La domanda di risarcimento danni in qualità di eredi di un soggetto deceduto per fatto del convenuto implica accettazione dell'eredità

La domanda di risarcimento danni in qualità di eredi di un soggetto deceduto per fatto del convenuto implica accettazione dell'eredità. Deve escludersi, pertanto, che sia onere degli attori dare la prova di avere accettato l'eredità del de cuius, incombendo, eventualmente, al convenuto dare la prova contraria. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 31 marzo 2008, n. 8300)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZA Fabio - Presidente

Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MI. AS. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. CA. Iv., incorporante " La. Pr. As. SpA", elettivamente domiciliata in ROMA VIA L BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato SPINELLI Giordano Tommaso, difesa dall'avvocato FRASCA Ferdinando, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE, in persona del sindaco pro tempore Dott. PA. An., elettivamente domiciliato 11 in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78 presso lo studio dell'Avvocato VANNI Francesco, difeso dall'avvocato CAPUANO Gabriele, giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

FA. MA., C. A., TA. CO., CA. AN.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 629/03 della Corte d'Appello di SALERNO, sezione civile, emessa il 3/06/03, depositata il 19/09/03, R.G. 349+529/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/08 dal Consigliere Dott. D'AMICO Paolo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 16 giugno - 7 ottobre 1992 C.A. e Ta.Co., in proprio e quali genitori esercenti la potesta' sulla figlia minore Ca.An., convenivano dinanzi al Tribunale di Salerno Fa.Ma. e La. Pr. As. chiedendo che venisse accertata la responsabilita' del primo per aver causato l'incidente nel quale era morta l'altra loro figlia Ro. e per ottenere la condanna di entrambi i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa. La compagnia assicuratrice, costituendosi, sosteneva: che la domanda era nulla ed inammissibile; che gli attori avevano soltanto subito un danno morale, senza dar prova di un danno materiale; che l'incidente si era verificato per caso fortuito ed in specie per la presenza sul manto stradale di una buca non visibile e non segnalata; che Ca. An. non aveva allacciato le cinture di sicurezza, cosi' tenendo un comportamento colposo; che il Comune di Roccapiemonte non aveva eliminato la buca nella quale era finita una ruota dell'autovettura del Fa.. La societa' assicuratrice chiedeva inoltre, ed otteneva, di chiamare in causa medesimo Comune.

Il Fa. deduceva che il sinistro era stato causato da fortuito e che doveva in ogni caso dichiararsi la responsabilita' del Comune di Roccapiemonte.

Quest'ultimo deduceva che nessuna responsabilita' era ad esso imputabile.

Dopo la trasmissione della causa al Tribunale di Nocera Inferiore, per sopravvenuta competenza territoriale, il G.i. emetteva ordinanza ex articolo 186 guater c.p.c., in favore degli attori ed a carico del Fa., di La. Pr. e del Comune di Roccapiemonte.

Con sentenza n. 3/S/2001 del 31 dicembre 2000 - 12 gennaio 2001 il Tribunale di Nocera Inferiore condannava, da un lato, il Fa. e La. Pr. (in misura del 70%) e dall'altro il Comune di Roccapiemonte, in misura del 30%, a corrispondere agli attori il risarcimento dei danni patrimoniali e morali.

Avverso questa decisione il Comune di Roccapiemonte proponeva appello (nel proc. 349/2001 r.g.), dinanzi alla Corte di Salerno, nei confronti del Ca. e della Ta., in proprio e nella suddetta qualita', nonche' nei confronti di La. Pr. As. e di Fa..

L'appellante chiedeva che venisse accertata l'insussistenza di ogni sua responsabilita' nella causazione dei sinistro o, in via gradata, una riduzione del risarcimento.

Avverso la medesima decisione proponeva appello (nel proc. 529/2001 r.g.) nei confronti del Ca. e della Ta. in proprio e nella suddetta qualita', nonche' del Fa. e del Comune di Roccapiemonte, la Mi. As. s.p.a., incorporante di La. Pr. As.. La compagnia chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza e l'ampliamento della percentuale di responsabilita' a carico del Comune di Roccapiemonte; la dichiarazione dell'inesistenza di danni patrimoniali e biologici o, in subordine, la riduzione dell'entita' del danno biologico ereditario; la compensatio lucri cum damno; la riduzione dell'entita' del danno morale.

