La donna che voglia ottenere l'addebito della separazione non può semplicemente dedurre la violazione dei doveri coniugali

La donna che, nell'ambito di un giudizio di separazione, intenda ottenere una pronuncia di addebito a carico del marito, non deve confondere il piano del nesso di causalità e quello del giudizio di valore della condotta del coniuge.
Ai fini della suddetta pronuncia, infatti, non è sufficiente fondare la propria difesa sulla mera violazione dei doveri coniugali imposta dall'art. 143 c.c., ma è indispensabile piuttosto dimostrare che la pretesa violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi familiare e, dunque, della intollerabilità della convivenza.
Conseguentemente, laddove tale prova non venga fornita, la separazione deve essere pronunciata senza addebito. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile. sentenza del 16 novembre 2005, n. 23071)



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

An. Ca., rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dagli Avvocati Gi. Or., Ma. Bi. e Gi. Me. ed elett.te dom.ta presso quest'ultimo in Ro., Via Sa. 162;

ricorrente

contro

Vi. Se., rappresentato e difeso, per procura a margine del controricorso, dall'Avvocato Ro. Pa. ed elett.te dom.to presso lo studio dell'Avvocato Lu. Gh. in Ro., Via delle Qu. Fo. 10;

controricorrente

avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 421/02 depositata il 23.09.2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.07.2005 dal Consigliere Relatore Dott. Carlo De Chiara;

udito per la ricorrente l'Avvocato Gi. Or.;

udito per il controricorrente l'Avvocato Ro. Pa.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. Vi. Se. propose, con ricorso depositato il 16.10.1997, domanda di separazione dalla moglie Sig.ra An. Ca., dichiarandosi disposto a sostenere economicamente il figlio sino al completamento degli studi universitari ed a versare alla moglie un assegno di £ 750.000 mensili.

La Sig.ra An. Ca. si oppose alla separazione e chiese pronunciarsene, comunque, l'addebito a carico a del marito; chiese, altresì, l'assegnazione della casa coniugale ed un assegno, per sé ed il figlio maggiorenne convivente, di £ 2.500.000 mensili.

Istruita la causa con documenti e testimonianze, l'adito Tribunale di Udine pronunziò la separazione, addebitandola al Sig. Vi. Se., che condannò, altresì, a versare alla moglie un assegno di £ 800.000 mensili.

Sul gravame principale del Vi. Se., che censurava la pronunzia dell'addebito a suo carico, e quello incidentale di An. Ca., che chiedeva l'aumento dell'assegno riconosciutole, la Corte di Appello di Udine, con sentenza del 23.09.2002, ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, rigettando, in accoglimento dell'appello principale, la domanda di addebito a carico di Vi. Se.; ha confermato, per il resto, la sentenza impugnata, rigettando l'appello incidentale.

In punto addebito della separazione per violazione del dovere di rispetto, la Corte ha esaminato le condotte mediante le quali il sig. Vi. Se. aveva, secondo la sentenza di primo grado, umiliato e maltrattato moralmente la moglie, nonostante questa gli avesse perdonato l'infedeltà per una relazione extraconiugale del 1990. Ha osservato in proposito:

- che l'abitudine di Vi. Se. di uscire da solo la sera, negli ultimi anni prima della separazione, non si spiegava, come invece avevano adombrato le testi escusse, con una sua relazione extraconiugale: tesi basata solo su voci e sconfessata dalla stessa Sig.ra An. Ca., la quale si doleva soltanto delle uscite serali del marito, sicché neppure il Giudice di primo grado aveva ritenuto che causa della rottura del matrimonio fosse l'infedeltà;

- che, se le testi avevano sostenuto che Vi. Se. per più anni aveva trascorso da solo le vacanze estive, An. Ca., invece, lamentava nella comparsa di costituzione in giudizio che ciò era avvenuto soltanto nel 1997 - dunque nell'immediata prossimità della richiesta di separazione - senza sottolineare che era un'abitudine;

\- che comunque tali due condotte (uscite serali e vacanze trascorse da solo), "quand'anche provate", erano dalle stesse testimoni correlate all'esigenza di libertà dall'oppressione della famiglia, manifestata da Vi. Se.; sicché esse non già avevano cagionato la crisi coniugale - dovuta al progressivo venir meno dell'affectio maritalis per altre ragioni - ma ne erano, al contrario, l'espressione;

- che le frequenti affermazioni di disistima del marito nei confronti della moglie in presenza di terzi - frasi pronunciate, secondo le stesse testi che ne avevano riferito in giudizio, in tono formalmente scherzoso, anche se la Sig.ra An. Ca. mostrava di sentirsene offesa - apparivano fatte senza intenzione offensiva ed erano apprezzate dagli amici come battute scherzose, e certamente non era possibile considerarle motivo scatenante della crisi coniugale e porle a fondamento dell'addebito: tanto ciò era vero che la Sig.ra An. Ca. si era opposta alla separazione, evidentemente non ritenendo intollerabile convivere con il marito, nonostante le sue battute di cattivo gusto.

