La dichiarazioen di adottabilità è un'estrema ratio" cui e' possibile ricorrere quando il minore si trovi in stato di abbandono, che si verifica allorche' sia privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori

L'adozione e' considerata una "estrema ratio" cui e' possibile ricorrere quando il minore si trovi in stato di abbandono, che si verifica allorche' sia privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti entro il quarto grado in misura tale da determinarne in concreto un grave pericolo di compromissione per la salute e le possibilita' di un armonico sviluppo fisico e psichico. La Corte di Cassazione pur aderendo a detto principio di diritto con sentenza n. 24589/2009 ha rigettato il ricorso, promosso da una coppia di coniugi, avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna, che aveva dichiarato in stato di abbandono e con ciò adottabili le quattro figlie di tale coppia, sul rilievo che nonostante i continui e importanti interventi di sostegno, non erano mai emersi nei genitori né la consapevolezza della gravità della situazione né impegno e collaborazione con gli operatori sociali.

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 21 novembre 2009, n. 24589



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - rel. Consigliere

Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29363/2008 proposto da:

CA. CA. (c.f. (OMESSO)), AR. RA. (c.f. (OMESSO)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso l'avvocato BOVELACCI CAMILLA, rappresentati e difesi dall'avvocato SCAVONE Angelo, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

AR. DE. , AR. CE. , AR. GI. , AR. NO. , GIUDICE TUTELARE DI BOLOGNA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, TUTORE DELLE MINORI NO. , DE. , CE. E AR.GI. : SC. AD. ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1746/2008 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/09/2009 dal Consigliere Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato ANGELO SCAVONE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 16.6.2008 il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna dichiarava lo stato di adottabilita' delle minori No. , De. , Ce. e Ar.Gi. , figlie naturali di Ar.Ra. e Ca.Ca. , nate rispettivamente l'(OMESSO), il (OMESSO), l'(OMESSO) ed il (OMESSO), osservando che, nonostante i continui ed importanti interventi di sostegno, non erano mai emersi nei genitori, cui erano stati riconoscici limiti della personalita', ne' la consapevolezza della gravita' della situazione ne' impegno e collaborazione con gli operatori sociali ma, al contrario, essi si erano distinti per le continue ed irresponsabili gravidanze - che la Ca. aveva giustificato con il desiderio di avere un figlio maschio - aggravate dalla mancanza di casa e lavoro, da instabilita' nonche' da liti ricorrenti fra loro e con la di lei madre e con i genitori di lui.

Quanto ai perenti, osservava che la nonna materna, dal momento del loro allontanamento, non si era piu' interessata delle nipoti, mentre i nonni paterni, che in passato avevano cercato di aiutare il figlio e la sua compagna, non sembravano in grado di sostituirsi ai genitori anche per la problematicita' dei rapporti esistenti con il figlio e la sua convivente.

Ar.Ra. e Ca.Ca. proponevano impugnazione ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva per le minori il tutore Comune di Bologna che ne chiedeva il rigetto al pari del P.G., la Corte d'Appello di Bologna con sentenza del 16-24.10.2008 rigettava il gravame.

Dopo aver sottolineato l'inutilita' dei numerosi interventi sociali compiuti nei confronti della giovane coppia per assicurare la crescita delle bambine nell'ambito del nucleo familiare d'origine che non mostrava pero' alcun senso di responsabilita', continuando a procreare in breve tempo dei figli nonostante la assoluta inadeguatezza e le precarie condizioni logistiche ed economiche, richiamava la Corte d'Appello alcuni episodi significativi, quali: il rifiuto della Ca. di inserirsi con due delle figlie in una struttura, preferendo abitare con il convivente in un alloggio abusivamente occupato; la pretesa della Ca. di uscire con le bambine nonostante la piu' grande di esse ( No. ) avesse avuto il giorno prima la febbre a 39 ; la liberta' lasciata alle bambine di giocare con i cavi del microonde e con il cassetto dei coltelli; l'uso di un solo piatto per far mangiare contemporaneamente le bambine che lei stessa imboccava anziche' favorire che mangiassero da sole; l'assoluta mancanza di pulizia delle bambine, che, all'atto dell'allontanamento erano state trovate in pessime condizioni igieniche, maleodoranti e con evidenti segni di disagio.

Osservava infine che dall'aggiornamento pervenuto il 29.9.2008 era risultato che la Ca. era di nuovo incinta (data del presunto parto l'(OMESSO); i due erano rientrati presso la nonna materna con la quale la Ca. ha un difficile rapporto ed il padre da ultimo era stato assunto presse una ditta di facchinaggio.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione Ca. Ca. e Ar.Ra. che deducono due motivi di censura.

Il Comune di Bologna, quale tutore delle minori, non ha svolto alcuna attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso Ar.Ra. e Ca. Ca. denunciano violazione e falsa applicazione della 11 e 24 del Trattato Istitutivo di una Costituzione per l'Europa del 29.10.2004 (ratificato con Legge n. 57 del 2005). Dopo aver osservato che l'adozione e' considerata una "estrema ratio" cui e' possibile ricorrere quando il minore si trovi in stato di abbandono, che si verifica allorche' sia privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti entro il quarto grado in misura tale da determinarne in concreto un grave pericolo di compromissione per la salute e le possibilita' di un armonico sviluppo fisico e psichico, lamentano i ricorrenti che la Corte d'Appello non solo abbia valorizzato comportamenti tutt'altro che decisivi ai fini in esame, riferiti dagli assistenti sociali la cui preparazione non e' certamente equiparabile a quella di professionisti specialisti nella materia, ma abbia anche omesso del tutto di esaminare, sia pure mediante una C.T.U., che era stata espressamente richiesta, gli effetti che tali comportamenti avrebbero potuto eventualmente causare sulle minori le quali anzi, dalle scarse perizie mediche disposte dal Tribunale, risultavano in buono stato di salute e di sviluppo psicofisico.

