Ve., medico psichiatra, dipendente dell'AUSL Bo..

Acquisiti i documenti prodotti, espletata C.T.U. (v, la relazione del dott. Pi.Po., depositata l' (...), la causa viene in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento trae origine dalla segnalazione (...) inviata dall'AUSL Bo. Sud Sezione dipartimentale di salute mentale nella quale si faceva particolare riferimento ai problemi economici e all'opportunità di mettere a reddito i due immobili di proprietà del signor Be. (uno a Bo., via Sc., l'altro a Sa., via dell'Ai. n. (...)).

Il dott. Ve. ha dichiarato: «Nel (...) avevo chiesto io alla Procura di avviare una procedura di interdizione, lo volevamo tutelare, lui ha dei beni ed è in condizioni tali per cui se uno lo sa prendere bene e gli dice "firma qua" lui firma. Lui ha titoli bancari e due appartamenti, uno a Sa. l'altro a Bo. Lui vive in casa di riposo, ogni mese stacca un assegno e paga la retta. È una sistemazione sine die. Non esce mai, è sempre dentro lì. Si tratta di un caso di schizofrenia paranoide. Potrebbe capitare che qualcuno si approfitti di lui, se sa conquistare la sua fiducia e lo fa firmare Il nostro timore è rivolto alla cura del suo patrimonio. Lui ha una cugina e il nipote, il figlio della cugina».

Il convenuto, un ex lungodegente dell'Ospedale Psichiatrico Fr.Ro., dal (...) era seguito dal Centro Salute Mentale di Ba. (BO).

Affetto da grave forma di schizofrenia paranoie, è stato curato con adeguata terapia depot (neurolettici somministrati per via intramuscolare ed a lunga durata d'azione) mediante T.S.O. extraospedaliero.

Con questa terapia ha migliorato la propria condizione e vissuto bene con l'anziana madre e il fratello.

Dopo la morte dei familiari conviventi, avvenuta nel corso del (...), spontaneamente si è trasferito presso la Ca.Di.Ri. "Vi.De.Gi." di Sa.

Nella «relazione socio-economica» (...) del Comune di Sa. si evidenzia: «le persone che fino ad oggi lo hanno seguito sono Be.Fl. [e Bi.Da.».

Il signor Be. percepisce una pensione di vecchiaia e una di invalidità per complessivi Euro 950,00 - 1.000,00 circa.

Oltre ai due immobili di cui si è detto, il convenuto è titolare di un conto corrente presso Ca. di via Fa.A.Bo., contestato col nipote Da.Bi. (al (...) il saldo era di Euro 6.000,00) e di fondi di investimento (del controvalore di circa Euro 126.000,00 al (...)).

Il signor Be., da anni ospite della Ca.Di.Ri "Vi.De.Gi." di Sa., è affetto da schizofrenia paranoide (v. la relazione del C.T.U.).

Il dott. Ve. ha spiegato: «Per le piccole cose, nel raggio della casa di riposo, è adeguato, tranne i casi di ricaduta. Prende farmaci ma non è collaborativo, noi gli facciamo fiale intramuscolo di depot, ogni 14 giorni, così siamo tranquilli. Gli affitti li gestisce Da., il nipote. L'episodio della caduta dal balcone è un tentativo di suicidio. Avevo convocato la cugina e il nipote del convenuto per anticipare loro la mia interdizione di richiedere l'interdizione. Nella casa di riposo è in grado di intendere e di volere, mentre invece non è in grado di affrontare i problemi in un contesto sociale più ampio, gli euro non gli ha imparati. Io lo continuo a seguire».

I parenti più prossimi, la cugina Fl. e il figlio di lei, si sono opposti all'interdizione: già con lettera (...) inviata alla Procura della Repubblica avevano manifestato le proprie obiezioni.

Dal complesso degli elementi raccolti risulta con evidenza che il convenuto è privo di autonomia e non è in grado di provvedere da solo alla cura dei propri interessi.

Peraltro, secondo il più recente orientamento del Tribunale di Bologna, neppure nel caso di specie si ravvisa la necessità di applicare la misura residuale dell'interdizione (o quella dell'inabilitazione) al fine di garantire un'adeguata protezione della persona.
In altre, numerose occasioni il collegio ha affermato che dopo la legge 9 gennaio 2004, n. 6 l'interdizione e l'inabilitazione si presentano quali misure aventi carattere residuale (cfr. Trib. Bologna, 8 marzo 2005, in Giur. it., 2005, 2133; Trib. Bologna, 11 luglio 2005, in Foro it., 2005, I, 3842; v. ora Corte cost., 9 dicembre 2005, n. 440 e Cass., 12 giugno 2006, n. 13584).

