La decisione di rifiutare la prova ematologica, posto in correlazione con le dichiarazioni della donna, può legittimare il riconoscimento della paternità. Anche se manca il riscontro relativo ai rapporti sessuali.

Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile quale argomento di prova su cui fondare la decisione relativa alla paternità naturale, e ciò pur in assenza di prove relative a rapporti sessuali tra le parti. Infatti, è proprio la carenza di elementi certi relativi alla natura dei rapporti intercorsi e all'eventuale concepimento ad ingenerare la necessità di desumere altrove argomenti di prova, e dunque anche dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 19 novembre 2012, n. 20235



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25754/2011 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella qualita' di genitore del minore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 131/2011 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 07/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/2012 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Il ricorrente, (OMISSIS), chiede la cassazione della sentenza depositata il 7 giugno 2011 con la quale la Corte d'appello di Trento ha rigettato il gravame dallo stesso proposto nei confronti della decisione del Tribunale per i minorenni di Trento che, su richiesta di (OMISSIS), lo aveva dichiarato padre naturale di (OMISSIS), il bimbo da lei partorito il (OMISSIS).

Ha ritenuto la Corte di merito che correttamente il giudice di primo grado aveva interpretato il rifiuto del (OMISSIS) di sottoporsi all'esame del DNA come elemento a sostegno della fondatezza delle ragioni della donna, in presenza, tra l'altro, dei riscontri probatori offerti dalla (OMISSIS) in ordine alla pregressa intimita' con l'attuale ricorrente, il quale, invece, aveva negato perfino di conoscerla, venendo smentito dalla documentazione versata in atti dalla donna (tabulati telefonici, contenuto di sms).

Secondo la Corte di merito, la motivazione addotta del rifiuto dell'uomo di sottoporsi al predetto esame, fondata esclusivamente sul suo diritto a non essere costretto ad esami clinici, era in contraddizione con la scelta di rendere pubbliche le proprie difficolta' nel rapporto sessuale, che lo avevano determinato all'eta' di venti anni a sottoporsi all'impianto di una protesi, circostanza peraltro irrilevante ai fini dell'accertamento di cui si tratta, non valendo essa ad escluderne la capacita' di generare. L'appellante si era doluto di aver dovuto rivelare il proprio problema, senza considerare che avrebbe potuto evitare tale delicato percorso sottoponendosi al semplice, e non invasivo, esame richiestogli.

2. - Al ricorso, che si fonda su tre motivi, resiste con controricorso la (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo del ricorso si denuncia carenza e/o contraddittorieta' della motivazione in ordine alla esistenza di un rapporto tra le parti. Il ricorrente sottolinea che l'impianto della protesi cui e' stato costretto per superare le difficolta' nel rapporto sessuale, dovute alla disfunzione erettile dalla quale e' affetto, interferisce con le proprie relazioni personali, comportando una limitazione della spontaneita' nel rapporto. In tale situazione, sarebbe poco verosimile che egli intrattenga per mesi una relazione intima con una donna senza che costei sia messa al corrente del problema, e senza che se ne avveda, come ha sostenuto la (OMISSIS). Ne' sussisterebbe la prova che le parti si fossero mai conosciute, e, tanto meno, che avessero intrattenuto una relazione, non potendo la indicazione corretta del numero telefonico del (OMISSIS) da parte della (OMISSIS) costituire elemento sufficiente a comprovare dette circostanze, tenuto conto che la donna non aveva prodotto, come richiesto dal giudice di merito, i tabulati telefonici relativi alla sua utenza.

2.1. - La doglianza non puo' trovare ingresso nel presente giudizio.

2.2. - Essa si limita, invero, a rappresentare una lettura del materiale probatorio acquisito difforme rispetto a quella fatta propria dalla Corte territoriale sulla base di motivazione sufficiente ed immune da vizi logici, e pertanto insindacabile in questa sede di legittimita'.

In effetti, il giudice di secondo grado ha in modo non illogico valorizzato particolarmente, al fine di ritenere provata la relazione tra la (OMISSIS) e il (OMISSIS), la falsita' dell'affermazione di quest'ultimo in ordine alla circostanza della non conoscenza della prima, smentita dai tabulati telefonici e dal contenuto dei messaggi inviati dall'utenza intestata allo stesso (OMISSIS).

3. - Con la seconda censura si deduce violazione dell'articolo 269 c.c., e carenza e/o contraddittorieta' della motivazione. Richiamato il tenore della disposizione invocata, a norma della quale la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternita' naturale, il ricorrente deduce che la (OMISSIS) avrebbe fornito una versione confusa e priva di dettagli e riscontri delle circostanze della sua pretesa relazione con lui.

4.1. - Anche tale doglianza e' inammissibile.

