La condizione, apposta a una disposizione testamentaria, che subordini l'efficacia della stessa alla circostanza che l'istituito contragga matrimonio è nulla

La condizione, apposta a una disposizione testamentaria, che subordini l'efficacia della stessa alla circostanza che l'istituito contragga matrimonio, è ricompresa nella previsione dell'articolo 634 del Cc, in quanto contraria all'esplicazione della libertà matrimoniale, fornita di copertura costituzionale attraverso gli articoli 2 e 29 della Costituzione. Pertanto, essa si considera non apposta, salvo che risulti che abbia rappresentato il solo motivo a indurre il testatore a disporre, ipotesi nella quale rende nulla la disposizione testamentaria. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 15 aprile 2009, n. 8941)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente

Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere

Dott. ODDO Massimo - Consigliere

Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LO. BI. , elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 16, presso le studio dell'avvocato ANDREUCCI ALBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAMPOPIANO GIANCARLO;

- ricorrente -

contro

LO. AN. , BR. MA. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 24, presso lo studio dell'avvocato SCAVUZZO GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZANCHI TULLIO;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1696/2003 della CORTE D'APPELLO di FAENZE, depositata il 21/10/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 2 3/10/2008 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l'Avvocato PALERMO Gianfranco, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato SCAVUZZO Giuseppe, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con atto di citazione notificato il 19 maggio 1999, Lo. Bi. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Siena la sorella Lo.An. ed il figlio di costei, Br.Ma. , esponendo che il (OMESSO) era deceduto il padre, Lo. Fe. , dopo aver disposto delle proprie sostanze con testamento olografo del (OMESSO), con il quale aveva attribuito, a titolo di prelegato, allo stesso Lo.Bi. un appartamento con annesso garage in (OMESSO), alla via (OMESSO), ed alla figlia An. Lo. un appartamento in (OMESSO), nominando, nel resto, eredi universali entrambi i figli, ed assegnando un legato di non rilevante entita' al nipote Br. Ma. .

Il testamento, tuttavia, disponeva anche nel modo seguente: "Qualora al momento dell'apertura della mia successione mio figlio Lo. Bi. non si sara' risposato, ad esso lascio, in sostituzione della legittima a lui spettante per legge, l'usufrutto generale vitalizio della suddetta casa di via (OMESSO), nonche' di tutti gli altri miei beni ad eccezione della casa di (OMESSO), come sopra attribuita a mia figlia Lo. An. , alla quale sara' devoluta anche la nuda proprieta' degli altri beni, in considerazione del fatto che essa e' madre di due figli".

Cio' premesso, Lo.Bi. chiese dichiararsi come non apposta detta condizione, e comunque nulla la relativa disposizione, e dichiararsi valida solo la prima parte del testamento in cui l'eredita' veniva attribuita ad entrambi i figli in parti uguali, con la sola specificazione dei due prelegati relativi ai due immobili sopra menzionati. Dedusse, a tal fine, l'attore che la condizione di cui si tratta era per un verso impossibile, non sussistendo, all'epoca dell'apertura della successione, le condizioni di diritto perche' egli, ancora vincolato dal precedente matrimonio, seppure in fase di separazione, potesse contrarre un nuovo vincolo coniugale; per l'altro, illecita, per riferimento estensivo all'articolo 636 c.c. traducendosi la predetta condizione, attraverso la previsione di un trattamento piu' favorevole, in una inammissibile pressione sulla volonta' dell'erede.

Con sentenza del 30 novembre 2001, il Tribunale adito accolse la domanda, dichiarando la nullita' della disposizione testamentaria sottoposta alla riferita condizione, dichiarando, conseguentemente, quest'ultimo succeduto nella piena proprieta' dell'immobile sito in (OMESSO).