Identiche argomentazioni svolgeva la medesima compagnia nella causa introdotta dall'appello del Comune di Roccapiemonte.

In entrambi i procedimenti si costituivano C.A., TA. Co. ed Ca.An., nelle more divenuta maggiorenne, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Non si costituiva in nessuno dei due procedimenti Fa.Ma.. Il collegio, riuniti i due procedimenti, accoglieva l'appello del Comune di Roccapiemonte e in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda dei Ca. e della Ta. nei confronti del medesimo Comune; accoglieva parzialmente l'appello della Mi. As. spa e in riforma della sentenza impugnata dichiarava il Fa. responsabile dell'incidente stradale per cui e' causa riconoscendo il concorso di colpa della defunta Ca. Ro. nella misura del 15%; rideterminava l'entita' del risarcimento a carico della Mi. As., quale incorporante di La. Pr., in solido con il Fa., in favore di Ta. Co.; C.A.; Ca.An..

Proponeva ricorso per cassazione la Mi. As. i con nove motivi.

Resisteva con controricorso il Comune di Roccapiemonte.

MOTIVI DELLLA DECISIONE

Con i nove motivi del ricorso la Mi. As. denuncia rispettivamente:

1) "Illegittimita', per violazione e falsa applicazione di legge e per immotivazione, della, condanna della Mi. As., in solido con l'assicurato Fa., al pagamento, in favore dei Sig.ri Ca. e Ta., del 100% del risarcimento del danno, disposta dalla Corte d'Appello in riforina della condanna al pagamento del 70% del risarcimento dettata dallo sentenza di 1 grado (articolo 360 c.p.c., n. 3, n. 4 e n. 5; articoli 99, 100 c.p.c.; articoli 112, 113 c.p.c.; articoli 324, 325, 327, 329, 342, 343, 346 c.p.c., e articoli 2907, 2908, 2909 c.c.; articoli 345, 346, c.p.c.;

2) "Inesistenza di domanda avanzata da Ca. An. e sentenza emessa in assenza di domanda da parte di essa Ca. An. e di giudizio da essa incoato. Violazione di legge ed illegittimita' della condanna della Mi. As. (incorporante la. Pr. As.) a pagare risarcimento in favore di Ca. An. in mancanza di domanda - Pronuncia ultra petita - Mancanza di motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 3, n. 4, n. 5; articoli 81, 82, 156, 164 c.c., articoli 112 116 c.p.c.; articolo 1350, 1388 c.c.);

3) Motivazione carente, perplessa, incongrua, contraddittoria, illogica, insufficiente con travisamento dei fatti e degli elementi istruttori acquisiti - violazione di legge (articolo 360 c.p.c., n. 3, n. 5; articoli 115, 116 c.p.c., articolo 652, 654 c.p.c.; articoli 269, 2727, 2728, 2729 c.c.; c.c. prel. articolo 12);

4) Esigua valutazione dell'entita' della colpa a carico della passeggera Ca. per il mancato uso della cintura di sicurezza ed esigua valutazione della valenza di detta inadempienza nella causazione dell'evento e nella determinazione della sua letalita', compiute in violazione di legge e con motivazione incongrua, illogica e carente (articolo 360 c.p.c., n. 3, n. 5; articoli 115, 116 c.p.c.; Legge n. 689 del 1981 articolo 2;

5) Violazione di legge ed illegittimita' della pronuncia di sussistenza, in favore dei Sig.ri Ca. e Ta., di diritto a risarcimento jure hereditatis (della de cuius Ca. Ro.) per il danno biologico che avrebbe subito tra la data dell'incidente e la morte, la defunta Ca. Ro., e della condanna della Mi. As. (incorporante la. Pr. As.), in solido all'assicurato Fa., a pagare il detto risarcimento in favore dei sig.ri Ca. e Ta., in mancanza di domanda e pronuncia ultra petita - Mancanza di motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 3, n. 4, n. 5; articoli 81, 82, 156, 164 c.p.c.; articoli 112, 116 c.p.c.; articolo 13 50 c.c.);

