L’interdizione e l’inabilitazione debbono essere disposte solo nell’ipotesi in cui l’amministrazione di sostegno sia inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario

Le misure dell'interdizione e dell'inabilitazione sono divenute un rimedio residuale, limitato ai casi in cui l'amministrazione di sostegno, strumento di protezione a carattere generale delle persone non in grado di provvedere ai propri interessi, siano «inidonee a realizzare la piena tutela del beneficiario». (Tribunale di Bari Sezione 1 civile, Sentenza 12.02.2007, n. 393)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ercole Dini Ciacci - Presidente

Dott. Filippo Labellarte - Giudice rel.

Dott. Rosa Pasculli - Giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7948 dell'anno 2005 tra:

Sa.Or., in qualità di tutore di Ca.Gi., elettivamente domiciliato in Ba. presso lo studio dell'avv. A.Cr., rappresentato e difeso dall'avv. Ge.Va.

RICORRENTE

E Ca.Gi., nato il (...) a Gi.De.Co. (Ba.), res. a Tu. alla via D.Re., (...)

INTERDETTO

e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica di Bari.

OGGETTO: REVOCA INTERDIZIONE

All'udienza del 26/1/2007 la causa era riservata per la decisione, sulle seguenti conclusioni delle parti.

Per il ricorrente: "l'avv. Va. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento, con rinunzia ai termini"; per il Pubblico Ministero: "Voglia il Tribunale emettere declaratoria di revoca dell'interdizione nei confronti di Ca.Gi., con ogni consequenziale provvedimento di legge".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 27/7/2005, Sa.Or., tutore dell'interdetto Ca.Gi., chiedeva la revoca dell'interdizione dichiarata nei confronti del predetto, perché affetto da "schizofrenia paranoidea", con sentenza del 10/12/1996 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a conclusione del procedimento n. 2711/1995 R.G.A.N.C., di quel Tribunale, su istanza del P.M.; in via gradata, chiedeva dichiararsi l'inabilitazione del Ca..Il Presidente di questo Tribunale ordinava gli altri adempimenti di legge.

Il Giudice Istruttore quindi, presente il Pubblico Ministero, espletava l'esame dell'interdetto, e disponeva, con ordinanza del 27/11/2005, C.T.U. psichiatrica sulla persona dell'interdetto.

Espletato ritualmente detto mezzo istruttorio, e precisate all'udienza del 26/1/2007 le conclusioni come in epigrafe, la causa passava infine in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che il ricorso del tutore deve essere accolto limitatamente alla domanda di revoca dell'interdizione e che, per converso, deve essere rigettato con riguardo alla domanda subordinata di pronuncia di sentenza di inabilitazione, ravvisandosi gli estremi per trasmettere gli atti al Giudice tutelare competente, ai finì della valutazione della nomina di un'amministratore di sostegno.

Il ricorrente ha evidenziato che il Ca., dopo il ricovero presso la Comunità Terapeutico Riabilitativa "Ap.", con sede in Tu., di cui il medesimo ricorrente è coordinatore, ha mostrato sensibili miglioramenti sul piano psichico e comportamentale, tanto che il Ca., sottoposto a visita da personale medico del Dipartimento di Salute Mentale della A.U.S.L. BA/5, con certificazione in data 2/2/2005, è stato ritenuto affetto da un declino cognitivo di grado lieve, essendosi mostrato: "... curato nell'aspetto, facies espressiva, disponibile al dialogo, collaborativo, orientato nel tempo e nello spazio" e non essendo emerse "gravi turbe gnostiche, fasiche e prassiche... ".

Nel merito, rileva il Collegio che, dall'esame giudiziale del Ca., compiuto, nel presente procedimento dal G. I., nonché dagli esiti della C.T.U., sono emersi sicuri elementi che fanno ritenere che vi siano i presupposti per revocare l'interdizione, che difettino quelli per dichiarare l'inabilitazione del Ca., e che, invece, è necessaria l'adozione di altra misura protettiva (amministrazione di sostegno).

Infatti, il Ca., ha, sì, risposto esattamente e compiutamente a tutte le domande che gli sono state rivolte, e si è mostrato perfettamente orientato nel tempo e nello spazio, ma residuano, in capo a costui, profili patologici che meritano l'adozione della misura protettiva testé indicata.

Infatti, il C.T.U., dopo avere esaminato l'interdetto ed averlo sottoposto a specifici test ha così concluso: "... Pur essendo confermata la diagnosi di psicosi paranoidea, attualmente appaiono molto contenute le manifestazioni essenziali di tipo paranoide, ovvero la presenza di rilevanti deliri o allucinazioni.

Si può quindi affermare che, se il Sig. Ca. continua ad essere seguito con controllo farmacologico e colloqui psiclogici periodici, all'interno di una comunità riabilitativa, è in grado di garantirsi una sufficiente autonomia e capacità di provvedere ai suoi interessi e bisogni.

La richiesta di indipendenza dal tutoraggio assume più un bisogno psicologico per il Sig. Ca., visto che lo è già un dato di fatto.

Al momento, quindi, non si ravvisa la necessità di un tutore.

Non si esclude che, in età più avanzata, soprattutto in virtù del fatto che la comunità riabilitativa non può in genere occuparsi di soggetti anziani, cambiando le condizioni contestuali si possa ravvisare la necessità di un amministratore di sostegno, in alternativa di una sua accoglienza in comunità con caratteristiche similari.

Si consiglia pertanto di rivedere la situazione allorquando dovesse terminare il ciclo di progetti riabilitativi di anno in anno assegnabili... ".

