La determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne deve tenere conto dei redditi propri di ciascun coniuge

In tema di determinazione dell’assegno di mantenimento spettante ai figli maggiorenni, è necessario dare rilievo - oltre che allo squilibrio reddituale tra i coniugi ed al fatto che i figli continuino a gravare, come costi di mantenimento e di gestione ordinaria, sull'abitazione dell’altro coniuge - alla circostanza che entrambi siano detentori di redditi propri. Pertanto, senza che venga messo in discussione l’an debeatur, il quantum dell'assegno deve essere stabilito tenendo conto del tipo di attività lavorativa svolta da costoro, del reddito da essa derivante e del grado di autonomia dai medesimi conseguito. E' quanto ha pronunciato la Corte di Cassazione, Sezione prima civile, con sentenza del 23 ottobre 2007, n. 22255.



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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Genova, con sentenza in data 6 giugno 2002, dichiarò la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra A. T. e D. P.; affidò il figlio minore G. congiuntamente ai due genitori, con collocazione abitativa presso il padre e facoltà per la madre di vederlo e tenerlo con sé liberamente; pose a carico del T. - in considerazione della sua elevata capacità reddituale, ampiamente superiore a quella della moglie - l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia S., convivente con la madre, maggiorenne ma non ancora autosufficiente, e dei figli N. e G., conviventi con il padre, in considerazione dei frequenti periodi da essi trascorsi presso la casa materna, attraverso il versamento alla P. di un assegno di complessivi euro 1.035,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat; compensò tra i coniugi le spese del giudizio.
2. Avverso la sentenza del Tribunale proposero appello principale la P. ed incidentale il T.
La prima chiese che G. venisse collocato presso di lei, lamentò che il Tribunale non si fosse pronunciato sulla sua domanda di porre a carico del T. il pagamento del 75% delle spese scolastiche, mediche e in genere straordinarie per i figli, con rimborso di quelle già da lei sostenute e provate documentalmente in corso di causa, e chiese che l'assegno di mantenimento per i figli fosse aumentato ad euro 2.582,28, in considerazione del fatto che G. trascorreva la maggior parte del suo tempo presso la casa materna, N. e S., entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, vivevano permanentemente presso la madre, ed A., pur vivendo per conto proprio, riceveva un contributo mensile dalla madre, con la quale era vissuta fino al 31 dicembre 2000.
Il secondo chiese che venisse ridotto l'assegno di mantenimento per la figlia S., stante la di lei raggiunta indipendenza economica, e che venisse parimenti ridotto l'assegno di mantenimento per N., parzialmente indipendente, disponendosi che il contributo al suo mantenimento, di euro 350,00 a carico del padre e di euro 200,00 a carico della madre, fosse corrisposto direttamente al figlio.
2.1. La Corte d'appello di Genova, con sentenza n. 27 del 29 marzo 2003, accogliendo in parte il gravame principale e rigettando quello incidentale, in parziale modifica della sentenza di primo grado, ha determinato l'assegno di mantenimento a carico di A. T. da corrispondersi all'ex moglie D. P. per i figli S., N. e G. nella misura di complessivi euro 1.800,00 mensili, decorrenti dalla data della domanda di divorzio (così corretto, a seguito di ordinanza in data 9 dicembre 2003, l'errore materiale occorso nella redazione del dispositivo della sentenza, che stabiliva la decorrenza a far data dalla domanda di separazione), con rivalutazione Istat dal marzo 2004; ha posto, altresì, a carico del T. il 75% delle spese straordinarie mediche e di studio da sostenersi per i figli S. e N., disponendo che quelle sportive e di svago siano sostenute dal padre, nella stessa misura, previa sua consultazione; ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
2.2. Secondo la Corte territoriale, la sproporzione reddituale tra i coniugi (il marito aveva dichiarato, per l'anno 2001, redditi di quasi quattro volte superiori a quelli della moglie, pari ad oltre 380 milioni di lire, rispetto ai 99 milioni di lire di quest'ultima) e la permanenza di un carico familiare non indifferente su quest'ultima, conseguente alla convivenza con lei di due figli ed al costante sostegno fornito a G., che frequenta con assiduità la sua casa, giustificano l'aumento dell'assegno mensile di mantenimento per costoro alla misura di complessivi euro 1.800,00, decorrenti dalla data della domanda e rivalutabili dal marzo 2004.
In particolare, secondo la Corte d'appello, pur essendo S. e N. entrambi impiegati e stipendiati, essi - che continuano a gravare, come costi di mantenimento e di gestione ordinaria, sull'abitazione della madre - non percepiscono redditi che li rendano autosufficienti, ed erano abituati ad un alto tenore di vita familiare in costanza del matrimonio dei genitori.
Quanto, infine, al motivo d'appello riguardante l'attribuzione al padre del 75% delle spese straordinarie per i figli S. e N. ed al rimborso di quelle documentate già sostenute, la Corte di Genova ha ritenuto accoglibile la domanda relativa al contributo del 75% di quelle di studio e mediche da sostenersi, precisando che il padre debba essere previamente consultato perché sia tenuto a partecipare, nella medesima misura, a quelle sportive e di svago; ha disposto "la compensazione delle spese mediche e di studio già sostenute con gli arretrati da percepirsi da parte della P. grazie all'aumento dell'assegno mensile"; ha posto, infine, a totale carico del T. tutte le spese straordinarie per G., con lui convivente.
3. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Genova il T. ha interposto ricorso, con atto notificato il 3 maggio 2004, sulla base di due motivi.
Ha resistito, con controricorso, la P., proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell'udienza.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., essendo entrambe le impugnazioni relative alla stessa sentenza.
2. Con il primo motivo del ricorso principale (violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 147 cod. civ., in relazione all'art. 360, numero 3, cod. proc. civ.), il T. si duole che la Corte d'appello abbia disposto a suo carico ed a favore della P. un contributo di mantenimento per i figli S. e N., che risultano pacificamente (come riconosciuto nella motivazione della sentenza impugnata) impiegati e stipendiati.
Ad avviso del ricorrente, il semplice fatto che S. (impiegata a tempo pieno ed indeterminato presso una struttura pubblica dopo avere conseguito la laurea in scienze infermieristiche) viva con la madre, non sarebbe elemento sufficiente per una determinazione economica a favore dell'ex coniuge, dal momento che “S. risulta essere assolutamente autosufficiente ed eventuali rapporti economici di S. nei confronti di ciascuno dei genitori vanno intrattenuti eventualmente ed esclusivamente tra il figlio autosufficiente e i singoli genitori”.
Lo stesso discorso varrebbe per quanto riguarda N., la cui collocazione abitativa - si sostiene - non è peraltro chiara, vivendo egli in parte con il padre e in parte con la madre.
"Stante la maggiore età dei due figli, i rapporti economici devono essere intrattenuti tra i figli e gli stessi genitori, ciò ove ne ricorrano le necessità, cosa che, quantomeno nel caso di S., appare evidentemente inesistente, risultando dagli atti ... autosufficiente". "Per quanto concerne invece N. che, ancorché avente un reddito, non risulta totalmente autosufficiente, i rapporti vanno intrattenuti tra lo stesso N. e i genitori".
In definitiva, nessuna pretesa potrebbe essere riconosciuta alla P. per S. e N.: "essendo i figli maggiorenni e poiché entrambi lavorano, ogni richiesta integrativa per il loro mantenimento non può essere fatta dalla madre ma, eventualmente, dai singoli figli ove ne ricorrano gli estremi".
Per quanto, invece, riguarda il figlio minorenne G., studente, affidato ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso il padre, il quale integralmente provvede a tutte le sue necessità, il ricorrente si chiede per quale ragione egli dovrebbe provvedere a corrispondere una somma per il relativo mantenimento alla ex moglie, la quale è, tra l'altro, proprietaria di immobili e, svolgendo attività di commercialista, usufruisce di un buon reddito.
In ordine alle spese straordinarie, ogni contributo da parte del padre dovrebbe essere eliminato in relazione alla figlia S., essendo la stessa assolutamente autosufficiente ed in grado di provvedere integralmente alle proprie necessità, anche straordinarie. Viceversa, in relazione a G., il ricorrente ritiene che, a carico della madre, "debba essere posto un contributo che, indicativamente, potrebbe essere determinato nella stessa proporzione di quello previsto per N. (75% a carico del padre, 25% a carico della madre)".
2.1. Il motivo - scrutinabile nel merito là dove riguarda l'assegno di mantenimento in favore dei figli S. e N., perché con esso viene denunciato un error in iudicando, essendo da escludere che la sollevata censura si sostanzi, come ritiene la controricorrente, nella richiesta di un riesame dei fatti relativi al rapporto sostanziale controverso - è fondato soltanto in parte.
2.1.1. Preliminarmente occorre precisare che la doglianza con riguardo all'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni S. e N. è scrutinatile soltanto nei limiti in cui essa tende a censurare l'entità del contributo disposto dalla Corte d'appello, non anche il relativo an.
Difatti, contro la sentenza del Tribunale, che già aveva stabilito un assegno di mantenimento in favore dei figli S. e N., il T. ha proposto appello unicamente chiedendo la riduzione dell'assegno, senza contestarne la spettanza.
In questi limiti il motivo è fondato.
Con riferimento ai figli maggiorenni S. e N., la Corte d'appello, nel determinare l'importo dell'assegno, avrebbe dovuto dare rilievo - oltre che allo squilibrio reddituale tra i coniugi ed al fatto che S. e N. continuano a gravare, come costi di mantenimento e di gestione ordinaria, sull'abitazione della madre - alla circostanza che entrambi i figli sono - secondo quanto attesta la sentenza - "impiegati e stipendiati".
Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto stabilire il quantum dell'assegno tenendo anche conto del tipo di attività lavorativa da costoro svolta, del reddito da essa derivante e del grado di autonomia dai medesimi conseguito.
Restano assorbite le ulteriori censure relative al contributo per le spese straordinarie in favore dei medesimi figli, dovendo questo essere rideterminato a seguito della nuova fissazione della misura dell'assegno di mantenimento, alla quale il giudice del rinvio dovrà procedere per effetto dell'accoglimento, in parte qua, del motivo.
