L’ apporto derivato dalle elargizioni regolarmente e continuativamente erogate da un familiare incide sulla determinazione dell’importo dell’assegno divorzile

L'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando innanzitutto l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale (da ultimo Cass. 12 luglio 7.007 n. 15611, 28 febbraio 2007, n. 4764; 23 febbraio 2006, n. 4021). L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il Giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con. detti elementi di quantificazione (Cass. 12 luglio 2007 n. 15610, 22 agosto 2006 n. 18241, 19 marzo 2 003, n. 4040).



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. BONOMO Massimo - rel. Consigliere

Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PE. AN. CE., elettivamente domiciliato in Roma, via Bassano del Grappa 24, presso l'Avv. COSTA MICHELE, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

TR. SI.;

- intimata -

avverso la sentenze della Corte d'Appello de L'Aquila n. 126/05 depositata il 22.2.2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.6.2008 dal Consigliere Dott. Massimo Bonomo;

udito l'avv. Costa per la parte ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso o termine per l'integrazione del contraddittorio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Sulmona, dopo aver pronunciato con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pe.An. Ce. e Tr.Si., con sentenza del 10 luglio 2002 determinava in euro 2.000,00 l'assegno divorzile a carico del Pe. ed in euro 2.000,00 mensili l'assegno dovuto dal medesimo Pe. alla Tr. quale contributo al mantenimento dei tre figli, con decorrenza dalla data della proposizione della domanda giudiziale (11.12.1996).

Con sentenza dell'11 gennaio - 22 febbraio 2005, la Corte d'appello de L'Aquila, pronunciando sull'impugnazione principale della Tr. e su quella incidentale del Pe. - in parziale accoglimento della prima, e rigettando la seconda - determinava in euro 2.600,00 l'assegno divorzile ed in euro 1.000,00, per ciascun figlio convivente con la madre, l'assegno di mantenimento per i figli, condannando il Pe. a corrispondere alla Tr. la complessiva somma di euro 5.600,00 a decorrere dalla data della costituzione nel giudizio di primo grado della resistente, con la rivalutazione monetaria annuale e gli interessi legali sui ratei maturati. La Corte territoriale teneva conto, in particolare: -) del piu' che alto tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, anche per le elargizioni regolarmente e continuativamente erogate dal padre del Pe., titolare di un'azienda assai florida, alla quale collaborava il figlio An. Ce., godendo di ingenti profitti, e della quale era destinato con il tempo a divenire sempre piu' parte attiva; -) del versamento per circa un anno durante la separazione della somma di lire 12.000.000 mensili per il mantenimento della moglie e dei tre figli con lei conviventi; -) della posizione di vertice acquisita dal Pe. nell'azienda paterna e dalla mancanza di redditi lavorativi da parte della moglie; -) dell'intervenuta costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del Pe., che aveva compromesso la possibilita' di ricostituire l'unione familiare, ma che non poteva comportare una consistente riduzione dell'obbligo di assistenza all'ex coniuge, considerato che non erano stati dimostrati peculiari oneri finanziari imposti dalla nuova unione, comunque conseguente ad una scelta unilaterale del Pe.; -) del contributo della moglie, dedicatasi esclusivamente alla famiglia ed alla cura dei figli durante l'unione coniugale, agevolando anche l'impegno lavorativo e professionale del marito; -) della sostanziale inattendibilita' della dichiarazione dei redditi del Pe. per l'anno 1998, che riportava un reddito annuo inferiore a quanto versato nello stesso periodo per il mantenimento della moglie e dei figli; -) dei redditi immobiliari acquisiti dal Pe. a seguito del decesso del padre; -) delle esigenze dei figli in relazione alla crescita, al loro status sociale ed alle pregresse abitudini e condizioni di vita. La Corte d'appello riteneva che l'assegno per i figli doveva decorrere dalla data della domanda e che tale decorrenza - da intendersi dal deposito della comparsa di costituzione in primo grado contenente la relativa richiesta doveva essere confermata anche per l'assegno a favore della Tr., condividendosi l'opportunita' della continuita' dell'erogazione della somma nella maggior misura stabilita.

Avverso la sentenza d'appello Pe.An. Ce. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 5, comma 6, nonche' illogica e contraddittoria motivazione sul punto relativo alla determinazione, in astratto, dell'assegno divorzile.

