L'indifferenza alla depressione della moglie può costare l'addebito della separazione

Il mancato sostegno, anche sotto il profilo morale, costituisce una violazione dell'obbligo di assistenza coniugale. Ne consegue che la separazione è addebitabile al coniuge che si rifiutava di accompagnare la consorte alle sedute di psicoterapi. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 10 luglio 2008, n. 19065)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. ADAMO Mario - Consigliere

Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere

Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere

Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

EL. AM. FA., rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall'avv. IANNICE BRUNO del foro di Crotone, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Teulada n. 5, presso l'avv. Luigi Vrenna;

- ricorrente -

contro

LO. PL., elettivamente domiciliata in Melissa (Crotone), Frazione Torre, alla Via Lenin n. 25, presso l'avv. POERIO FRANCESCO, che la rappresenta e difende per procura speciale, autenticata il 15 maggio 2008 dal notar Mario Casale di Crotone, Rep. n. 105488, depositata in udienza;

- resistente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, 2 sez. civ., 29 novembre - 15 dicembre 2004;

Udita, all'udienza del 22 maggio 2008, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte;

Uditi l'avv. Francesco Poerio, per la resistente, e il P.M. Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per la inammissibilita' o il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13 marzo 2003, il Tribunale di Crotone pronunciava la separazione personale dei coniugi El. Am.Fa. e Lo. Pl. e, in accoglimento del ricorso di questa, la addebitava al marito, affidando la figlia minore Ma. agli zii materni Lo. An. e Se.Gi., con facolta' per il padre di vederla, presso il consultorio familiare, ogni martedi' e giovedi' dalle ore 16 alle ore 19 e, a domeniche alterne, in presenza di familiari della madre, dalle ore 9 alle 12, ponendo a carico del padre un contributo mensile al mantenimento, della minore di euro 110,00, e compensando le spese del grado trai le parti.

Avverso tale pronuncia proponeva appello El. Am.Fa., lamentando che i primi giudici erroneamente avevano addebitato a lui la separazione, pur essendo la crisi coniugale dipesa dalla malattia psichica della moglie, che non era stata in grado di provvedere alla famiglia e aveva rifiutato figlia e marito, per cui la intollerabilita' della prosecuzione della convivenza era da addebitare alla moglie.

Nel gravame si deduceva poi che la piccola Ma., in un primo tempo affidata dal Tribunale per i minorenni ad una vicina di casa di nazionalita' rumena, Fr.Ma., a seguito di un nuovo intervento dei servizi sociali,, era stata affidata agli zii materni, che alla nipote non erano stati mai particolarmente vicini, nessun rilievo dandosi invece alla disponibilita' del padre di curarsi della minore.

L'appellante chiedeva quindi che la figlia gli fosse affidata, modificandosi in ogni caso le modalita' di incontro con la piccola, incompatibili con la instaurazione di un rapporto affettivo tra loro, per la previsione di una costante presenza di terzi.

La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 15 dicembre 2004, ha respinto il gravame, confermando l'addebito al marito, per aver vissuto con assoluto distacco i problemi psichici della moglie, alla cui condotta non poteva attribuirsi la intollerabilita' della prosecuzione della convivenza, a causa dei disturbi psichici che incontestatamente l'affligevano. Dalla relazione dei servizi sociali, confermata sul punto dai testi escussi, era emerso che l' El. Am., cittadino marocchino, aveva ingannato la Lo. in ordine alla sua posizione economico-patrimoniale e cosi' l'aveva sposata; aiutato poi dalla famiglia della moglie, il marito era riuscito anche ad ottenere un posto di lavoro.

L'uomo non aveva pero' assistito la moglie nelle cure da lei praticate per la psicosi da cui era affetta e l'aveva anzi maltrattata; egli non aveva neppure svolto i suoi compiti di genitore verso la figlia Ma., che era stata affidata a una vicina di casa, Fr.Ma. di nazionalita' rumena, dal Tribunale per i minorenni, cui la situazione era stata segnalata. L'appellante aveva giustificato la mancata assistenza alla moglie con la sua posizione economica, che non gli aveva consentito di affrontare le spese per le cure di lei; la Lo., dopo un ricovero coatto, aveva ripreso i rapporti con la famiglia d'origine, presso la quale era quindi ritornata.

El. Am.Fa. era stato elemento di disturbo nel processo di guarigione della Lo., la cui ripresa aveva evidenziato che, se il marito le fosse stato vicino, la situazione psichica di lei avrebbe avuto un diverso decorso e sviluppo.