Pertanto, secondo il C.T.U., la ritenuta assenza dei presupposti per mantenere la misura protettiva in atto, e per disporre altre forme di tutela, è subordinata alla circostanza che il Ca. continui a seguire il percorso riabilitativo in atto, e continui ad essere seguito e controllato, sia farmacologicamente, sia terapeuticamente, salva una nuova valutazione del quadro psico - patologico nel futuro.

Ma è del tutto evidente che, ove venisse revocata l'interdizione, senza l'adozione di altre misure protettive alternative, il Ca. resterebbe in balìa di sé stesso, potendo lasciare la comunità ove attualmente vive, pur avendo evidenti necessità di una misura protettiva.

Ritiene, quindi, il Collegio che il ricorso del tutore debba essere accolto con riguardo alla revoca dell'interdizione, che debba essere respinto con riguardo alla domanda di inabilitazione e che, per quel che si è detto, debbano trasmettersi agli atti al Giudice Cautelare, per l'eventuale nomina di un'amministratore di sostegno.

Va, invero, premesso che l'obiettivo dichiarato della legge n. 6/2004 in tema di amministrazione di sostegno, è quello di "tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente", con la possibilità di disporre di uno strumento flessibile e perfettamente adattabile caso per caso dal Giudice tutelare, in ragione delle sempre varie e mutevoli esigenze di protezione dell'infermo (artt. 405 c.c. e 409 c.c.).

Orbene, in base al quadro normativo vigente a seguito dell'intervento novellatore, sembra doversi concludere che la nuova misura dell'amministrazione di sostegno costituisca strumento ordinario di protezione per la tutela dei soggetti deboli (in tal senso le prime pronunce giurisprudenziali, cfr. Trib. Messina, 14/9/2004, reperibile in DeG on line, 13/10/2004, nonché Trib. Modena, II sez., 15/11/2004, reperibile in Al., all'URL www. (...)); invero, stante la nuova normativa l'interdizione non "deve" (così l'art. 414 c.c. vecchio testo) più essere pronunciata nei confronti della persona inferma di mente, poiché tale pronuncia va adottata dal giudice solo "quando ciò è necessario per assicurare l'adeguata protezione" dell'infermo di mente (art. 414 c.c., nel testo novellato).

Da tanto deriva che le misura dell'interdizione è divenuta un rimedio meramente residuale, limitato ai casi in cui l'amministrazione di sostegno, strumento di protezione a carattere generale delle persone non in grado di provvedere ai propri interessi, sia "inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario" (art. 413, 4° comma, c.c. che limita a tali casi la dichiarazione da parte del G.T. di cessazione dell'amministrazione informando, se del caso, il P.M. per il promovimento dell'inabilitazione o dell'interdizione).

Da quanto sin qui esposto, si evince come analogo ragionamento debba riproporsi con riferimento al rapporto tra amministrazione di sostegno e inabilitazione (così Trib. Modena cit., nonché Trib. Palmi, ufficio del Giudice tutelare, 24.05.2004, reperibile in Al. all'URL (...)) e la più gran parte della dottrina in materia, i cui autori non possono essere citati, stante il divieto di cui all'art. 118, 3° comma, disp. att. c.p.c.).

Rileva, invero, il Collegio che l'art. 429 c.c., così come modificato dall'art. 10 della legge n. 6 del 2004, all'ultimo comma, stabilisce che, se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione, appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministrazione di sostegno, il Tribunale, di ufficio, o su istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare.

Tanto premesso, nel caso di specie il C.T.U., come si è visto, nella sua puntuale e condivisa relazione, ha evidenziato che il Ca. (il quale, per circa tre anni e mezzo, e fino al dicembre 1996, ha scontato la misura di sicurezza dell'internamento presso l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa, dopo essere stato prosciolto per infermità totale di mente, per il reato di lesioni), ha, comunque, necessità di una idonea misura protettiva, che ritiene il Collegio possa essere quella dell'amministrazione di sostegno.

Quanto alle spese processuali, esse possono essere integralmente compensate.

Analoga sorte devono seguire le spese di C.T.U., già liquidate in corso di causa dal G.I., che vanno poste definitivamente a carico dell'interdetto.

P.Q.M.

Il Tribunale, letti gli artt. 423, 429, 430 c.c., 712 e ss. c.p.c.; 720 c.p.c., definitivamente pronunciando sulle domande proposte, nel giudizio iscritto al n. 7948/2005 R.G.A.C., da Sa.Or., tutore dell'interdetto Ca.Gi., nei confronti del Ca., così provvede:

- 1) Accoglie la domanda di revoca dell'interdizione, e, per l'effetto, revoca l'interdizione, pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 2735 del 10/12/1996, depositata il 17/12/1996, nei confronti di Ca.Gi., in premessa generalizzato, ed ordina l'annotazione della presente sentenza a cura del Cancelliere nell'apposito registro e la comunicazione entro dieci giorni al Giudice Tutelare, all'Archivio Notarile, al Consiglio Notarile e all'Ufficio dello Stato Civile di Gi.De.Co. per le annotazioni in margine all'atto di nascita;

- 2) Rigetta la domanda di pronuncia di sentenza di inabilitazione, proposta da Sa.Or., tutore dell'interdetto Ca.Gi., nei confronti del Ca., generalizzato ut supra;

- 3) Dispone trasmettersi gli atti del presente procedimento al Giudice Tutelare presso la Sezione Distaccata di Putignano di questo Tribunale;

- 4) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali sostenute;

- 5) Pone definitivamente a carico dell'interdetto Ca.Gi. le spese di C.T.U., già liquidate in corso di causa, con decreto del G. I. del 14/6/2006.

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