La sentenza e' infondata.

Certamente corretto e' il principio di diritto da cui muove il ricorso. Non v'e' dubbio infatti che il minore ha il diritto di crescere e di essere educato nell'ambito della sua famiglia d'origine, come espressamente prevede, in armonia con il dettato costituzionale (articolo 30) la Legge n. 149 del 2001, articolo 1, il quale ne ha anche rafforzato il contenuto, disponendo non solo che le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio di un tale diritto (comma 2), ma anche che siano adottate misure di sostegno a carico dello Stato, delle Regioni e degli enti locali per agevolare l'attuazione di una tale finalita' per i nuclei familiari bisognosi.

Del tutto condivisibile e' pertanto la affermazione di principio espressa dai ricorrenti, vale a dire che l'istituto dell'adozione e' da considerarsi una "extrema ratio" cui ricorrere solo allorche' il minore risulti privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi e di conseguenza esposto a gravi pericoli per la sua salute fisica e psichica.

Ma dopo una tale corretta premessa i ricorrenti, attraverso l'esposizione di argomentazioni critiche non riconducibili nemmeno nell'ambito dei vizio ai motivazione, come delineato dall'articolo 360 c.p.c., n. 5, nel sostenere le loro ragioni, offrono sostanzialmente, al di la' delle dedotte violazioni, di legge, una diversa valutazione dei fatti, sottovalutando le circostanze ritenute decisive dalla Corte di merito e valorizzandone altre che non sarebbero state adeguatamente esaminate.

Trascurano infatti i ricorrenti l'aspetto principale dell'articolata motivazione della sentenza impugnata, basata sulla riscontrata inutilita' dei numerosi interventi sociali operati nei confronti della giovane coppia la quale, nonostante le precarie condizioni sotto vari profili (economico, logistico, consapevolezza della situazione), ha dato luogo a continue gravidanze (ben quattro figlie in quattro anni), giustificate, oltre tutto, dal desiderio di avere un figlio maschio.

Non considerano adeguatamente il giudizio di inidonei, dei genitori cui la Corte d'Appello e' pervenuta sulla base delle informazioni fornite dagli assistenti sociali, ritenute altamente significative e riguardanti, lo stato di totale abbandono nel quale le minori erano lasciate (assoluta mancanza di pulizia, insufficiente controllo, inadeguato comportamento in presenza di uno stato febbrile recentissimo di una figlia, palese disagio).

L'unica sostanziale obiezione contenuta in ricorso riguarda la mancata ammissione di una C.T.U. volta ad accertare se tali comportamenti abbiano effettivamente comportato dei pregiudizi alle minori.

Al riguardo si osserva che la C.T.U. e' un mezzo istruttorie sottratto alla disponibilita' delle parti, rientrando la sua ammissione nei poteri discrezionali del giudice di merito, la cui valutazione non e' sindacabile in sede di legittimita'. Del resto la Corte d'Appello, esercitando una tale discrezionalita' e dandone congrua motivazione attraverso il richiamo delle numerose relazioni trasmesse dal Servizio Sociale in occasione dei vari accertamenti succedutisi nel tempo, ha rilevato che i comportamenti, anche in termini di omissioni, tenuti dai genitori avevano comportato seri pregiudizi alla crescita psicofisica delle minori.

Ne' la Corte d'Appello ha mancato di sottolineare, quale ulteriore dimostrazione della irresponsabile pervicacia del loro comportamento, la circostanza che erano in attesa di un ulteriore figlio che sarebbe presumibilmente nato nel (OMESSO) (la sentenza impugnata e' del novembre 2008).

Per quanto riguarda il secondo motivo la censura e' inammissibile per la mancata osservanza dell'obbligo di formulazione del quesito previsto dall'articolo 366 bis c.p.c., ed applicabile "ratione temporis" al caso in esame, come del resto lo stesso ricorso ha dato atto, formulandolo in relazione al primo motivo.

Ne' un tale obbligo puo' ritenersi escluso in presenta di una censura articolata sotto il profilo del difetto di motivazione. La giurisprudenza di questa Corte infatti, in aderenza del resto all'espressa previsione della seconda parte dell'articolo 366 bis c.p.c., ha piu' volte affermato la sua applicabilita' anche alla censura di difetto di motivazione, rilevando la necessita' in tal caso di una sintesi in grado di circoscriverne i limiti al fine di evitare, in sede di formulazione del ricorso, incertezze di valutazione sulla sua ammissibilita' (vedi per tutte Sez. Un. 2652/08).

Rimane in tal modo assorbita ogni considerazione sul contenuto del motivo in esame.

Il ricorso va pertanto nel complesso rigettato.

Nulla va disposto in ordine alle spese, non avendo svolto alcuna attivita' difensiva la controparte, costituita dal Comune di Bologna, nella qualita' di tutore.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
  Rigetta il ricorso.

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