Si sostiene che la Corte d'appello aveva erroneamente determinalo, in astratto, il c.d. tetto massimo della misura dell'assegno, attraverso parametri utilizzabili esclusivamente nella quantificazione in concreto del medesimo, i quali, ove correttamente adottati, avrebbero dovuto comportare una drastica riduzione dell'assegno stesso. Inoltre, i giudici di secondo grado avevano determinato il tenore di vita degli ex coniugi, tenendo conto del "benefico e determinante apporto derivato dalle elargizioni regolarmente e continuativamente erogate dal padre del Pe. ", mentre si sarebbe dovuto fare riferimento alle sole potenzialita' economiche dei coniugi, e non agli apporti ed ai contributi offerti liberamente da soggetti estranei al nucleo familiare.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 5, comma 6, sotto altro profilo, nonche' illogica e contraddittoria motivazione sul punto relativo alla determinazione, in astratto, dell'assegno divorzile.

Secondo il Pe., avrebbe errato la Corte d'appello nel ricostruire il tenore di vita dei coniugi e, quindi il "tetto massimo" dell'assegno di divorzio, sulla base delle condizioni della separazione e, addirittura, delle pattuizioni integrative stipulate dai coniugi. La bozza di accordo del 20 maggio 1993 e la scrittura del 9 dicembre 1993 - che prevedevano il versamento alla Tr. della somma di lire 8.000.000 mensili ad integrazione dell'assegno di mantenimento concordato in lire 4.000.000 - erano stati sottoscritti dal Pe. sotto la pressione morale della minaccia del suicidio, gia' tentato dalla Tr., il (OMESSO) e l'(OMESSO). In particolare: a) era stata violata la normativa in materia di divorzio, che e' insensibile al regime dei rapporti economico - patrimoniali instauratosi in sede di separazione; b) erano state sovrapposte alla fase diretta all'accertamento, in astratto del diritto all'assegno divorzile valutazioni proprie della fase della determinazione del quantum dell'assegno, che era risultato parametrato, se non pressoche' identico, (euro 5.600,00), al contributo complessivamente dovuto dal Pe. durante la separazione (euro 6.000,00 circa); c) non era stato considerato che tale ultimo importo era stato versato solo per un anno ed esclusivamente grazie all'intervento economico del padre dell'odierno ricorrente.

3. Il terzo motivo esprime doglianze di violazione e falsa applicazione dei criteri - tra cui, in particolare, quello del reddito - fissati dall'articolo 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, di violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. nonche' di insufficiente motivazione.

Il legislatore per quantificare la misura dell'assegno divorzile aveva indicato ulteriori criteri rispetto a quello del tenore di vita dei coniugi, essendo possibile che il coniuge obbligato non sia in grado di corrispondere una somma tale da consentire il mantenimento del precedente tenore di vita, soprattutto quando ad esso abbiano contribuito mezzi e redditi provenienti da terze persone, come nella specie era avvenuto per effetto delle liberalita' elargite dal padre del ricorrente. Nella determinazione dell'assegno di divorzio avrebbe dovuto essere considerata la sola capacita' reddituale dell'ex marito, pari a circa lire 25.000.000, l'anno risultante dalla dichiarazione dei redditi. Pure censurabile era la presunzione costituita dall'aspettativa di Pe. An. Ce. dell'acquisizione di una posizione di vertice nell'azienda paterna, a prescindere dall'accertamento in concreto dei redditi dell'ex coniuge obbligato, il quale nella specie, a seguito del decesso del genitore, aveva cogestito l'azienda familiare insieme a due sorelle e ad un cugino.

4. I primi tre motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione, non sono fondati.

Secondo l'orientamento di questa Corte l'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando innanzitutto l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale (da ultimo Cass. 12 luglio 2007 n. 15611, 28 febbraio 2007, n. 4764; 23 febbraio 2006, n. 4021).

L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il Giudice e' chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilita' di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nella Legge n. 898 del 1970, articolo 5 che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (Cass. 12 luglio 2007 n. 15610, 22 agosto 2006 n. 18241, 19 marzo 2003, n. 4040).

Nella specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, avendo prima accertato l'inadeguatezza dei mezzi a disposizione della Tr. in relazione al tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, individuando la somma che, in astratto, sarebbe stata idonea a far conservare alla ex moglie il suddetto tenore di vita ed avendo, successivamente, esaminato l'incidenza nella determinazione dell'assegno dei criteri indicarti nel citato articolo 5, sotto il profilo delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dei coniugi alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio, nonche' del reddito delle parti.

