L'atto col quale taluno eriga una fondazione, disponendo che i beni ed i redditi di essa siano destinati, dopo la morte del fondatore, ad un proprio erede legittimario, costituisce un legato disposto con un testamento assimilabile a quello olografo

L'atto col quale taluno eriga una fondazione, disponendo che i beni ed i redditi di essa siano destinati, dopo la morte del fondatore, ad un proprio erede legittimario, costituisce un legato disposto con un testamento assimilabile a quello olografo, a nulla rilevando che l'atto costitutivo della fondazione non sia stato scritto di pugno del testatore, ove comunque sia incontestabile l'autenticità della sua sottoscrizione. Ne consegue che l'acquisto effettuato dal beneficiario ha natura successoria ed è assoggettabile all'imposta sulle successioni. (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 12 ottobre 2007, n. 21477)




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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, ha rigettato con sentenza 24 settembre 2001 l'appello di Po.Vi., che, pretermesso dal testamento redatto il 25 luglio 1995 dal proprio padre Po.Gi. in favore del nipote Ce. Al. (nominato erede universale) era stato tuttavia indicato dal de cuius come beneficiario dei diritti sul patrimonio e sul reddito di una Fondazione istituita dallo stesso de cuius nel (OMESSO) e avente sede in (OMESSO).

I giudici d'appello hanno ritenuto che una tale designazione, contenuta in una lettera inviata dal de cuius in data 4 ottobre 1995 ad un legale di (OMESSO), e contrastata da Po.Vi., il quale dichiarava di non essere mai entrato nella disponibilita' del conto titoli intestato alla Fondazione, abbia attribuito al predetto Po. la qualita' di legatario, cosi' come asserito dall'Ufficio del registro di Siena, che aveva liquidato una maggiore imposta di lire 752.817.287= a carico di Po.Vi. per omessa dichiarazione di legato.

Po.Vi. ha chiesto la cassazione di tale sentenza sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

L'Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dei principi in tema di legato di cui agli articoli 588 e 602 cod. civ., per violazione dei principi in tema di valutazione delle prove di cui all'articolo 116 c.p.c., nonche' per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendo che la lettera del 1995 - con cui il de cuius con lettera dattiloscritta rammentava al legale svizzero Avv. Cr., che alla sua morte sarebbe subentrato nei diritti sul patrimonio e sui redditi della Fondazione il proprio figlio Po.Vi., in quanto beneficiario designato fin dal 1991 al momento della istituzione della Fondazione - era soltanto un atto ricognitivo di una volonta' a suo tempo espressa dal de cuius in un atto tra vivi, e non poteva considerarsi come legato, il quale puo' essere disposto solo per testamento, di cui la lettera al legale non aveva ne' la forma ne' le caratteristiche necessarie per essere qualificata come olografo, a' sensi dell'articolo 602 cod. civ..

Col secondo motivo, adducendo la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 articolo 42, e dell'/A> articolo 2697 c.c., nonche' vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia il ricorrente deduce la mancata trattazione, da parte dei giudici d'appello, della denunciata carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, nel quale si afferma che beneficiario economico della Fondazione "risulterebbe" Po. Vi., sulla base dio estratti conto (non allegati ne' riprodotti nell'avviso) esibiti dall'erede testamentario, contenenti fra l'altro un importo diverso da quello effettivo, in quanto non sarebbero state detratte le spese indicate dal Notaio Avv. Cr., risultando cosi' non documentato il presunto legato, cui farebbe riferimento la lettera dello stesso Notaio in data 4/10/95, depositata dall'Ufficio soltanto in sede di trattazione del ricorso di primo grado. L'attuale ricorrente non sarebbe stato pertanto posto in grado di difendersi, mentre i giudici d'appello non avrebbero spiegato perche' l'avviso, errato nell'importo contestato e privo di riscontri documentali, doveva ritenersi sufficientemente motivato.

Col terzo motivo, adducendo violazione dell'articolo 112 c.p.c., omessa pronuncia e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, il ricorrente afferma che i giudici d'appello non avrebbero dovuto pronunciarsi sul merito della vicenda senza avere esaminato la preliminare eccezione riguardante la nullita' dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione. Il vizio di omessa pronuncia determinerebbe pertanto la nullita' della sentenza.

Precede l'esame del secondo e terzo motivo di ricorso, che non sono fondati.