A tali conclusioni si giunge sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica del complesso di norme oggi racchiuse sotto il titolo XII del libro primo del codice civile («Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia»).

In estrema sintesi, basti qui ricordare che:

- il legislatore ha espressamente dichiarato dì voler perseguire «la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente» (art. 1,1. 9 gennaio 2004, n. 9);

- a tale scopo è stato introdotto il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno (art. 404 ce: «La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, 3 anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio») volto a fornire una protezione commisurata alle concrete esigenze di tutela della persona (cfr. gli artt. 405, 4° e 5° c., 407, 2° c., 408,1° c., 410 ex.) senza determinare in via automatica e generale una privazione, o riduzione della capacità di agire (art. 409 c.c.: «Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana»; v. anche l'art. 411,4° c., c.c.);

- l'art. 414 c.c. è stato riformulato in termini restrittivi, non solo perché è venuto meno (nella rubrica e nel testo) il riferimento alle persone che «devono» essere interdette (cfr. anche l'art. 415 c.c. in ordine alle persone che «possono» essere inabilitate), ma soprattutto perché non potrà pronunciarsi l'interdizione quando ciò non sia «necessario» ad assicurare alla persona una «adeguata protezione» e dunque quando sia possibile ricorrere ad una diversa e meno invasiva misura di tutela, da individuarsi in linea generale neh'amministrazione di sostegno («Persone che possono essere interdette. - Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità dì mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione»);

- tali ultime considerazioni valgono anche quanto all'art. 415, 1° c., c.c. a proposito del maggiore di età infermo di mente il cui stato non sia «talmente grave da far luogo all'interdizione»: anche l'inabilitazione, infatti, determina una limitazione della capacità di agire (cfr. l'art. 1, 1. 9 gennaio 2004, n. 9).

Nel caso di specie non vi è necessità di applicare la misura di protezione di cui all'art. 414 c.c. (né quella di cui all'art. 415 c.c.) mentre si prospetta l'opportunità di applicare l'amministrazione di sostegno.

Richiamate le circostanze di fatto sopra illustrate e la griglia interpretativa accolta in numerose altre sentenze del Tribunale di Bologna, si osserva che:

- il criterio per applicare l'una o l'altra delle misure di protezione non è rappresentato dalla gravità o dalla natura della infermità (patologia) psichica o fisica: l'art. 404 c.c. prevede la nomina dell'amministratore di sostegno a favore di «persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi», il che significa che l'impossibilità di provvedere ai propri interessi può essere anche totale e permanente (per l'applicabilità dell'amministrazione di sostegno a beneficio 4 di persona in stato vegetativo persistente v. Trib. Bologna, 18 luglio - 18 settembre 2006, n. 2134; tra i provvedimenti dei giudici tutelari v. Trib. Reggio Emilia, decr. 4 novembre 2005 e Trib. Modena, decr. 30 marzo 2006);

- l'interdizione può essere applicata solo se necessaria ad assicurare un'adeguata protezione della persona: il giudizio di adeguatezza implica pertanto una relazione tra misura di protezione e interessi da tutelare, bisogni da soddisfare;

- da decenni il convenuto è affetto da schizofrenia paranoide, attualmente vive in casa di riposo, e mai prima d'ora si era presentata la necessità o l'occasione di un intervento giudiziario;

- l'iniziativa del P.M. è nata a seguito di una segnalazione volta a sottolineare l'esigenza di una tutela del patrimonio della persona;

- è irrilevante, ai fini della decisione circa l'applicazione della misura di cui all'art. 404 c.c. in luogo dell'interdizione, il fatto che la persona non sia in grado di comprendere il senso e la portata dell'incarico affidato all'amministratore o di avere consapevolezza della totale ablazione della capacità di agire (e dunque dello stigma) conseguente alla pronuncia di interdizione: il rispetto della dignità della persona e l'attenzione nella scelta della misura protettiva «con la minore limitazione possibile della capacità di agire» (art. 1,1. 9 gennaio 2004, n. 9) sono tanto più doverosi quando ci si trova di fronte a soggetti in stato di totale dipendenza dagli altri, che .,, invece quella consapevolezza hanno;

- il convenuto conduce una vita riparata all'interno della struttura protetta che lo ospita e gode di assistenza continua: non vi è pertanto pericolo che terzi possano approfittare della sua disabilità o indurlo a compiere atti svantaggiosi;

- la protezione sul piano dell'assistenza materiale e sanitaria e dei servizi alla persona è già assicurata dalla collocazione presso la "Vi.De.Gi." di Sa., dove con regolarità va a trovarlo il nipote (sotto questo profilo, l'interdizione così come l'inabilitazione non offrirebbe nulla di più rispetto alla misura dell'amministrazione di sostegno);

- considerata la sua attuale condizione di vita, non sono ipotizzabili da parte del convenuto condotte a sé pregiudizievoli;

- le attuali esigenze, riguardanti principalmente la tutela degli interessi patrimoniali (riscossione delle pensioni, amministrazione degli immobili e dei titoli, pagamento della retta), ben possono essere soddisfatte con l'intervento di un amministratore di sostegno a tempo indeterminato.