Ritenute logiche e coerenti le riportate relazioni dei servizi sociali, che avevano proposto l'affidamento agli zii materni della piccola Ma., la quale, tra l'altro, alla data della sentenza di appello, gia' da anni conviveva con loro, la Corte di merito, rilevato che l'appellante si era interessato della figlia solo nei primi sei mesi di vita, avendola visitata due volte successivamente, presso la vicina di casa e mai presentandosi al consultorio per incontrarla, ha confermato la decisione dei primi giudici in ordine all'affidamento della minore, rigettando l'appello del marito e condannando l'appellante alle spese del grado.

Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 7 febbraio 2005, propone ricorso di due motivi notificato l'8 aprile 2005, El. Am. Fa. e la Lo., che non ha replicato con controricorso, ha resistito solo alla udienza pubblica, alla quale ha partecipato il suo difensore, avv. Francesco Poerio, munito della procura speciale notarile di cui in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dei principi generali in materia di addebito della separazione e dell'articolo 151 c.c., nonche' la omessa o insufficiente motivazione della sentenza, su punti decisivi, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

La intollerabilita' della prosecuzione della convivenza e' derivata non da comportamenti imputabili al ricorrente, ma dai gravi disturbi psichici di cui soffre la Lo. la quale, con i suoi cambiamenti di umore, le manie di persecuzione e la depressione, ha costretto il marito ad avvalersi, per l'accudimento della figlia Ma., dell'aiuto di una vicina di casa. Tale condizione psichica ha portato al ricovero coatto della donna e le valutazioni personali della assistente sociale, nella relazione per il Tribunale per i minorenni, hanno fatto ritenere il ricorrente poco attento ai bisogni della moglie e disinteressato e insensibile ai problemi di salute mentale di lei.

La teste e vicina di casa Fr. Ma. ha chiarito che il ricorrente e' stato padre "presente e premuroso", che ha provveduto personalmente ad accompagnare la bimba per le vaccinazioni e mai ha maltrattato la moglie; l'assistente sociale ha ritenuto invece che il ricorrente abbia ostacolato la guarigione della moglie e sia stato poco sollecito rispetto alla esigenza di superare la difficile situazione economica della famiglia.

Il ricorrente afferma di avere sempre lavorato, come cuoco, manovale, commesso in una pescheria, e che le sue condizioni economiche non gli hanno consentito di offrire alla moglie e alla figlia una vita decorosa, per cui ha dovuto chiedere aiuto al sindaco e alla locale Caritas, non essendovi stati i pretesi aiuti del suocero ai coniugi, dei quali non vi e' prova e avendo gli zii materni provveduto a volte solo ad acquistare latte e pannolini per la bambina, quando questa era in famiglia o presso la vicina di casa.

La Lo., con le sue precarie condizioni psichiche, ha compromesso la vita coniugale e reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e a lei deve addebitarsi la separazione.

1.2. Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per aver violato l'articolo 155 c.c., e i principi in materia di affidamento dei figli minori, avendo omesso di esaminare il punto decisivo della controversia con l'affidare la piccola Ma., invece che ad uno dei genitori, a terzi estranei, motivando tale scelta in modo insufficiente e contraddittorio, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

L'interesse del minore comporta che, nel disporre l'affidamento, il giudice deve privilegiare di regola il genitore maggiormente idoneo a ridurre i danni derivanti dalla crisi familiare per il figlio, onde assicurarne il migliore sviluppo, mentre l'affidamento a terzi ha carattere eccezionale e, nel nostro ordinamento, costituisce una misura straordinaria, adottata come eccezione in caso di assoluta inidoneita' educativa dei genitori, ai sensi dell'articolo 155 c.c..

Di tale situazione eccezionale non vi e' cenno nella motivazione della Corte di merito, che neppure ha rilevato che gli affidatari mai sono stati legati alla nipote Ma., come e' emerso dalla prova testimoniale assunta; l'affidamento a terzi poteva giustificarsi solo se temporaneo, non potendosi mantenere come permanente, in una situazione nella quale gli zii materni della minore si erano sempre opposti al matrimonio tra le parti e hanno poi ostacolato ogni rapporto del padre con la figlia.

L'affidamento disposto viola non solo l'articolo 155 c.c., ma anche l'articolo 30 Cost., impedendo di fatto lo sviluppo dei rapporti tra il padre e la figlia. La minore doveva affidarsi al padre, che era la figura genitoriale che piu' avrebbe ridotto in concreto i danni derivanti alla piccola dalla disgregazione del nucleo familiare, non costituendo l'affidamento una sanzione per il coniuge cui si addebita la separazione. L'affidamento agli zii e le modalita' d'incontro del padre con la minore costituiscono nel caso una sanzione per il ricorrente, non riconoscendosi in favore della bimba un periodo piu' lungo dell'anno da trascorrere insieme con il padre, e limitandosi il diritto di visita di questo solo ad alcune ore e in alcuni giorni, con controlli esterni e restrizioni alle visite ingiustificate, in assenza per il ricorrente d'una sospensione o revoca della potesta' genitoriale.