In punto determinazione dell'assegno, sotto il profilo della sua idoneità a consentire il mantenimento del pregresso tenore di vita, la Corte ha osservato che corretta era la decisione del Tribunale (che lo aveva determinato in £ 800.000 mensili), atteso che:

- ciascun coniuge era proprietario dell'alloggio in cui abitava, e nessun rilievo aveva la circostanza che An. Ca., per acquistare, a seguito della separazione, la casa in cui viveva da sola in città, avesse dovuto vendere un suo immobile in Li., ove la famiglia era solita trascorrere le vacanze: infatti anche per il marito era venuta meno, con la separazione, la possibilità di godere di una casa per le vacanze;

- An. Ca. percepiva uno stipendio di £ 2.300.000 mensili e Vi. Se. di £ 5.500.000; sicché, detratto da quest'ultimo l'importo dell'assegno di £ 800.000 (che andava ad incrementare il reddito della moglie), e le spese di mantenimento del figlio maggiorenne, i redditi dei due coniugi finivano con l'equivalersi e consentivano ad entrambi di mantenere un buon livello di vita;

- di certo un reddito netto mensile superiore a £ 3.000.000 consentiva alla Sig.ra An. Ca. di mantenere inalterato il suo tenore di vita, considerato che non doveva più sopportare il costo del mantenimento del figlio.

Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione la Sig.ra An. Ca., articolando due motivi. Resiste con controricorso il Sig. Vi. Se.. Entrambe le parti hanno prodotto memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il primo motivo di ricorso riguarda la statuizione di esclusione dell'addebito. La ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 151 secondo comma, c.c., lamenta:

a) in primo luogo, che la Corte di Appello abbia omesso la necessaria valutazione complessiva dei reciproci comportamenti dei coniugi ed abbia esaminato, invece, isolatamente ciascun comportamento del marito escludendone non la sussistenza, bensì la rilevanza - isolatamente considerato - ai fini dell'addebito della separazione;

b) in secondo luogo, che anche procedendo all'esame dei singoli argomenti spesi dalla Corte di merito "si rinvengono numerose violazioni rilevanti ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.". Infatti:

ba) le solitarie uscite serali di Vi. Se. erano rilevanti per se stesse, e non solo in quanto strumento per consumare l'ulteriore violazione dei doveri coniugali costituita dalla relazione sentimentale con un'altra donna;

bb) "il Giudice di primo grado aveva correttamente valutato, in termini ovviamente negativi per Vi. Se., l'episodio pacifico di infedeltà di quest'ultimo, mentre la Corte d'Appello non vi ha fatto cenno"; il che configurerebbe "una tipica ipotesi non solo di violazione, ma anche di falsa applicazione" dell'art. 151, secondo comma, c.c.;

bc) in ogni caso, la teste Gr. aveva riferito di aver saputo da vari conoscenti che Vi. Se. aveva ripreso la relazione extraconiugale con quella stessa donna cui si riferiva il risalente, pacifico episodio di infedeltà;

bd) quanto alle ferie estive trascorse da solo da Vi. Se., l'argomento addotto nella sentenza impugnata per escludere che si trattasse di un'abitudine è irrilevante ed infondato: irrilevante perché nel capitolo di prova testimoniale articolato in proposito da An. Ca. nella memoria istruttoria depositata in primo grado si fa espresso riferimento a "periodi" di vacanza trascorsi da solo da Vi. Se., e dunque a una pluralità di episodi; infondato perché non costituisce confutazione del fatto dedotto (ferie estive ripetutamente trascorse da solo);

be) la esclusione della rilevanza delle due condotte sin qui esaminate e l'interpretazione delle stesse quali mere manifestazioni di disagio per la vita in comune, si fonda su un presupposto non provato, provenendo tale interpretazione dal solo interessato (le testimoni si erano limitate a riferire sue dichiarazioni); il che integra vizio di motivazione della sentenza, costituito dall'aver assunto quale fatto accertato l'esigenza di libertà di Vi. Se., dall'avere da ciò indotto un preesistente stato di crisi coniugale non addebitabile al marito e dall'aver considerato perciò giustificati i comportamenti di lui, secondo un'iter logico nel quale la premessa è indimostrata e, dunque, non può fondare alcuna presunzione, peraltro in difetto dei requisiti della gravità, precisione e univocità degli indizi;

bf) quanto alla condotta di maltrattamento morale nei confronti della moglie mediante le battute pronunciate in presenza di terze persone, è errata la motivazione della sentenza in punto di valutazione delle testimonianze acquisite, giacché una delle testi riferiva di "punzecchiature, ma molto pesanti" e soltanto l'altra parlava di "scherzo", ma nel senso che le battute erano di Vi. Se. pronunciate non "per scherzo", bensì "come per scherzo"; sicché non poteva dirsi che quelle battute erano apprezzate dagli amici come "battute scherzose" e, conseguentemente, che non integrassero gli estremi per l'addebito;

bg) quanto all'argomento della opposizione della Sig.ra An. Ca. alla separazione, speso dalla Corte di Appello "per negare la natura offensiva del comportamento di Vi. Se.", la domanda di addebito - nella specie contenuta nella stessa comparsa di costituzione contenente l'opposizione - non è preclusa da quest'ultima, e nel nostro ordinamento è sufficiente la volontà di uno solo dei coniugi a provocare la separazione. In ogni caso, come efficacemente sostenuto dal Giudice di primo grado, sarebbe paradossale che il coniuge che ha violato i doveri del matrimonio traesse beneficio proprio della debolezza dell'altro coniuge, che tali violazioni ha subito;

bh) la Corte di Appello, infine, non ha contestato il giudizio formulato dal Tribunale circa il nesso causale sussistente tra il complessivo comportamento del marito e la malattia (depressione) della moglie, in atti documentata e causata dal comportamento complessivo del marito.