6) Illegittimita', per pronuncia ultra petitum, della condanna della Mi. As. (incorporante la. Pr. As.), in solido all'Assicurato Fa., a pagare, in favore dei sig.ri Ca. e Ta., quali asseriti eredi di Ca. Ro., il risarcimento del danno biologico asseritamente maturato in capo alla sig.ra Ca. Ro., tra la data del sinistro de quo e la sua successiva morte a seguito delle lesioni personali - riportate durante il detto sinistro - che ne hanno cagionato la morte dopo 12 giorni dal sinistro - Pronuncia ultra pepita - Violazione di legge - (articolo 360 c.p.c., n. 3; articolo 112 c.p.c.; articolo 2043 c.c.);

7) Illegittimita' della pronuncia di avvenuta maturazione in capo alla sig.ra Ca. Ro., tra la data del sinistro de quo e la sua successiva morte, di danno biologico risarcibile, a seguito delle lesioni personali - riportate durante il detto sinistro - che ne hanno cagionato la morte dopo 12 giorni dal sinistro, e della condanna della Mi. As. (incorporante la. Pr. As.), in solido all'assicurato Fa., a pagare il detto risarcimento in favore dei sig.ri Ca. e Ta. quali asseriti eredi di Ca. Ro. - Violazione di legge - Mancanza di motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 3, n. 5; articolo 116 c.p.c.; articoli 2043, 2056, 2059 c.c.);

8) Illegittimita' della quantificazione del risarcimento per il danno biologico asseritamente patito da Ca. Ro. (nel lasso di tempo tra trauma e morte) e della condanna della Mi. As. (incorporante la Pr. As.), in solido all'assicurato Fa., al relativo pagamento (in favore dei sig.ri Ca. e Ta. quali asseriti eredi di Ca. Ro.) illegittime - Violazione di legge - Mancanza di motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 3, n. 5; articolo 116 c.p.c.; articoli 2043, 2056, 2059 c.c.);

9) Illegittimita' dei riconoscimento di danno patrimoniale in capo agli attori; errata ed illegittima quantificazione con rilevante eccesso - violazione di legge - mancanza di motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 3, n. 5; articoli 112, 115, 116, 346 c.p.c.; articolo 2727, 2728, 2729, 2043, 2056, 2059 c.c.) ".

1. Con il primo motivo la ricorrente sostiene in particolare che la sua condanna in appello al pagamento del 100% del risarcimento e' illegittima in quanto "disposta in assenza di domanda e di appello in tal senso da parte dei Sig.ri Ca. e Ta., perche' disposta ultra petita e in violazione del divieto di reformatio in peius".

1.1. Dall'esame diretto degli atti, consentito in questa sede dalla prospettazione di un error in procedendo, asseritamente commesso dal giudicante a gaio, risulta che in atto di citazione in appello il Comune di Roccapiemonte chiedeva di essere ritenuto "esente da qualsivoglia tipo di responsabilita' nella causazione del sinistro oggetto di causa (...), per l'effetto condannare in solido unicamente il signor FA. Ma. e La. Pr. as. S.p.A. (...) al risarcimento dei danni subiti dai congiunti della defunta CA. Ro., escludendo qualsivoglia tipo di corresponsabilita' per l'ente Comune di Roccapiemonte poiche' assolutamente non provata; D) In via gradata, (...), ridurre le somme dovute a titolo di risarcimento".

Risulta altresi' che in sede di precisazione delle conclusioni il Comune di Roccapiemonte si riportava integralmente al proprio atto introduttivo e ne chiedeva l'integrate accoglimento, ribadendo la domanda di essere dichiarato "esente da qualsivoglia tipo di responsabilita' nella causazione del sinistro oggetto di causa".

1.2.1 II motivo e' infondato.

Il Comune di Roccapiemonte aveva infatti interesse ed era legittimato a chiedere la riforma della sentenza impugnata al fine di veder ridotta od esclusa la percentuale di responsabilita' ad esso attribuita, con conseguente imputazione della stessa alle controparti.

1.2.2. Per la medesima ragione non e' configurabile la formazione di un giudicato interno sul punto, ne' puo' tantomeno parlarsi, in relazione a tale profilo, di omessa o contraddittoria motivazione.

1.2.3. Ugualmente priva di fondamento e' la tesi secondo la quale il Comune di Roccapiemonte non avanzo' alcuna domanda nel giudizio di primo grado. La richiesta di imputazione dell'intera responsabilita' alle controparti era infatti insita in quella di respingere l'istanza, formulata dal convenuto, di chiamarlo in causa e nell'affermazione della sua "assoluta estraneita' ai fatti di cui e' processo".