4.2. - Essa, infatti, risulta sostanzialmente volta - al di la' del formale richiamo dell'articolo 269 c.c., asseritamente violato dalla sentenza impugnata - a conseguire il risultato di una inammissibile rivisitazione in sede di giudizio di legittimita' delle circostanze di fatto poste dalla Corte di merito a fondamento della propria decisione sulla scorta di una motivazione esauriente e priva di vizi logici.

5. - Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, carenza e/o illogicita' della motivazione in ordine al rifiuto dell'attuale ricorrente di sottoporsi all'esame ematico. Premesso che la ragione di tale rifiuto sarebbe da ravvisare nella esigenza del (OMISSIS) di non subire ulteriori pesanti violazioni della sua privacy, dopo essere stato costretto a rivelare dati sensibili attinenti alla sua salute, sostiene il ricorrente che, nel giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternita' naturale, il rifiuto del presunto padre di sottoporsi alle prove ematologiche ed all'esame del DNA costituisce solo un comportamento valutabile ex articolo 116 c.p.c., comma 2, ma non e' sufficiente a fondare un giudizio di paternita' naturale, in mancanza di altre concomitanti, convergenti ed univoche prove. Sottolinea inoltre che l'esame ematogenetico non puo' essere giustificato alla stregua della innocuita' del prelievo, tale da non violare la personalita' del presunto genitore, essendo in giuoco il limite posto alla liberta' personale, conseguente alla indiretta coercizione processuale. Aggiunge che, avuto riguardo alla avvenuta eliminazione del vaglio di ammissibilita' dell'azione di accertamento giudiziale della paternita', sarebbe contrario al diritto di difesa e ai doveri di provare le allegazioni l'attivare il giudizio limitandosi alla richiesta dell'esame genetico senza fondare la prova richiesta su alcun riscontro documentale o testimoniale.

6.1. - La censura e' immeritevole di accoglimento.

6.2. - Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimita' (v., ex plurlmis, Cass. n. 12198 del 2012, n. 14976 del 2007, n. 6694 del 2006), la corretta interpretazione dell'articolo 269 c.c., commi 2 e 4, conduce ad escludere che possa sussistere un ordine gerarchico delle prove riguardanti l'accertamento giudiziale di paternita' e maternita'. Il secondo comma stabilisce espressamente che la prova puo' essere data con ogni mezzo, con l'unico limite, indicato nel comma 4, costituito dal fatto che il quadro probatorio non puo' consistere nelle sole dichiarazioni della madre e nella sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento. All'interno di questo perimetro, il giudice puo' liberamente valutare le prove, non sussistendo al riguardo limiti legali (articolo 116 c.p.c., comma 1), e puo' trarre argomenti di prova dal contegno processuale delle parti (articolo 116 c.p.c., comma 2).

6.3. - Deve, pertanto, escludersi che il rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla prova ematologica possa essere valutato solo se sia stata provata aliunde l'esistenza di rapporti sessuali tra il presunto padre e la madre naturale. In proposito, questa Corte, con la sentenza n. 6694 del 2006, ha espressamente affermato che, in tema di dichiarazione giudiziale di paternita' naturale, il principio della liberta' di prova, sancito, in materia, dall'articolo 269 c.c., comma 2, non tollera surrettizie limitazioni, ne' mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternita' o la maternita' naturale, ne', conseguentemente, mediante l'imposizione al giudice di merito di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del "tipo" di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova in materia pari valore per espressa disposizione di legge.

E la successiva sentenza n. 14976 del 2007, nel confermare integralmente il principio sopraesposto, ha aggiunto che "una diversa interpretazione si risolverebbe in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'articolo 24 Cost., in relazione ad un'azione volta alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status". Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce, dunque, un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., anche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti, in quanto e' proprio la mancanza di riscontri oggettivi assolutamente certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti, potendosi trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre.

6.4. - Ne consegue, contrariamente a quanto sostenuto nel terzo motivo di ricorso, che non sono necessari, ai fini dell'accoglimento della domanda, ulteriori riscontri probatori a conferma delle dichiarazioni della madre naturale perche' possa darsi rilievo a detto rifiuto, dovendo essere valorizzate, proprio per la natura e l'oggetto delle circostanze di fatto da accertare, le ragioni dello stesso, che, nella specie, la Corte di merito ha ritenuto non fondate su alcuna giustificazione plausibile, attesa la tipologia, del tutto non invasiva ed innocua, dell'esame da svolgere, il cui esito consente, in effetti, non solo di escludere in modo assoluto la paternita', ma anche di confermarla con un grado di probabilita' che, alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche, supera normalmente il 99 per cento.

7. - Conclusivamente, devono essere dichiarati inammissibili il primo ed il secondo motivo del ricorso, del quale va rigettato il terzo motivo. In applicazione dei principio della soccombenza, le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo ed il secondo motivo del ricorso, ne rigetta il terzo. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2700,00, di cui euro 2500,00 per compensi, oltre agli accessori di legge. A: sensi dei Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalita' e gli altri dati identificativi delle parti.

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