L'ingiuria rivolta contro una suocera da diritto anche alla moglie a richiedere il risarcimento del danno

L'ingiuria rivolta contro una suocera da diritto anche alla moglie a richiedere il risarcimento del danno.
Difatti anche se gli epiteti e le volgari espressioni di disprezzo si riferiscono ad altro soggetto, quando sussiste uno stretto legame parentale fra la persona alla quale le espressioni offensive sono comunicate e quella destinataria delle offese, non vi e' dubbio che ne derivi una lesione del decoro della stessa interlocutrice. (Corte di Cassazione Sezione 5 Civile
Sentenza del 16 settembre 2009, n. 35874)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NARDI Domenico - Presidente

Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere

Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere

Dott. ROTELLA Mario - Consigliere

Dott. OLDI Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DE. BE. LU. , N. IL (OMESSO);

avverso la SENTENZA del 11/12/2008 TRIBUNALE di ROMA;

Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. PAOLO OLDI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vincenzo Geraci,

che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito, per la parte civile, l'Avv. Palermo Maria Luisa;

Udito il difensore Avv. Valenti Carlo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 11 dicembre 2008 il Tribunale di Roma in composizione monocratica, confermando la decisione assunta dal locale giudice di pace, ha riconosciuto De. Be.Lu. responsabile dei reati di ingiuria e lesione volontaria in danno della moglie Ca.Fe. Vi. La. ; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dal giudice di merito, il De. Be. aveva pronunciato le espressioni "bocchinara, puttana, stronza", ritenute offensive per la Ca. anche se riferite alla di lei madre; aveva poi colpito la persona offesa con una testata alla bocca.

Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a tre motivi.

Col primo motivo il ricorrente denuncia errata applicazione dell'articolo 120 c.p., per essersi ritenuta la Ca. legittimata a querelarsi sebbene le parole offensive fossero state rivolte alla madre della persona offesa, non presente al fatto.

Col secondo motivo lamenta la mancata applicazione dell'esimente della provocazione.

Col terzo motivo denuncia errata valutazione delle risultanze probatorie, con specifico riferimento alla deposizione del teste De. Be.Ja. , figlio delle parti.

In atti vi e' una memoria della parte civile, con cui si contrastano le argomentazioni del ricorrente.

Il ricorso e' inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

Manifestamente infondato e' il primo motivo. La legittimazione della Ca. a presentare querela nei confronti del De. Be. e' derivata dalla sua qualita' di persona offesa dal reato. Ed invero, per quanto gli epiteti e le volgari espressioni di disprezzo pronunciate dall'imputato nel rivolgersi alla Ca. si riferissero ad altro soggetto, e cioe' alla madre di costei, non vi e' dubbio che ne sia derivata una lesione del decoro della stessa interlocutrice: il che inevitabilmente accade quando sussiste uno stretto legame parentale fra la persona alla quale le espressioni offensive sono comunicate e quella destinataria delle offese, traducendosi tale condotta in una mancanza, nei confronti del percettore di tali espressioni, del rispetto che, quale componente della dignita' umana, e' dovuto a ciascuno dei consociati.

L'inammissibilita' del secondo motivo discende dal disposto dell'articolo 606 c.p.p., comma 3, in quanto la denunciata violazione dell'articolo 599 c.p., comma 2 non era stata dedotta con i motivi di appello.

Il terzo motivo esula dal novero di quelli consentiti nel giudizio di cassazione.

Infatti le censure con esso elevate, dietro l'apparente denuncia di vizi della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito - non consentito in sede di legittimita' - attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.

La Corte territoriale ha dato pienamente conto delle ragioni che l'hanno indotta a prestar fede alla versione dei fatti fornita dalla Ca. ; a tal fine ha considerato che la veridicita' della sua narrazione ha trovato conferma non soltanto nella prova documentale costituita dalla certificazione medica, ma anche nel fatto stesso che la persona offesa si sia immediatamente recata dai carabinieri per denunciare il fatto; e la stessa deposizione testimoniale del figlio Jacopo, nella quale quel giudice ha pur colto un tentativo di mettere in dubbio la volontarieta' della lesione per non colpevolizzare il padre, ha tuttavia confermato a suo avviso l'obbiettivita' del gesto violento compiuto dal De. Be. , rendendo vieppiu' credibile l'assunto della persona offesa, che gia' altre volte era stata colpita dal marito (ancora per ammissione del figlio).

Della linea argomentativa cosi' sviluppata il ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialita', che emerga ictu oculi dal testo stesso del provvedimento; mentre il suo tentativo di accreditare una diversa lettura delle deposizioni testimoniali si risolve nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito: il che non puo' trovare spazio nel giudizio di cassazione.

Alla declaratoria di inammissibilita' del ricorso conseguono le statuizioni di cui all'articolo 616 c.p.p..

Spetta alla parte civile, che e' comparsa in udienza e ha presentato le conclusioni scritte, la rifusione delle spese di difesa sostenute nel presente giudizio di legittimita'; la relativa liquidazione e' effettuata in euro 2.200,00, comprensivi di onorari, da maggiorarsi in ragione degli accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende, nonche' alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.200,00, comprensivi di onorari, oltre accessori come per legge.



INDICE
DELLA GUIDA IN Famiglia

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 747 UTENTI