2. - Avverso la predetta sentenza Lo.An. e Br. Ma. interposero gravame, che fu accolto dalla Corte d'appello di Firenze con sentenza depositata il 21 ottobre 2003. Il giudice di secondo grado dichiaro' possibile e lecita la condizione apposta nel testamento di Lo.Fe. , condannando Lo. Bi. al pagamento delle spese del giudizio. Secondo la Corte di merito, era anzitutto da escludere la configurabilita' nella fattispecie di una condizione impossibile, sostenuta dal primo giudice sulla base del rilievo che, essendo il testatore deceduto prima di quando supponesse, non era ancora maturato il tempo per lo scioglimento del matrimonio di Lo. Bi. . Al riguardo, osservo' la Corte che la disposizione di cui all'articolo 634 c.c., comma 2, relativa agli effetti della condizione impossibile apposta ad un testamento, si riferisce alla ipotesi di impossibilita' originaria, ossia coeva alla redazione del testamento, e non a quella della impossibilita' sopravvenuta. Nella specie, Lo.Fe. , la cui eta', all'atto della redazione della scheda testamentaria, non era particolarmente avanzata, aveva ragionevolmente ritenuto realizzabile la eventualita' che il figlio Lo. Bi. contraesse un nuovo matrimonio in epoca precedente il suo decesso. Quanto alla deduzione relativa alla illiceita' della condizione, essa si fondava su di un presupposto erroneo, e cioe' sul convincimento che lo scopo cui il testatore aveva adattato le sue ultime volonta' fosse quello di costringere il figlio a risposarsi, laddove la lettura del testamento non autorizzava, secondo il giudice di secondo grado, tale congettura, ma lasciava solo trasparire la volonta' del testatore, forse condivisibile sul piano umano, di fare in modo che il suo patrimonio rimanesse in famiglia, senza nessun intento di servirsi della disuguaglianza fra le due soluzioni alternative come indebito strumento di pressione sulla liberta' del chiamato di decidere in ordine ad un suo nuovo matrimonio.

Ne', secondo la Corte territoriale, la ratio iuris dell'articolo 636 c.c. ne autorizzerebbe l'applicazione all'ipotesi inversa a quella del divieto di nozze.

3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre Lo.Bi. sulla base di due motivi, illustrati anche da successiva memoria.

Resistono con controricorso Lo.An. e Br. Ma. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con la prima censura, si deduce la illogicita' ed arbitrarieta' della motivazione della sentenza impugnata in ordine ad un punto decisivo della controversia, concernente la ricognizione della volonta' del de cuius nel dettare, in alternativa, disposizioni testamentarie sottoposte a condizione sospensiva secondo la quale la devoluzione a titolo di coerede universale avrebbe avuto effetto in favore di Lo.Bi. se questi al momento dell'apertura della successione fosse risultato coniugato per la seconda volta, mentre, in caso contrario, allo stesso sarebbe spettato solo l'usufrutto su di una parte dell'asse ereditario. Tale ricognizione - da ricollegare necessariamente al principio della illiceita' di una volonta' testamentaria che, imponendo un determinato comportamento al chiamato, ne limiti la liberta' di autodeterminazione - sarebbe stata, nella specie, viziata da una serie di errori di prospettiva. Anzitutto, la Corte di merito avrebbe ravvisato la entita' ed il peso della condizione imposta dal testatore al figlio unicamente nell'essere lo stesso, al tempo dell'apertura della successione, coniugato, anziche' in quella, ben piu' gravosa ed invasiva della sfera dei suoi sentimenti, dell'essere egli vincolato da coniugio con altra donna, diversa dalla prima moglie: condizione che avrebbe implicato la preclusione di ogni possibilita' di riconciliazione con quest'ultima.

Un secondo errore di valutazione della volonta' testamentaria viene ravvisato nella circostanza che la decisione impugnata avrebbe ritenuto la liceita' della condizione in esame sulla base di considerazioni del tutto gratuite, sfornite di elementi probatori, tanto da essere definite nella stessa sentenza "congetture", quale quella secondo la quale l'attuale ricorrente, se celibe, avrebbe potuto tenere "una condotta dissipatrice del patrimonio", ovvero l'adombrato rischio che egli "pur di non favorire la sorella, e la sua discendenza, destinasse a terzi la sua roba".

2. - Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 634 e 636 c.c. in relazione all'articolo 2 Cost., all'articolo 3 Cost., comma 1, e all'articolo 42 Cost., comma 4. Avrebbe errato la Corte territoriale nel dirigere la propria attenzione sul valore precettivo dell'articolo 636 c.c., senza esaminare la controversia alla luce dell'articolo 634 c.c., e, cosi', disconoscendo i rilievi della dottrina sulla ricomprensione della fattispecie di illiceita' enunciata dal primo all'interno della categoria gia' fissata dal secondo, che, con una piu' ampia prospettiva, considera non apposte alle disposizioni testamentarie le condizioni che siano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume. Sulla base di tale erronea prospettiva, la Corte aveva poi affermato - facendo leva sulla lettera della richiamata disposizione dell'articolo 636 c.c. - che la illiceita' della condizione volta ad impedire il matrimonio del chiamato all'eredita' non si propaga anche alla condizione, di segno opposto, diretta a favorirlo. In tal modo, il giudice di secondo grado avrebbe indebitamente omesso l'esame del punto focale della controversia, da ravvisare nella questione se la liberta' dispositiva del testatore si' fosse sviluppata in modo anomalo sino a superare il limite del rispetto dovuto alle liberta' fondamentali dell'attuale ricorrente.

