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La domanda volta ad ottenere la revocazione della donazione effettuata, per sopravvenienza di figli adottivi, non può essere accolta
Pubblicata il 21/04/2009
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE CIVILE
in persona del dr. Guglielmo Cinque, con funzioni di Giudice Unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3999/2006 R.G., udienza di precisazione delle conclusioni del 17.10.2008 (con assegnazione di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di gg. 20 per le repliche), avente ad oggetto: donazione
TRA
Sa.Al. e Mu.Ma. (deceduta in corso di causa), rappresentati e difesi giusta mandato a margine dell'atto di citazione agli Avvocati An.Or. e Sa.De. e presso lo studio del primo elett.te dom.ti in Benevento
ATTORI
E
Sa.Gi., elett.te dom.to in Benevento presso lo studio dell'avv. Lu.Bo. dal quale è rappresentato e difeso per mandato a margine della comparsa di costituzione.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.10.2008 i Procuratori, anche per delega, delle parti concludevano come da verbale che qui si abbia riportato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 9.11.2006, ritualmente notificato, Sa.Al. e Mu.Ma. esponevano di avere donato, con atto per Notar Ia. dell'11.12.1900 rep. 206984/35284, al nipote Sa.Gi. la nuda proprietà di alcuni beni immobili. Riferivano, altresì, gli attori di avere adottato il sig. Gi.Ma. e di avere intrapreso, innanzi al Tribunale di Benevento. un giudizio contro il Sa.Gi. teso ad ottenere la dichiarazione di revocazione della donazione mentre il predetto convenuto aveva iniziato altro procedimento per il risarcimento dei danni da condotta illecita ad essi addebitabili. Specificavano, inoltre, gli attori che con atto di transazione del 20.5.2005 le parti avevano rinunziato reciprocamente alla prosecuzione dei rispettivi giudizi ma che il Sa.Gi. era venuto meno, ancora una volta, al suo dovere di assistenza cui si era obbligato con I la transazione. Tanto premesso, Sa.Al. e Mu.Ma. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, Sa.Gi. per sentire dichiarare nulla ed inefficace il citato atto di transazione e per sentire dichiarare la revocazione della donazione dell'11.12.1990 sia per ingratitudine del donatario che ex art. 803 c.c. per sopravvenienza del figlio adottivo; il tutto con il favore delle spese di lite con attribuzione. Instaurato il contraddittorio si costituiva il convenuto che eccepiva l'inammissibilità, l'intempestività e l'infondatezza della domanda; concludeva, pertanto, per il suo rigetto vinte le spese di lite. Concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc., le parti venivano invitate a precisare le conclusioni. All'udienza dell'11.1.2008 il giudizio veniva dichiarato interrotto per la morte di Mu.Ma.. Presentato ricorso per riassunzione, veniva rifissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e la causa era riservata in decisione il 17.10.2008 con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di estinzione del giudizio, sollevata dalla difesa del convenuto con la comparsa conclusionale.
Effettivamente il ricorso per la riassunzione del giudizio non è stato proprio notificato agli eredi di Mu.Ma.: ed uno, oltre al marito, vi è certamente stante l'adozione di Gi.Ma. avvenuta nel 2002. Essendo stata proprio omessa la notifica non può essere concesso neanche un termine per provvedere nuovamente all'adempimento.
In ogni caso, anche nel merito, la domanda non può essere accolta. Quanto all'istanza di revocazione per sopravvenienza dei figli (in particolare l'adozione del 19.11.2002) questo giudicante aderisce all'orientamento che i figli adottivi non possono essere parificati, nella fattispecie normativa in esame, ai legittimi perché in tal caso si permetterebbe al donante di influire, mediante un suo comportamento, sulle sorti del negozio. In ordine, infine, alla richiesta di revocazione per ingratitudine, vi è un giudicato statuito con sentenza emessa da questo tribunale in data 22.23/4/2004. Vi è, poi, una transazione intercorsa tra le parti del 20.5.2005 in cui la donazione dell'11.12.1990 è stata confermata. Dalla querela presentata il 4.11.2006 da Sa.Al. si evince, poi, che già dal maggio 2005 (subito cioè dopo la transazione) il Sa.Gi. non si era fatto più vedere né sentire.
Ne deriva, pertanto, che da quella data al 27.11.2006 (notifica della querela) era già decorso il termine previsto a pena di decadenza dall'art. 802 c.c. di talché la domanda proposta è anche intempestiva. Alla stregua di quanto sopra le istanze attoree vanno comunque respinte. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, Sezione Civile Ordinaria, in persona del dr. Guglielmo Cinque con funzioni di Giudice unico, definitivamente pronunziando e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna Sa.Al. in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore del convenuto, che si liquidano in Euro 4.182.82 (di cui Euro 51,82 per spese, Euro 1.631,00 per diritti ed Euro 2.500,00 per onorario) oltre IVA, CPA e rimborso forf. spese generali come per legge.
Così deciso in Benevento il 13 gennaio 2009.
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2009.