La circostanza che l'applicazione di tali criteri non abbia portato ad una diminuzione della somma in astratto idonea a permettere alla Tr. di conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio e' dipesa da specifici elementi di fatto, nessuno dei quali risultava a favore del Pe.. In particolare, secondo la Corte territoriale: a) con riferimento alle ragioni della decisione, l'intervenuta costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di quest'ultimo (con la nascita di un altro figlio) aveva definitivamente compromesso la possibilita' di ricostituzione dell'unione matrimoniale; b) con riferimento al contributo personale ed economico dei coniugi, la Tr., essendosi dedicata esclusivamente alla famiglia ed alla cura dei figli, aveva contribuito ad agevolare l'impegno lavorativo e professionale del marito, al quale quest'ultimo aveva potuto dedicarsi a tempo pieno; c) con riferimento ai redditi delle parti, la Tr. era priva di reddito lavorativo e nell'impossibilita' di procurarselo (per l'eta' e per le attivita' svolte), mentre il Pe. disponeva di redditi rilevanti per la partecipazione ad una redditizia attivita' imprenditoriale e per la proprieta' di numerosi immobili.

Lamenta, in particolare, il ricorrente, che, ai fini della valutazione del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio(si sia tenuto conto delle elargizioni erogate dal padre del Pe. per mero spirito di liberalita' nonche' di pattuizioni integrative delle condizioni della separazione, che egli avrebbe sottoscritto sotto la pressione morale della minaccia di suicidio della moglie.

In relazione al primo punto, sostiene il Pe. che il tenore di vita dei coniugi e' solo quello offerto dalle potenzialita' economiche dei medesimi e non gia' quello derivante dagli apporti e dai contributi offerti liberamente da soggetti estranei al nucleo familiare, richiamando a sostegno della sua tesi una decisione di questa Corte (Cass. 9 settembre 2002 n. 13060).

In realta' i principi enunciati con tale decisione non avvalorano la tesi del ricorrente ed anzi la relativa motivazione contiene osservazioni che la contraddicono. La decisione non riguardava la valutazione del tenore di vita dei coniugi, bensi' il criterio del contributo personale o economico del coniuge, ai fini della determinazione della misura dell'assegno di divorzio dal medesimo richiesto. In quel caso questa Corte ha ritenuto che, esigendo tale criterio la diretta provenienza del contributo da uno dei coniugi, l'apporto di estranei al nucleo familiare (si trattava dei genitori della moglie che avevano prestato consistenti aiuti economici, agli inizi della vita familiare, per consentire al marito l'accesso alla professione di notaio) non potesse essere preso in considerazione a quei fini, sia perche' caratterizzato da liberalita', sia perche' non sarebbe ragionevole ne' conforme a giustizia, attraverso l'aumento dell'assegno di divorzio, tradurre in effetti vantaggiosi per un solo membro del consorzio familiare l'incremento del patrimonio familiare favorito dall'intervento liberale di terzi.

Nella motivazione della sentenza citata, pero', si rileva che tale intervento liberale era stato gia' implicitamente considerato - nella misura in cui avesse effettivamente concorso a determinare un tenore di vita elevato della famiglia - nel giudizio tendente a stabilire la sussistenza di un apprezzabile divario tra detto tenore di vita e quello attuale del coniuge richiedente, quale presupposto indefettibile per l'attribuzione dell'assegno.

Va inoltre considerato che, come sottolineato dalla Corte d'appello, nel caso in esame le elargizioni regolarmente e continuamente erogate dal padre del Pe., titolare di un'azienda notoriamente assai florida, presentavano un carattere particolare, nel senso che il figlio An. Ce. gia' all'epoca collaborava in tale azienda, godendo di fatto di ingenti profitti ed essendo destinato in futuro a divenire sempre piu' parte attiva della medesima azienda.

Nella specie, la sentenza impugnata evidenzia l'elevatezza del tenore di vita non solo goduto nel corso della vita coniugale, ma potenzialmente godibile in ragione della fondata e legittima aspettativa del Pe. (maturata in costanza di matrimonio) dell'acquisizione di una posizione di vertice nell'ambito dell'azienda paterna, quale effettivamente in seguito acquisita.