3.1. - Le censure, da esaminare congiuntamente siccome strettamente collegate sul piano logico - giuridico, sono fondate nei termini che seguono.

3.2. - Costituisce principio fondamentale del nostro ordinamento la piena liberta' del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte: liberta' salvaguardata dalla legge con regole particolarmente rigorose sia quanto al profilo della spontaneita' della determinazione del contenuto e dei destinatari (con il limite dettato dalle regole della successione necessaria) delle disposizioni testamentarie, sia con riguardo alla apponibilita' alle stesse di una condizione, sospensiva o risolutiva.

Sotto quest'ultimo profilo, con riguardo al quale la liberta' testamentaria trova un limite nelle ipotesi di illiceita' ed impossibilita' della condizione apposta, le disposizioni specifiche dettate per il testamento si sostanziano - a prescindere da alcune ipotesi speciali sulle quali si tornera' di qui a poco - nel rispetto della c.d. regola sabiniana, in base alla quale la condizione impossibile o contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, si considera come non apposta, operando il favor testamenti (articolo 634 c.c.), salvo che essa sia stata il motivo unico della disposizione, cui, in siffatta ipotesi, si comunica la nullita' della condizione (articolo 626 c.c.).

La regola da ultimo richiamata, secondo la quale la nullita' della condizione si estende alla disposizione testamentaria, trova, altresi', applicazione nel caso della condizione di reciprocita' (articolo 635 c.c.), configurabile allorche' il testatore subordini la propria disposizione alla condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'istituito.

E', codesta, una delle figure speciali - cui si e' teste' fatto riferimento - previste dal c.c. in tema di condizioni apposte al testamento. Un'altra e' quella, contemplata dal successivo articolo 636 c.c., del divieto di prime o di nuove nozze: condizione, codesta, illecita, che, pero', non travolge la disposizione testamentaria (vitiatur sed non vitiat).

3.3. - La giurisprudenza di legittimita' - al pari della dottrina tradizionale -, nell'intento di salvaguardare nella maggiore misura possibile la volonta' del testatore, ha fornito una interpretazione restrittiva dell'articolo 636 c.c., comma 1, secondo la quale la condizione che ponga all'istituito un divieto assoluto di nozze e' illecita, chiarendo che la citata disposizione codicistica ha lo scopo di tutelare la liberta' di contrarre matrimonio della persona, e non e' quindi violata nei casi in cui la condizione non sia dettata dal fine di impedire le nozze, ma preveda per l'istituito un trattamento piu' favorevole in caso di mancato matrimonio, e, senza per cio' influire sulle relative decisioni, abbia di mira di provvedere, nel modo piu' adeguato, alle esigenze dell'istituito, connesse ad una scelta di vita che lo privi degli aiuti materiali e morali di cui avrebbe potuto godere con il matrimonio (Cass., sent. n. 2122 del 1992).

Nella medesima prospettiva, e' stata considerata lecita la condizione che lasci un ampio margine di scelta all'istituito, in modo da non porre a suo carico una limitazione psichica intollerabile, e si e' esclusa tale intollerabilita' nella ipotesi della condizione, apposta dal testatore alle attribuzioni fatte all'erede, di non contrarre matrimonio con persona determinata, o quella di contrarre matrimonio (v. Cass., sent. n. 150 del 1985), ovvero di contrario con persona appartenente alla stessa classe sociale dell'istituito (v. Cass., sent. n. 102 del 1986).

3.4. - In particolare, quanto alla condizione di contrarre matrimonio - che e' oggetto della questione sottoposta all'odierno esame -, si e' fatto riferimento, a conforto della ricordata soluzione, oltre che all'argomento, di carattere puramente letterale, secondo il quale l'articolo 636 c.c. dichiara illecite le sole condizioni impeditive del matrimonio, all'analogia con l'articolo 785 c.c., comma 1, secondo il quale "la donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri in favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finche' non segua il matrimonio".