2. - Il motivo è inammissibile.

La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale (ex multis, Cass. 12130/2001, 279/2000, 2444/1999, 7817/1997).

Quella che il ricorso definisce, genericamente, negazione della "rilevanza a fondare l'addebito" è, appunto, nella sentenza impugnata, anzitutto negazione - più specificamente - della efficienza causale dei comportamenti di Vi. Se. rispetto alla crisi coniugale e alla intollerabilità della convivenza. Tale valutazione dei Giudici di merito si colloca su un piano diverso da quello della valutazione comparativa - invocata dalla ricorrente - dei reciproci comportamenti dei coniugi, la quale attiene, invece, alla giustificabilità dei comportamenti di ciascuno.

La ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto censurare la sentenza sul punto della esclusione del nesso causale tra i comportamenti del marito e la separazione, e dedurre che quei comportamenti erano stati causa della separazione stessa, perché avevano reso intollerabile la convivenza. Ella, invece, lamenta soltanto la minimizzazione, da parte dei Giudici di appello, delle violazioni dei doveri coniugali poste in essere dal marito, formulando censure (peraltro nella più gran parte sostanzialmente di merito) che attengono al profilo del giudizio di valore sui comportamenti, ma non a quello del nesso di causalità tra i comportamenti stessi e la intollerabilità della vita in comune.

La confusione tra il piano del nesso di causalità e quello del giudizio di valore sulla condotta del coniuge è evidente anche, e particolarmente, nella censura sub bg), ove si sostiene che la sentenza impugnata faccia leva sull'opposizione della Sig.ra An. Ca. alla separazione "per negare la natura offensiva del comportamento di Vi. Se."; mentre, invece, i Giudici di merito hanno escluso che tale comportamento sia stato "motivo scatenante della crisi, stante proprio l'atteggiamento processuale assunto dall'appellata": dunque hanno escluso, più che l'offensività del comportamento, che lo stesso fosse causa della intollerabilità della convivenza.

3. - Il secondo motivo di ricorso attiene alla determinazione dell'assegno. La ricorrente, denunciando violazione dell'art. 156 c.c., censura la motivazione della sentenza impugnata:

- per aver ritenuto ininfluente la circostanza che ella aveva dovuto vendere un suo immobile in Li., ove la famiglia era solita trascorrere le vacanze estive, per poter acquistare un appartamento in città, visto che la casa coniugale era stata assegnata al marito; sicché il suo tenore di vita si era ridotto, per l'indisponibilità di tale risorsa, rispetta a quello goduto prima della separazione, e nulla valeva l'osservazione della Corte di Appello, secondo cui neppure il marito poteva più beneficiare della medesima risorsa, atteso che il confronto va operato esclusivamente fra il tenore di vita goduto dal beneficiario dell'assegno in epoca antecedente alla separazione e quello goduto in epoca successiva;

- per non aver considerato che, con il versamento dell'assegno determinato in £ 800.000 mensili, anche a causa della diversa incidenza fiscale dell'assegno stesso (che perVi. Se. costituiva un onere deducibile, con un beneficio fiscale di £ 320.000 mensili, mentre per lei costituiva reddito imponibile) il reddito residuo del marito (£ 5.020.000 nette mensili, cui andavano sottratte £ 1.050.000 per il mantenimento del figlio) risultava di gran lunga superiore al suo (£ 2.838.000).

4. - Anche questo motivo non può trovare accoglimento.

La conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno costituisce, infatti, un obbiettivo tendenziale, e non sempre la separazione, aumentando le spese fisse dei coniugi, ne consente la realizzazione; sicché esso va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato, richiamate dall'art. 156 secondo comma, c.c. (cfr., in particolare, Cass. 7630/1997).

Non ha pregio, quindi, quale censura di violazione di legge (l'art. 156 c.c.), il rilievo della ricorrente di aver visto ridimensionata il suo pregresso tenore di vita per aver dovuto rinunciare alla casa al mare.

La determinazione, poi, dei limiti entro i quali sia possibile perseguire il suddetto obbiettivo è, evidentemente, riservata al Giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro. Tale valutazione la Corte di Appello ha compiuto, dandone conto nella motivazione, cui la ricorrente muove censure sostanzialmente di merito, sostenendo, in definitiva, che l'assegno avrebbe dovuto essere determinato in un importo maggiore per il solo fatto che il marito finiva con il godere di un reddito netto superiore al suo.

5. - Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.100,00, di cui € 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

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