2.2. A diversa conclusione deve invece pervenirsi in relazione alla parte del motivo con cui si impugna la previsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio minorenne G., da corrispondere alla madre.
La censura svolta in questa sede dal ricorrente in via principale, con cui si contesta in radice l'an di un contributo da corrispondere a tale titolo alla madre, è inammissibile.
L'esame di essa incontra, infatti, una preclusione nella circostanza che sulla spettanza dell'assegno di mantenimento in favore della madre per il mantenimento di G. si è formato il giudicato interno, non avendo il T. interposto appello avverso il capo della sentenza di primo grado che già riconosceva un assegno di mantenimento per il costante sostegno che detto figlio - affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso il padre - riceve dalla madre anche in termini di vitto ed alloggio.
Ciò è dimostrato dal fatto che, come risulta per tabulas dalla sentenza impugnata, il T. ha impugnato la pronuncia di primo grado unicamente chiedendo che venisse ridotto l'assegno di mantenimento per la figlia S., stante la di lei raggiunta indipendenza economica, e che venisse parimenti ridotto l'assegno di mantenimento per N., parzialmente indipendente, disponendosi che il contributo al suo mantenimento, di euro 350,00 a carico del padre e di euro 200,00 a carico della madre, fosse corrisposto direttamente al figlio; ma senza in alcun modo coinvolgere nel gravame la statuizione economica in favore di G.
Del pari inammissibile è l'ulteriore censura relativa alle spese straordinarie per il figlio G., giacché con essa viene formulata una domanda nuova in sede di legittimità, quella di porre a carico della P. parte del relativo onere, senza che sia indicato dove, nel giudizio di merito, tale pretesa sia stata avanzata.
3. Il secondo mezzo del ricorso principale denuncia "errata pronuncia per mancata applicazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 329 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, numero 3, cod. proc. civ.". Con esso ci si duole della statuita retrodatazione dell'assegno a favore della P. per i figli S., N. e G. a far data dalla domanda di divorzio, e ciò in assenza di richiesta e di specifico motivo di gravame da parte dell'appellante principale, laddove la sentenza di primo grado non conteneva alcuna retrodatazione.
La Corte d'appello, ad avviso del ricorrente, "non poteva quindi provvedere come ha provveduto e tale pronuncia appare quindi del tutto illegittima, essendosi formato il giudicato sul punto, giudicato che comporta come la decorrenza di tale assegno non possa essere altra se non quella della data di deposito della sentenza di primo grado".
3.1. Il motivo è infondato.
Risulta dalla sentenza impugnata che la P., proponendo gravame in via principale, ha censurato le statuizioni della sentenza riguardanti l'assegno di mantenimento in favore di tutti e tre i figli, dolendosi in particolare della eccessiva tenuità di quello disposto in primo grado.
La Corte d'appello, nell'interpretare l'atto di appello della P., ha implicitamente ritenuto che fosse stato rimesso in discussione l'intero regime dell'assegno di mantenimento, compreso l'aspetto - certamente secondario e conseguente - relativo alla decorrenza dell'assegno medesimo.
La statuizione della Corte territoriale relativa alla decorrenza dell'assegno non incorre pertanto nel vizio denunciato dal ricorrente.
Così disponendo, del resto, la sentenza impugnata si è attenuta al principio - acquisito nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. I, 15 gennaio 1998, n. 317; Sez. I, 3 novembre 2004, n. 21087; Sez. I, 2 maggio 2006, n. 10119) - secondo cui, se in sede (di separazione o) di divorzio uno dei coniugi abbia chiesto un assegno per il mantenimento dei figli, la domanda, ove ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza, atteso che i diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all'affidamento, non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia di separazione o di divorzio, rimanendo identico l'obbligo di ciascuno dei coniugi di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all'assistenza e al mantenimento dei figli.
4. Il rigetto del secondo motivo del ricorso principale determina l'assorbimento dell'unico motivo di ricorso incidentale condizionato, con cui la P. ha proposto, ma subordinatamente all'accoglimento del secondo mezzo del ricorso principale, censura di "omessa pronuncia su di un punto decisivo della controversia", sul rilievo che mancherebbe del tutto qualsiasi pronuncia "in merito alla domanda ritualmente formulata ... circa il rimborso delle spese scolastiche, mediche e straordinarie in genere già sostenute e quasi integralmente documentate".
5. In ragione dell'accoglimento, in parte, del primo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Genova, che, in diversa composizione, stabilirà la misura del contributo di mantenimento in favore dei figli S. e N., con quanto ne consegue in punto di riparto delle spese straordinarie, determinando separatamente la misura del contributo spettante per il figlio G.

PQM

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso principale, e rigetta il secondo; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione.

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