L'ingiuria grave che, ai sensi dell'art. 801 cod. civ., legittima la revoca della donazione per ingratitudine del donatario, consiste in un qualsiasi atto o comportamento il quale leda in modo rilevante il patrimonio morale del donante

L'ingiuria grave che, ai sensi dell'art. 801 cod. civ., legittima la revoca della donazione per ingratitudine del donatario, consiste in un qualsiasi atto o comportamento il quale leda in modo rilevante il patrimonio morale del donante, e palesi per ciò solo un sentimento di avversione da parte del donatario. Nella specie la S.C., confermando la decisione di merito, ha ritenuto che integrasse gli estremi dell'ingiuria grave la condotta della moglie che aveva intrattenuto per lungo tempo una relazione extraconiugale con modalità oggettivamente irriguardose nei confronti del coniuge, sfociata nell'abbandono della famiglia nonostante la presenza di figli (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 28 maggio 2008, n. 14093).



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PA. SI. , elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato CLARA FISCHETTI, (studio avvocato JANARI), rappresentata e difesa dall'avvocato ARENA Sandro (avviso postale VIA DEI MILLE N. 243 - 98123 MESSINA), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

IN. AL. , elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato RINALDI SIMONA, rappresentato e difeso dall'avvocato BIONDO Carmelo, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 121/05 della Corte d'Appello di MESSINA del 13/01/04, depositata l'01/03/05;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 14/02/08 dal Consigliere Dott. Pasquale D'ASCOLA;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso visto l'articolo 375 c.p.c., per il rigetto del ricorso in epigrafe indicato perche' manifestamente infondato.

FATTO E DIRITTO

Il 29 aprile 1975 In.Al. , evocava in giudizio la moglie Pa.Si. , chiedendo che fosse disposta la revocazione delle donazioni indirette eseguite in suo favore, avendo intestato a nome di lei la comproprieta' di beni immobili acquistati con il proprio danaro. La convenuta resisteva e in via riconvenzionale chiedeva la divisione del patrimonio comune. Il tribunale di Messina il 19 ottobre 1990 respingeva la domanda, ma la Corte d'appello il 1 marzo 2005 riformava la prima sentenza e dichiarava la revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette. Pa.Si. ha proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi.

La causa e' stata avviata a decisione con il rito per i procedimenti in Camera di consiglio. Rinnovata la notifica nei suoi confronti, si e' costituito con controricorso.

Condividendo il parere del P.G., la Corte ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato.

Con il primo motivo, la Pa. lamenta che il giudice d'appello non abbia correttamente valutato le dichiarazioni testimoniali addotte per far risultare che ella aveva contribuito agli acquisti immobiliari grazie ai donativi e ai contributi regolarmente ricevuti dai genitori. Il motivo e' inammissibile. Per giurisprudenza costante del Supremo Collegio, quando nel ricorso per Cassazione e' denunziato vizio di motivazione per incongruita' o illogicita' della motivazione della sentenza impugnata per mancata o insufficiente od erronea valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t.u., ecc.) e' imprescindibile, al fine di consentire alla Corte di effettuare il richiesto controllo, anche in ordine alla relativa decisivita', che il ricorrente precisi - pure mediante integrale trascrizione delle medesime nel ricorso - le risultanze che asserisce decisive e insufficientemente o erroneamente valutate, in quanto per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione il controllo deve essere consentito sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non e' possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la S.C. accesso agli atti del giudizio di merito (Cass. 12984/06; 6679/06).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione della norma (articolo 342) che regola l'onere dell'appellante di specificare i motivi di impugnazione. Sostiene che la controparte non avrebbe censurato nell'atto di appello il mancato accoglimento da parte del tribunale della domanda di revocazione per ingratitudine delle donazioni, avendo lamentato solo la mancata ammissione della prova testimoniale e le risultanze della consulenza tecnica. Il rilievo, che introduce un preteso vizio in procedendo, da esaminare anche se non e' stato richiamato il n. 4 dell'articolo 360 c.p.c., (cfr. Cass. 26091/05) e per l'esame del quale e' consentito l'accesso agli atti (cfr. Cass. 16596/05), risulta privo di fondamento. Come dedotto in controricorso, l'atto di appello a pag. 8, sotto il numero 4, chiedeva infatti alla Corte messinese di "revocare la donazione indiretta del denaro per ingratitudine con ogni conseguente statuizione in ordine alla proprieta' degli immobili". La pronuncia resa sul punto era quindi conseguente a una specifica formulazione della domanda, a sostegno della quale i motivi di gravame si soffermavano sull'apparato probatorio che doveva sostenerne l'accoglimento.

Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 802 e 809 cod. civ.: secondo la ricorrente mancherebbe in atti "la prova rigorosa di fatti e circostanze che potessero integrare l'ingiuria grave e in particolare prove dell'asserito carattere ingiurioso della relazione extraconiugale".

Viene inoltre eccepito che il termine annuale per proporre la domanda di' revocazione delle donazioni era gia' decorso al momento della proposizione del giudizio.

Questo secondo profilo del motivo e' inammissibile perche' introduce per la prima volta in sede di legittimita' una questione di merito non dedotta nei precedenti gradi di giudizio. Nel silenzio della sentenza d'appello, parte ricorrente avrebbe dovuto, in ricorso, indicare in quale atto difensivo o verbale di causa aveva sollevato per la prima volta l'eccezione fondata sull'articolo 802 c.c..

Quanto al primo profilo, la censura, peraltro esposta alla stregua di una critica alla motivazione e non alla interpretazione delle norme applicate, non coglie nel segno.

Il giudice d'appello ha infatti ritenuto, in coerenza con la lettura che la giurisprudenza di legittimita' (richiamata con precisione) ha costantemente dato dell'istituto in esame, che l'ingiuria grave richiesta dall'art 801 quale presupposto della revocazione consiste in un comportamento con il quale si rechi all'onore ed al decoro del donante un'offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, si da rilevare un sentimento di avversione che manifesti tale ingratitudine verso colui che ha beneficato l'agente, che ripugna alla coscienza comune (Cass. n. 13632 del 05.11.2001; ma v. anche n. 7033 del 5.04.2005; n. 8165 del 28.08.1997; n. 5310 del 29.05.1998).

Ha poi ritenuto, con motivazione incensurabile in questa sede, in quanto esente da vizi logici o giuridici, che costituiva ingiuria grave non tanto l'infedelta' coniugale della ricorrente, la quale all'eta' di trentasei anni, gia' madre di tre figli, aveva intessuto una relazione con un ventitreenne, protrattasi clandestinamente per vari anni e sfociata nell'abbandono della famiglia per convivere con il nuovo compagno, quanto l'atteggiamento complessivamente adottato, menzognero e irriguardoso verso il marito, all'insaputa del quale la ricorrente si univa con l'amante nell'abitazione coniugale.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilita' e manifesta infondatezza del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 31,00 di cui euro 100,00 per spese e tremila per onorari.

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