Tuttavia, quanto a quest'ultimo argomento, deve escludersi l'assimilabilita' delle due fattispecie in esame, riferendosi la donazione obnuziale ad un determinato futuro matrimonio con riguardo al quale sono individuabili dall'atto entrambi gli sposi (v. Cass., sent. n. 2874 del 1968), ed avendo essa, sostanzialmente, e generalmente, l'effetto di assecondare una scelta gia' operata.

Sul piano letterale, va, poi, rilevato che, se il divieto di cui all'articolo 636 c.c. trova fondamento nel particolare favore del legislatore del 1942 per il matrimonio, la questione della liceita' delle clausole limitative delle liberta' dell'istituito va rivisitata alla luce del riconoscimento, ad opera delle sopravvenute disposizioni costituzionali, dei fondamentali diritti di liberta'.

3.5. Al riguardo, il Collegio ritiene di dover affermare la illiceita' della condizione di contrarre matrimonio, pur nella attenta considerazione dei citati, risalenti precedenti di questa Corte, alla stregua non gia' di una lettura estensiva della disposizione dell'articolo 636 c.c., comma 1, quanto, piuttosto, della disposizione dell'articolo 634 c.c., risultando la condizione di cui si tratta in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, in quanto limitativa della liberta' dell'individuo in merito alle fondamentali scelte di vita, in cui si esplica la sua personalita' ai sensi dell'articolo 2 Cost..

Non e', invero, revocabile in dubbio la diretta efficacia delle norme costituzionali concernenti i diritti fondamentali della persona, oltre che nei confronti dei pubblici poteri, anche nei rapporti tra privati: deve, pertanto, escludersi che ad essa possa essere sottratto, in virtu' del principio della salvaguardia della liberta' testamentaria, il plesso della disciplina codicistica delle successioni mortis causa. Cio' posto, va sottolineato che il diritto di contrarre matrimonio, che discende direttamente, oltre che dal citato articolo 2 Cost., anche dall'articolo 29 Cost., e' espressamente enunciato nell'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e nell'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, resa esecutiva in Italia con la Legge 4 agosto 1955, n. 848 (ed, oggi, anche dall'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000).

Il vincolo matrimoniale e', e deve rimanere, frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e alle sue fondamentali istanze, e, pertanto, esso si sottrae ad ogni forma di condizionamento, anche indiretto (Corte costituzionale, sent. n. 1 del 1992; sentt. n. 450 del 1991 e n. 189 del 1991).

Nei confronti del matrimonio, dunque, non deve sfavorevolmente incidere alcunche' di estraneo, al di fuori di quelle sole regole, anche limitative, proprie dell'istituto.

Ne' vale opporre il rilievo secondo cui la condizione testamentaria non sarebbe idonea a ledere la liberta' personale dell'istituito, che rimarrebbe arbitro delle scelte fondamentali della propria vita, cui potrebbe, al piu', conseguire la mancata attribuzione patrimoniale. Invero, la pur indiretta coartazione della volonta' reca, di per se', vulnus alla dignita' dell'individuo, nella misura in cui l'alternativa di fronte alla quale lo colloca la apposizione, da parte del testatore, della condizione testamentaria possa indurlo, con la prospettiva di un vantaggio economico, ad una opzione che limita la libera esplicazione della sua personalita'.

Deve, in conclusione, affermarsi il seguente principio di diritto: "La condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini la efficacia della stessa alla circostanza che l'istituito contragga matrimonio, e' ricompresa nella previsione dell'articolo 634 c.c., in quanto contraria alla esplicazione della liberta' matrimoniale, fornita di copertura costituzionale attraverso gli articoli 2 e 29 Cost. Pertanto, essa si considera non apposta, salvo che risulti che abbia rappresentato il solo motivo ad indurre il testatore a disporre, ipotesi nella quale rende nulla la disposizione testamentaria".

4. - Alla stregua del sopra enunciato principio, che, sul piano dei valori costituzionali, si riconnette all'istituto del matrimonio quale frutto di una libera scelta autoresponsabile, il ricorso merita accoglimento. La sentenza impugnata, che non si e' attenuta a detto principio di diritto, deve essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo' essere decisa nel merito, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell'appello.

Nella peculiarita' e complessita' della questione, che ha visto su posizioni contrapposte il giudice di primo e quello di secondo grado, si ravvisano i giusti motivi per la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello. Dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.

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