La Commissione Regionale, nell'esaminare il merito ella vicenda, ha infatti sostanzialmente ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di accertamento che qualificava il Po. come legatario (ancorche' al condizionale), sulla base del consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale, in materia fiscale, un avviso e' sufficientemente motivato allorche' pone il contribuente in grado di difendersi e controdedurre, (con invito, tra l'altro, a visionare la documentazione richiamata dall'avviso, presso l'Ufficio), mentre il Pi., nel contrastare 1 pretesa fiscale, ha sempre evitato (anche nella memoria) di fornire riscontri alle sue dichiarazioni, quali l'asserita detrazione dai conti della Fondazione (OMESSO) delle spese attinenti la successione, ovvero il Regolamento della Fondazione stessa, rimasto sempre segreto (v. ric. pg. 8), dal quale i giudici tributari avrebbero potuto eventualmente trarre la convinzione che l'indicazione del Po. quale beneficiario dei proventi della Fondazione potesse configurare una eredita' "ex certa re", il che avrebbe evitato quantomeno le sanzioni connesse all'avviso di cui e' causa (Legge n. 346 del 1990, articolo 28, n. 4).

Premesso che la debenza dell'imposta pretesa sussiste anche in presenza di beni esistenti all'estero (Decreto Legislativo n. 346 del 1990 articolo 2) in base agli elementi ricavabili dagli atti regolamentari di causa puo' certamente affermarsi che la designazione del Po., quale beneficiario del patrimonio e dei redditi della (OMESSO) (v. ricorso pg. 8) nell'atto costitutivo della Fondazione, proviene da un atto unilaterale del de cuius, che intendeva far valere quella designazione per il tempo in cui avrebbe cessato di vivere. L'interpretazione di tale disposizione come sostanzialmente testamentaria e' stata motivata, ancorche' succintamente, dai giudici di merito, allorche' hanno affermato che le disposizioni e patrimoniali post mortem non debbono essere necessariamente contenute in un unico atto, ma possono essere inserite in "documenti" diversi compilati anche in date differenti dal de cuius. Avrebbero probabilmente dovuto precisare - e in tal senso va integrata la sentenza impugnata, che il documento cui andava rapportato il lascito era l'atto costitutivo della Fondazione, e non la lettera ricognitiva successiva, rivolta all'Avv. Cr. : ma a fronte delle contestazioni introdotte dal ricorrente col primo motivo di ricorso, la qualificazione della disposizione testamentaria non cambia: il "beneficio" previsto per il ricorrente deriva infatti da un atto notarile con cui il "de cuius" ha vincolato post mortem un patrimonio, atto evidentemente sottoscritto dallo stesso de cuius, anche se redatto da un altro, e convalidato dallo stesso "de cuius" con la lettera del 1995, da lui sottoscritta. Obbietta il ricorrente che una tale disposizione non ha le caratteristiche dell'olografo (autografia e sottoscrizione del testatore: articolo 602 cod. civ.), per cui sarebbe nulla, a' sensi dell'articolo 606 cod. civ.. Tuttavia, se si risale alla "ratio" della previsione dell'autografia, che consiste nella necessita' della certezza che la disposizione provenga dal "de cuius", si comprende che, sussistendo la sottoscrizione, e addirittura l'atto notarile che ha raccolto la volonta' del testatore, la fattispecie potrebbe tutt'al piu' rappresentare un caso di annullabilita', nella specie tuttavia non sussistente, perche' l'erede universale ha convalidato la disposizione, affermando di volerle dare esecuzione, e Po.Vi., che era in ogni caso legittimario (ancorche' pretermesso) non ha rinunciato ad usufruire del lascito, come previsto dagli articoli 649 e 640 cod. civ., in tema di legato.

In ogni caso la normativa fiscale (Decreto Legislativo n. 346 del 1990 articolo 7 che calcola il valore globale dell'asse ereditario al fine della ripartizione fra eredi e legatari, considera tassabile acquisizione di beni relitti "mortis causa" prescindendo dalla forma con cui i lasciti sono stati posti in essere, e avendo presente la traslazione, in qualunque forma di beni e diritti del "de cuius" alle persone designate; prevede infatti esplicitamente che fino a quando u "l'eredita' non e' stata accettata o non e' stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta e' determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato".

Il ricorso va pertanto integralmente rigettato.

La complessita' della vicenda giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di Cassazione.

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