In conclusione, alla luce della nuova disciplina delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, un'adeguata tutela della persona può essere realizzata applicando l'amministrazione di sostegno (cfr. l'art. 418, 3° c., c.c.).

La riduzione dell'autonomia della persona può dunque essere adeguatamente fronteggiata dall'amministrazione di sostegno (cfr. i casi 5 esaminati, ad es., da Trib. Bologna, 8 marzo 2005, in Giur. it., 2005, 2133; Trib. Bologna, 11 luglio 2005, in Foro it., 2005, I, 3842; v. anche Trib. Venezia, sez, III, 13 ottobre 2005, in Fam. pers. succ., 2006,1, 81).

L'orientamento assunto dal Tribunale trova ora conferma nella prima decisione della Cassazione in materia (Cass., sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584).

Questo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte: «l'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento dall'articolo 3 della legge 6/2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità dì agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli articoli 414 e 417 del c.c.. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie».

Cass., sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584, ha escluso che la linea di demarcazione tra le varie misure di protezione vada individuata sulla base di «un criterio "quantitativo", correlato, cioè, al diverso grado dì incapacità manifestato dal soggetto di cui sì tratta, ritenendosi corrispondere ad una minore gravità della patologia invalidante la meno invasiva misura dell 'amministrazione di sostegno, e, per converso, ad una maggiore gravità della infermità la interdizione. Soluzione, questa, a prima vista piana e ragionevole, ma che, a ben vedere, finisce con il mettere in ombra la specificità dell'istituto in esame, trascurando una serie di elementi di interpretazione offerti dalla lettera e dallo spirito della legge. Anzitutto, dall'esame testuale delle già richiamate disposizioni che rispettivamente fissano i presupposti dei due istituti emerge quello che costituisce uno dei punti cardine della legge, e cioè la estensione del regime di protezione degli incapaci a soggetti che sono impossibilitati a provvedere ai propri interessi anche per cause diverse dalla infermità di mente, quali la infermità fisica e la menomazione fisica e psichica (soggetti tra i quali 6 possono menzionarsi, a titolo esemplificativo, i portatori di handicap), ì quali non sono in nessun caso assoggettabili ad interdizione. Ma, per effetto della definizione contenuta nell'articolo 404 c.c., beneficiari dell 'amministrazione di sostegno sono altresì i soggetti affetti da infermità psichica che li pone in una situazione di «impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere al propri interessi». Ora, a prescindere dall'uso del termine «impossibilità» - che, pur diversificandosi sul piano lessicale dal concetto dì incapacità cui è fatto riferimento nella disposizione dell'articolo 414 c.c. in tema di interdizione, non sembra costituire un reale segnale di graduazione della disabilita - la prevista possibilità di ricorso all'amministrazione di sostegno anche nei casi di infermità (o menomazione, fisica o psichica), determinante una impossibilità anche parziale o temporanea dì attendere efficacemente ai propri interessi sicuramente non ne esclude l'ammissibilità ove questa sia invece totale o permanente. In questo secondo caso, non appare configurabile una sostanziale differenza tra i presupposti dei due strumenti di tutela sulla base della diversa gravità della impossibilità, o incapacità, di provvedere ai propri interessi. Del resto, la ricordata disposizione dell'articolo 427 comma 1, c.c., con il prevedere la possibilità di stabilire che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento, o con la semplice assistenza, del tutore, ha ritenuto ammissibile l'adozione di un provvedimento di interdizione in presenza di un grado di incapacità non assoluta».