2. Il ricorso, per entrambi i motivi, e' inammissibile, in quanto in esso si deducono violazioni di legge desunte solo da una serie di circostanze di fatto, di cui si chiede il riesame e la ricostruzione, preclusi in sede di legittimita', rivisitando la decisione d'appello con una valutazione dei fatti diversa da quella data dalla Corte territoriale, per rilevare cosi' la pretesa disapplicazione di norme e principi di diritto da parte di questa.

Infatti per l'addebita il ricorrente denuncia una violazione dell'articolo 151 c.c., e dei principi di legge in materia, segnalando una pluralita' di fatti che chiede di rivalutare e riesaminare, come la malattia della moglie, l'atteggiamento ostile dei servizi sociali nei suoi confronti, l'attivita' lavorativa da lui svolta e la ricerca di aiuti a istituzioni ed enti per la famiglia da parte di lui, fatti che escluderebbero ogni violazione dei doveri d'assistenza alla moglie da parte di lui.

La dedotta violazione di legge e' inammissibile, in quanto non e' denunciata l'errata interpretazione di una o piu' norme dalla Corte d'appello, ma solo una inesatta ricostruzione dei fatti, chiedendosene una nuova, in sede di legittimita', per giungere, attraverso questa, comunque preclusa a questa Corte, a rilevare la pretesa disapplicazione dell'articolo 151 c.c. dai giudici di merito.

La sentenza impugnata motiva l'addebito al ricorrente, esaminando i fatti di cui al ricorso e ritenendo che essi, cosi' come ricostruiti, evidenziano la violazione da El. Am.Fa. dell'obbligo d'assistenza posto a suo carico dall'articolo 143 c.c., in favore della moglie, quale ammalata e parte piu' debole nel rapporto; le circostanze di fatto riportate nella relazione del servizio sociale, da cui si e' rilevato il distacco dell'uomo e la mancata cura della moglie, sono risultate "in sostanza riferite anche dai testi di parte ricorrente, sentiti nel giudizio di primo grado" (pag. 10 sentenza, righi 9 e 10).

Nessun riesame di tali disturbi psichici della Lo. e della indifferenza con cui il marito ha seguito la malattia di lei,, e' possibile in sede di legittimita' e quindi la violazione di legge come denunciata, in rapporto a una pretesa insufficiente motivazione della sentenza nella applicazione dell'articolo 151 c.c., non prospetta un'erronea interpretazione di tale norma, ma solo una carente valutazione dei fatti posti a base della lettura della norma stessa dai giudici di merito e come tale non e' configurabile quale vizio di legittimita' e deve quindi dichiararsi inammissibile (nello stesso senso, cfr. Cass. 24 ottobre 2007 n. 22348 e 22 febbraio 2007 n. 4178).

In rapporto poi al dedotto vizio motivazionale, il motivo manca comunque di autosufficienza, non indicando i fatti decisivi, sui quali vi sarebbe stata la carente, omessa o insufficiente valutazione della Corte territoriale e i comportamenti del ricorrente o della moglie, non esaminati nel merito, che avrebbero escluso la rilevata violazione dei doveri coniugali e l'addebito a lui, da parte della Corte d'appello. La sentenza precisa che il ricorrente si e' rifiutato di accompagnare la moglie alla psicoterapia, avendo giustificato tale scelta con la mancanza di danaro per pagare le cure e avendo consentito che la Lo. fosse accompagnata dalla vicina di casa o dalla sorella e da altri familiari; nessuna delle censure contenute in ricorso evidenzia ragioni che possano giustificare una valutazione diversa del comportamento non partecipativo e distaccato dell'uomo rispetto alla malattia della moglie, costituente violazione dei suoi doveri di assistenza.

Anche per tale profilo il primo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile, non facendo venir meno la ricostruzione dei fatti che la sentenza opera per rilevare la mancata assistenza del ricorrente alla moglie, ne' il nesso causale tra questa condotta e la fine della convivenza, non assumendo rilievo la mancanza di lavoro e di mezzi, come esimente della trascuratezza e indifferenza dell'El. Am. nei confronti della Lo. e della figlia.