2. Parimenti infondato e' il secondo motivo con il quale la ricorrente sostiene: a) che "con la citazione (...) fu avanzata domanda da C. A. e TA. Co. solo ed esclusivamente "nell'interesse" di Ca. An., ma non in nome di essa Ca. An. "; b) che di conseguenza la sentenza impugnata e' nulla per essere stata emessa «in assenza di domanda di (...) Ca. An. ".

2.1. La disposizione contenuta nell'articolo 1388 c.c., secondo cui e' indispensabile l'espressa spendita del nome del rappresentato, e' infatti applicabile all'ipotesi di rappresentanza volontaria, ma non puo' estendersi a quella legale, in specie di un minorenne, perche' in quest'ultima i poteri del rappresentante sono stabili liti direttamente dalla legge che costituisce il titolo per il quale il rappresentante spende, e deve spendere, il nome del rappresentato onde e' sufficiente che egli intenda agire per il rappresentato, come in effetti risulta, nella fattispecie per cui e' causa, dal tenore stesso della domanda attrice (Cass. 18 giugno 1987, n. 5371; Cass. 18 giugno 1987, n. 5371; Cass. 10 ottobre 1962, n. 2897).

3. Con il terzo e quarto motivo il cui comune oggetto ne consigliano l'esame congiunto, la ricorrente sostiene che la Corte d'Appello ha erroneamente ricostruito la dinamica del sinistro, non considerando tutte le emergenze istruttorie ed attribuendo invece rilevanza e contenuto di prova ad elementi meramente indiziari, quali le soggettive opinioni del C.T. Tale ricostruzione, prosegue la Mi. As. e' percio' illegittima e la relativa motivazione si presenta viziata, avendo la Corte interpretato in modo distorto "gli elementi istruttori considerati" ed in specie: la velocita' del Fa.; le caratteristiche della buca presente nel manto stradale; le conseguenze del mancato uso della cintura di sicurezza da parte della passeggera Ca..

3.1. Le critiche della ricorrente non meritano accoglimento.

Nel procedimento civile il controllo di legittimita' sulle pronunzie dei giudici di merito non si configura infatti come terzo grado di giudizio, nel quale possano essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti, ovvero le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito, ma e' preordinato all'annullamento delle pronunzie viziate da violazione di norme, ovvero da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione che le parti devono denunziare in modo espresso e specifico, con puntuale riferimento ad una o piu' delle ipotesi previste dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, nelle forme e con i contenuti prescritti dall'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

Tali essendo i possibili oggetti del ricorso per cassazione, il giudice di legittimita' non ha il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi' la sola facolta' di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito.

A quest'ultimo spetta invece valutare le prove, controllare la loro attendibilita' e concludenza, scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti di causa. Tali operazioni logico - giuridiche sono sindacabili in cassazione solo sotto il profilo dell'adeguata e congrua motivazione elaborata dal giudice a sostegno delle scelte operate nell'attribuire valore probatorio ad un elemento emergente dall'istruttoria piuttosto che ad un altro. Nell'operare tali scelte il giudice non e' d'altra parte tenuto ad una analitica motivazione, ne' a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito, implicitamente disattendendo i dati incompatibili con la decisione adottata. In tema di valutazione delle prove, difatti, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia delle prove stesse, nel senso che (fuori dai casi di prova legale) esse, anche se a carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito e possono essere poste a fondamento del suo convincimento (Cass. 28 giugno 2006 n. 14972; Cass. 21 aprile 2006, n. 9368; Cass. 20 aprile 2006, n. 9234; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 20 ottobre 2005, n. 20322).

3.2. L'impugnata sentenza, nella ricostruzione della fattispecie concreta e nella valutazione degli elementi probatori si e' attenuta ai suddetti criteri, senza omettere l'esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ne' utilizzare argomentazioni contraddittorie che non consentano l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass. 21 agosto 2006 n. 18214).