Secondo la Cassazione, «occorre piuttosto valorizzare l'inciso contenuto nell'articolo 414 ce, che collega la interdizione alla necessità di assicurare l'adeguata protezione del soggetto maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo renda incapace di y provvedere ai propri interessi, ciò che equivale ad affermare che l'ordito. f normativo esclude che sì faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento della amministrazione di sostegno. Sicché, parte della dottrina, muovendo dal presupposto del carattere del tutto residuale della misura della interdizione, ormai destinatala collocarsi quale extrema ratio cui ricorrere in casi limite, è giunta a mettere in discussione la scelta legislativa di mantenere comunque in vigore l'istituto de quo, additando come esempio cui ispirarsi la esperienza dì alcuni Paesi europei, che lo hanno definitivamente ripudiato, siccome una sorta di "marchio ", in favore dì strumenti più moderni e rispettosi della dignità dell'individuo. Deve, allora, concludersi che il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: ciò induce a non escludere che, in linea generale, in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all'uno che all'altro strumento di tutela, e che soltanto la specificità delle singole fattispecie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possano determinare la scelta tra i diversi istituti, con l'avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura».

Secondo la Cassazione, la scelta tra le varie misure di protezione, «non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione. Ad un 'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività dì sostegno nei suoi confronti -, e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, che sì fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che, come si è osservato, essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell'inabilitazione e della interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, concernente, nel primo caso, i soli atti di straordinaria amministrazione, ed estesa, per l'interdizione, anche a quelli di amministrazione ordinaria. Detto status non è, invece, riconoscibile in capo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima, attraverso il riconoscimento allo stesso, a norma dell'articolo 409, comma 2, della legge n. 6, della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Per converso, ove si tratti - sempre, ovviamente, che il soggetto si trovi in "condizioni di abituale infermità "che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi di gestire un 'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito, con una valutazione che compete a lui solo e che è incensurabile in sede di legittimità, se logicamente e congruamente motivata, ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest'ultimo, e non già l'amministrazione di sostegno, l'istituto che deve trovare applicazione».

La Corte afferma che a queste conclusioni non è di ostacolo «il rilievo che l'amministrazione di sostegno postula un continuo confronto tra il beneficiario, l'amministratore e il giudice, attraverso la già esaminata previsione, ad opera dell'articolo 410 c.c., della informazione al primo (o al giudice in caso di dissenso) da parte del secondo degli atti da compiere, che sembra presupporre un certo grado di consapevolezza da parte del beneficiario. L'argomento non ha carattere decisivo, dovendosi ritenere detta previsione riferibile alle sole ipotesi in cui un dialogo sia concretamente possibile per le condizioni psico-fisiche del beneficiato, e non operativa in caso contrario. Del resto, la non imprescindibilità del consenso del beneficiario risulta desumibile anche dalla considerazione che, in caso di dissenso con quest'ultimo, l'amministratore informa il giudice tutelare per l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari. L'evidenziato criterio del tipo di attività da compiersi in nome del beneficiario, quale elemento di valutazione ai fini della scelta dello strumento meglio rispondente alle esigenze di tutela dello stesso, non esclude, peraltro, la necessità della considerazione, in via concorrente, di quelli concernenti la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento».

Nella sua attuale formulazione l'art. 418 c.c. stabilisce al terzo comma (introdotto dall'art. 6 della 1. 9 gennaio 2004, n. 6) che: «se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405».

Sull'interpretazione di tale norma il collegio si è già pronunciato in varie occasioni (v., fra le altre, Trib. Bologna, 8 marzo 2005, in Giur. il, 2005, 2133; Trib. Bologna, 11 luglio 2005, in Foro il, 2005,1, 3842).

In breve, secondo l'orientamento del Tribunale di Bologna:

a) nell'attuale quadro normativo sono astrattamente ipotizzabili tre esiti del giudizio di interdizione o inabilitazione: 1) accoglimento dell'istanza (sia pure in via residuale); 2) rigetto dell'istanza puro e semplice; 3) rigetto dell'istanza con trasmissione (non del procedimento, ma) degli atti al giudice tutelare per l'applicazione dell'amministrazione di sostegno;

b) mentre il provvedimento di trasmissione degli atti (questa la formula corretta, utilizzata dall'art. 429, 3° c., c.c.) al giudice tutelare assume forma e contenuto di ordinanza, occorre pur sempre una sentenza che provveda (rigettandola) sulla domanda di interdizione o inabilitazione, regoli - se del caso - le spese processuali e consenta il controllo in sede di impugnazione.

In conclusione, respinta l'istanza di interdizione, va disposta la trasmissione di copia degli atti al giudice tutelare.

Spetterà al giudice tutelare ogni valutazione a proposito della scelta della persona da nominare e una più dettagliata specificazione dell'incarico affidato all'amministratore di sostegno.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia del convenuto e con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

rigetta l'istanza d'interdizione presentala nei confronti del convenuto;

dispone la trasmissione degli atti algiudice tutelare come da separata ordinanza.

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