Anche nel periodo di convivenza della coppia fu la vicina di casa straniera e non il ricorrente ad accompagnare la Lo. alla psicoterapia e anzi l'uomo aveva imposto la cessazione di ogni cura alla moglie, a causa della mancanza di mezzi per sostenerla, e la dorma era giunta quindi a comportamenti inconsulti, che ne avevano determinato il ricovero coatto; nessuna seria censura e' riportata in ordine alla deduzione della Corte di merito che l'aggravamento della malattia psichica della Lo., che ha contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e non e' imputabile alla donna, si e' avuto anche a causa delle omissioni e ostacoli frapposti dal marito alle terapie della moglie, costituenti essi pure violazioni dei doveri di assistenza coniugale da parte di El. Am. Fa., cui si e' collegata la crisi coniugale, addebitandola a lui (sulle violazione dei doveri di cui all'articolo 143 c.c., e il nesso tra queste e la intollerabilita' come presupposti dell'addebito, cfr. di recente Cass. 26 giugno 2006 n. 14840 e 24 febbraio 2006 n. 4203). Nessuna censura del primo motivo di ricorso individua punti di fatto decisivi sui quali vi siano carenze e insufficienze motivazionali, tali da rendere inattendibile la pronuncia impugnata, in rapporto alle circostanze riportate in ricorso, che e' quindi inammissibile anche per tale secondo profilo.

2.2. Altrettanto e' a dire per il secondo motivo di ricorso, censurando il ricorrente la scelta di terzi quali affidatari della figlia Ma., senza precisare le ragioni che avrebbero consentito di far vivere la minore con lui o con la moglie, entrambi ritenuti inidonei al compito genitoriale.

Emerge dalla sentenza impugnata che nessun rapporto il ricorrente ha instaurato con la bimba, nella fase in cui la stessa e' rimasta anche con la madre, tanto che egli stesso ha sollecitato al Tribunale per i minorenni l'affido della figlia alla vicina di casa Fr. Ma. che, a suo avviso, la accudiva adeguatamente, sul presupposto della sua inidoneita' e di quella della moglie malata a provvedervi. Lo stesso fatto dedotto in ricorso secondo il quale dalla testimoniale assunta emergerebbe la pretesa affettuosita' del padre per la figlia, per aver egli condotto la bimba a vaccinarsi, in esecuzione di obblighi la cui violazione e' anche sanzionata, evidenzia la pochezza e poverta' dei rapporti dell'uomo con la piccola Ma., gia' prima che la stessa fosse affidata agli zii materni, avendo egli avuto in tale periodo solo due incontri con lei.

Le pretese difficolta' d'incontro con la figlia, per le modalita' stabilite in sentenza di esecuzione del diritto di visita in consultorio o in presenza di familiari della madre, si sono riscontrate, secondo i giudici di merito per responsabilita' prevalente o esclusiva del ricorrente che non si e' recato agli incontri ed hanno determinato l'assoluta mancanza di rapporti del padre con la figlia minore. La malattia psichica della Lo. e la sostanziale assenza di rapporti con la bimba del padre hanno giustificato l'affidamento agli zii della minore, mancando figure genitoriali adatte a occuparsi di lei, ed essendo contrastante con l'interesse della piccola essere affidata alla madre o al padre ovvero ad entrambi in affido condiviso.

Nessuna errata interpretazione dell'articolo 155 c.c., e' denunciata nel ricorso che, anche in relazione a detta norma, richiama una serie di fatti accertati nel merito e ne chiede una diversa valutazione a questa Corte, cui e' precluso l'accertamento chiesto dal ricorrente; l'impugnazione per violazione di legge, per tale profilo, e' quindi inammissibile, cosi' come quello della denunciata carenza motivazionale, non indicandosi fatti decisivi non esaminati o di cui si sia omessa la valutazione, che possano dar luogo a una diversa soluzione per l'affido della minore e per le modalita' di esercizio del diritto di visita da parte del padre (sul corretto affidamento ad una istituzione, a causa della inidoneita' dei genitori, cfr. Cass. 8 maggio 2003 n. 6970).

Anche il secondo motivo di ricorso, sia per il profilo della violazione di legge che per quello delle insufficienze motivazionali, entrambi basati sulla sola valutazione dei fatti diversa da quella data dai giudici di merito, deve dichiararsi inammissibile, per essere precluso il riesame chiesto in questa sede con l'impugnazione ai giudici di legittimita'.

3. In conclusione, il ricorso e' complessivamente inammissibile e le spese di questa fase devono porsi a carico del ricorrente, nella misura che si liquida in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, che liquida in euro 1.700,00 (millesettecento/00), di cui euro 200,00 (duecento, 00) per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge.

INDICE
DELLA GUIDA IN Famiglia

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2589 UTENTI