L'inosservanza di frequentare la scuola media superiore non configura reato

L'inosservanza di frequentare la scuola media superiore non configura la contravvenzione di cui all'art. 731 c.p., in quanto all'estensione dell'obbligo scolastico oltre la scuola media (art. 2, lett. c, L. 28/3/2003 n. 53) non è seguita l'introduzione di una sanzione penale in caso di sua violazione. Per cui l'estensione della norma sanzionatoria si risolverebbe in un'inammissibile interpretazione analogica in malam partem. (Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 17 maggio 2012, n. 18927)

Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 17 maggio 2012, n. 18927



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente

Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

- (OMISSIS), nata a (OMISSIS);

- (OMISSIS), nata a (OMISSIS);

- (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

- (OMISSIS), nata a (OMISSIS);

- (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

- (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

- (OMISSIS), nata a (OMISSIS);

- (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

- (OMISSIS), nata a (OMISSIS);

- (OMISSIS), nata a (OMISSIS);

- (OMISSIS), nata a (OMISSIS);

- (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

- (OMISSIS), nata a (OMISSIS);

- (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del Giudice di pace di Palmi in data 25.03.2011 che li ha condannati alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'articolo 731 cod. pen.;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG Dott. SPINACI Sante, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato.

RITENUTO IN FATTO

1 - Con sentenza 25.03.2011 il Giudice di pace di Palmi condannava (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) alla pena dell'ammenda quali colpevoli del reato di cui all'articolo 731 cod. pen. per avere, quali genitori esercenti la potesta' genitoriale sui propri figli, omesso senza giustificato motivo di far loro impartire l'istruzione media superiore obbligatoria per gli anni scolastici (OMISSIS) almeno fino al compimento degli anni 16 ai sensi del decreto 22 agosto 2007, n. 139 e della Legge 28 marzo 2003, articolo 2, lettera c).

2 - Proponevano ricorso per cassazione gli imputati denunciando violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilita'.

L'articolo 731 cod. pen. integrato dalla Legge n. 1859 del 1962, articolo 8 punisce i genitori che ingiustificatamente omettano di far impartire ai figli l'istruzione scolastica obbligatoria fino alla scuola media, mentre non e' penalmente sanzionata l'inosservanza dell'obbligo di estendere l'istruzione obbligatoria per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (gia' scuola elementare) o comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta' come previsto dalla Legge n. 53 del 2003, articolo 2.

Censuravano i ricorrenti anche la mancata specifica valutazione di ciascuna posizione processuale e l'eccessivita' della pena chiedendo l'annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3 - Il ricorso e' fondato.

L'articolo 731 c.p. punisce con l'ammenda fino a euro 30 chiunque, rivestito di autorita' o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l'istruzione elementare.

La Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, articolo 8 ha esteso l'obbligo scolastico fino al conseguimento del diploma di licenza di scuola media (scuola secondaria di primo grado) o al compimento del quindicesimo anno di eta' se il minore dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico (comma 2); inoltre ha disposto che per i casi di inadempienza all'obbligo si applicano "le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempimenti all'obbligo della istruzione elementare" (comma 3).

Il rinvio alle sanzioni vigenti deve intendersi riferito al predetto articolo 731 cod. pen..

Per effetto del combinato disposto della Legge n. 1859 del 1962, articolo 8 e dell'articolo 731 c.p., chiunque, investito di autorita' o di potere di vigilanza sopra un minore, omette di impartirgli o di fargli impartire la istruzione sino al conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado, ovvero sino al compimento del quindicesimo anno quando il minore abbia osservato per almeno otto anni l'obbligo scolastico, e' punito con l'ammenda fino a trenta euro.

4 - In seguito, la Legge 28 marzo 2003, n. 53, articolo 2, comma 1, lettera c) (delega al Governo per la definizione delle norme generali sulla istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione di formazione professionale) e il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, articolo 1, comma 3, (definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma della Legge 28 marzo 2003, n. 53, articolo 2, comma 1, lettera c)) hanno ulteriormente esteso l'obbligo scolastico per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (gia' scuola elementare) o comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'.

Ma tali norme non hanno previsto l'applicazione delle sanzioni vigenti per l'inadempienza al nuovo obbligo scolastico.

Percio', anche dopo la riforma scolastica del 2003, resta penalmente sanzionata solo l'inadempienza all'obbligo scolastico sino alla licenza di scuola media (o scuola secondaria di primo grado) Sezione 3, n. 22037 del 14/04/2010 Ud. (dep. 10/06/2010) Rv. 247630: "L'inosservanza dell'obbligo di frequentare la scuola media superiore non configura la contravvenzione di cui all'articolo 731 cod. pen., in quanto all'estensione dell'obbligo scolastico oltre la scuola media (Legge 28 marzo 2003, n. 53, articolo 2, lettera c)) non e' seguita l'introduzione di una sanzione penale in caso di sua violazione. (In motivazione la Corte ha precisato che l'estensione della norma sanzionatoria dell'articolo 731 cod. pen. a detta ipotesi si risolverebbe in un'inammissibile interpretazione analogica "in malam partem")".

La sentenza impugnata, viziata anche dalla mancata presa in esame della posizione di ciascun imputato, non si e' attenuta ai sopraindicati principi, sicche' deve essere annullata senza rinvio perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato.

 

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