Il ricorso della Mi. as. per contro, pur denunciando i suddetti vizi, mira sostanzialmente a far valere la difformita' dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello da essa preteso e cosi' sollecite una diversa lettura, delle risultanze di causa preclusa invece alla Corte di legittimita' (Cass. 20 aprile 2007, n. 9511). Identiche considerazioni valgono sia in tema di prova presuntiva, per la quale e' incensurabile in sede di legittimita', l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione dei requisiti di precisione, gravita' e concordanza richiesti dalla legge; sia in tema di valutazione della C.t.u., nella quale il giudice del merito non e' tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse (Cass. 20 luglio 2006, n. 16728; Cass. 6 settembre 2007, n. 18688; Cass. 13 dicembre 2006, n. 26694; Cass. 24 maggio 2006, n. 12362).

Quanto infine alla denuncia di travisamento dei fatti, va precisato che tale vizio costituisce motivo di revocazione ai sensi dell'articolo 395 c.p.c., e non di ricorso per cassazione, essendo incompatibile con il giudizio di legittimita' perche' implica la valutazione di un complesso di circostanze che comportano il rischio di una rivalutazione del fatto non consentita al giudice di legittimita' (Cass. 28 giugno 2006, n. 14972).

4. Il quinto e sesto motivo del ricorso sono volti a sostenere la tesi che i coniugi Ca. e Ta. hanno agito "solo in proprio e non hanno esercitato od azionato alcun diritto iure ereditatisi". Di conseguenza, secondo guanto sostiene parte ricorrente, la Corte d'Appello ha pronunciato "ULTRA PETITA" e "con violazione (...) del tassativo disposto dell'articolo 112 c.p.c., non avendo i detti attori avanzato alcuna domanda nella qualita' di eredi di Ca. Ro., non avendo esercitato alcuna azione iure ereditatis, e non avendo avanzato alcuna domanda di risarcimento di danno da essi acquisito iure ereditatis".

4.1. Gli argomenti non sono condivisibili. Non e' infatti controverso che i coniugi Ca. e Ta. hanno agito in proprio, ma e' evidente che agendo in proprio agivano anche quali eredi di Ca. Ro., non essendo configurabile ne' una loro duplice soggettivita' giuridica "in proprio" e "quali eredi", ne' la titolarita' di due distinti patrimoni.

In contrasto con la disciplina dell'articolo 2697 c.c., e' poi l'affermazione secondo la quale sarebbe stato onere dei coniugi Ca. e Ta. provare di aver accettato l'eredita'. La domanda di risarcimento danni in qualita' di eredi implica infatti l'accettazione dell'eredita' talche' la prova contraria spettava alla Mi. as. che non l'ha tuttavia fornita (Cass. 28 giugno 1993, n. 7125; Cass. 14 maggio 1977, n. 1938).

5. Nel settimo e nell'ottavo motivo la ricorrente critica la decisione della Corte osservando in particolare: a) che non e' stata provata l'apprezzabilita' del lasso di tempo trascorso fra il di del sinistro di cui rimase vittima Ca.Ro. e la sua morte; b) che non sono state provate le gravi sofferenze da quest'ultima patite in detto periodo di tempo; c) che il risarcimento non e' stato quantificato con riferimento al concreto periodo di sopravvivenza di Ca.Ro.; d) che la Corte d'Appello si e' richiamata alla quantificazione del Giudice di primo grado, confermandola nonostante le "tabelle" per la liquidazione del danno biologico non siano mai state prodotte in atti.

La morte di un soggetto, sostiene la Mi. As., non fa automaticamente acquistare al defunto.

e quindi trasmettere agli eredi, ne' il diritto al risarcimento del danno biologico, ne' quello al risarcimento del danno per perdita della vita, occorrendo invece che oltre al decorso di un apprezzabile lasso di tempo ricorrano altre circostanze quali la vitalita' e coscienza della vittima durante il periodo de quo, le sue sofferenze, la sua evoluzione clinica, la sua attitudine a percepire se stessa e la propria esistenza irrimediabilmente vulnerate e compromesse.

Tale prova, prosegue parte ricorrente, non e' stata invece fornita in corso di causa e gli assunti formulati al riguardo dalla Corte d'Appello sono privi di ogni riscontro nelle risultanze istruttorie. Oltre che nell'an la decisione della Corte salernitana e', secondo La Mi. spa, errata anche nella determinazione del quantum, avendo recepito dal giudice di primo grado l'utilizzazione delle ed. "tabelle giurisdizionali", senza che le stesse fossero state tuttavia prodotte in atti. Tali tabelle infatti, non rientrano nelle nozioni di comune esperienza di cui all'articolo 115 c.p.c., comma 2, ne' sono canonizzate in norme di diritto e pertanto non possono essere utilizzate dal giudice senza l'adeguata motivazione.