Per quanto riguarda le pattuizioni integrative delle condizioni della separazione, che il Pe. avrebbe sottoscritto sotto la pressione morale della minaccia di suicidio della moglie, va rilevato che tale ultima affermazione non risulta accertata in sede di giudizio di merito e non puo' essere verificata in questa sede.

Non sussiste il denunciato vizio di violazione di legge per avere la sentenza impugnata preso in considerazione il regime economico della separazione dei coniugi e le sopravvenute pattuizioni integrative. Infatti, pur se, in tema di divorzio, la congruita' dell'assegno ad assicurare al coniuge il mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio deve essere valutata alla luce della Legge n. 898 del 1970, articolo 5 (e succ. modif.), tuttavia, anche l'assetto economico relativo alla separazione puo' rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi (Cass. 19 ottobre 2006 n. 22500).

Infine, relativamente alla pretesa valutazione dei redditi del Pe. nella misura indicata nella dichiarazione dei redditi del medesimo (pari a circa lire 25.000.000 annui), va rilevato che le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia concernente l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di divorzio, relativa a rapporti estranei al sistema tributario, valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben puo' disattenderle, fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie (Cass. 28 aprile 2006 n. 9876, 12 giugno 2006 n. 13592, 19 giugno 2003 n. 9806). Inoltre, legittimamente il giudice del merito, nel determinare il reddito dei coniugi ai fini della determinazione dell'assegno divorzile e del contributo di mantenimento in favore dei figli, tiene conto delle potenzialita' dell'attivita' di impresa esercitata dal coniuge obbligato e dell'entita' oggettiva degli immobili di cui quest'ultimo risulti proprietario, prescindendo dalle risultanze delle dichiarazioni dei redditi (Cass. 22 agosto 2006 n. 18241).

Nella specie, la Corte di appello ha correttamente escluso la determinante ed esclusiva valenza probatoria della dichiarazione dei redditi del Pe. dell'anno 1998, ritenuta inattendibile in considerazione dell'avvenuto versamento nello stesso periodo dell'assegno di mantenimento per moglie e figli di importo superiore al reddito annuo dichiarato, ed ha valorizzato la sempre crescente partecipazione del Pe. all'attivita' imprenditoriale ed ai relativi profitti.

5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 4, comma 10, nonche' omessa pronuncia e motivazione sul punto.

Si sostiene che la sentenza impugnata era erronea nella parte in cui aveva disposto che l'assegno di divorzio dovesse essere corrisposto dalla domanda proposta dalla Tr. in primo grado, e cioe' dal 23 aprile 1997, data di deposito della comparsa di costituzione che conteneva la relativa richiesta. La Corte di appello non avrebbe potuto basare la retroattivita' dell'obbligo sulla continuita' dell'erogazione, non potendo tale continuita' sussistere tra l'assegno di separazione (stabilito in lire 4.000.000 mensili, pari a 2.075,70 Euro) e l'assegno divorzile, fissato in 5.600,00 Euro. La retroattivita' dell'assegno avrebbe dovuto essere negata o, quanto meno, stabilita a far data dalla definitiva formulazione della domanda da parte della Tr. all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 febbraio 2002.

6. Nemmeno questo motivo e' fondato.

Come osservato da questa Corte (Cass. 12 luglio 2007 n. 15611), il principio enunciato nella Legge n. 898 del 1970, articolo 4 n. 10, come sostituito dalla Legge n. 74 del 1987, articolo 8 - secondo il quale il giudice di merito puo' fare decorrere l'assegno di divorzio, ove ne ricorrano le condizioni, dal momento della domanda - non costituisce deroga al principio secondo il quale l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo "status" delle parti, decorre dal passaggio in giudicato della relativa statuizione, bensi' un temperamento a tale principio, con il conferire al giudice il potere discrezionale, in relazione alle circostanze del caso concreto, di disporre la decorrenza di esso alla data della domanda.

Nella specie la Corte di appello ha ritenuto di fare uso del suddetto potere discrezionale ritenendo opportuno che l'assegno di divorzio, nella maggiore misura stabilita, decorresse dalla domanda di assegno formulata dalla Tr. nella comparsa di costituzione in primo grado.

Tale decisione, coerente con la menzionata previsione normativa, non e' censurabile davanti a questa Corte.

7. Il ricorso deve essere quindi rigettato.

Nulla per le spese processuali, in considerazione dell'esito del ricorso e della mancanza di difese da parte dell'intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

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