Neppure vale, secondo la ricorrente il tentativo di giustificare la loro utilizzazione tramite il riferimento all'equita'.

5.1. Le critiche non sono condivisibili. La verifica del decorso di un apprezzabile lasso di tempo e della sussistenza, nella fattispecie, degli altri requisiti necessari per il risarcimento del c.d. danno biologico da morte, coinvolge infatti apprezzamenti di fatto, come tali non sindacabili in sede di legittimita' se non per vizi di motivazione, vizi che non e' dato tuttavi'a riscontrare nella pur sintetica, ma congrua motivazione della Corte d'Appello salernitana.

Ne' decisiva e' la critica alla liquidazione del danno effettuata in base alle tabelle elaborate nei diversi uffici giudiziari. Spettava infatti alla Mi. As., che lamenta l'incongrua applicazione di tali tabelle, non limitarsi a una generica denuncia degli errori compiuti dei giudici di merito e dar conto invece delle tabelle invocate, indicando in quale atto essa stessa le aveva prodotte e in quale senso erano state disapplicate o incongruamente applicate dal giudice di merito (Cass. 1 giugno 2006, n. 13130; Cass. 26 ottobre 2004, n. 20742).

6. Con il nono ed ultimo motivo la ricorrente sostiene infine che erroneamente i giudici di merito hanno riconosciuto agli attori il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita delle contribuzioni che la defunta Ca. Ro. avrebbe elargito alla propria famiglia. Del tutto ipotetiche ed indimostrate sono infatti, secondo la Mi. spa, sia il futuro svolgimento di un'attivita' redditizia da parte di Ca.Ro.; sia la misura del suo futuro reddito, considerato dai giudici medio - alto; sia l'ammontare delle contribuzioni che ella avrebbe erogato ai propri genitori.

Tali deduzioni, prosegue la ricorrente, non sono frutto ne' della valutazione di concreti elementi probatori, ne' di un ragionamento presuntivo fondato sul notorio, ma soltanto della erroneamente ritenuta, ma di fatto insussistente, acquiescenza dell'appellante alla sentenza di primo grado. In ogni caso, conclude la Mi. as., le conclusioni dell'impugnata sentenza sono frutto di un erroneo ed illegittimo iter argomentativo, fondato sul praesumptum de praesumpto e condotto in violazione degli articoli 2727 - 2729 c.c., 6.1. Il motivo non puo' essere accolto. La sentenza della Corte salernitana non nega infatti che la Mi. As. abbia impugnato la decisione di primo grado nel punto in cui riconosce il risarcimento agli eredi della defunta. Precisa pero', e la circostanza e' confermata dall'esame degli atti di causa consentito dalla denunciata violazione dell'articolo 112 c.p.c., che «la parte appellante non ha dedotto nella doglianza l'evenienza del restante panorama assertivo e dimostrativo alla base della maturazione del diritto al ristoro del danno patrimoniale futuro, risultando in particolare non revocata in contestazione la prognosi di futura percezione da parte della minore deceduta, ove non fosse rimasta vittima dell'infortunio, di un reddito commisurato alle sua maturazione culturale, come avviata in relazione agli studi in corso ed alle conseguenti inclinazioni manifestate dalla CA. ". In altri termini, la Corte d'Appello sostiene correttamente che non sono stati contestati i criteri di determinazione del quantum.

Anche a prescindere da tale argomento (mancata contestazione dei criteri di quantificazione del ed. "danno da morte") si deve comunque osservare che in sede di legittimita' e' in ogni caso incensurabile l'apprezzamento del giudice del merito sulla ricorrenza dei requisiti di precisione, gravita' e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia, come lo e' quella della Corte salernitana, logicamente coerente, immune da errori di diritto, rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (Cass. 20 luglio 2006, n. 16728).

7. In conclusione, nessuno dei motivi di ricorso formulati dalla Mi. As. spa puo' essere accolto ed il ricorso stesso deve essere quindi respinto, mentre si ritiene sussistano giusti motivi per una integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso ed integralmente compensa le spese del giudizio di cassazione.


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