La legittimazione del genitore affidatario a pretendere, dall'altro, un assegno periodico per il mantenimento del figlio presuppone necessariamente la sussistenza del diritto del figlio al mantenimento

La legittimazione del genitore affidatario a pretendere, dall'altro, un assegno periodico per il mantenimento del figlio presuppone necessariamente la sussistenza del diritto del figlio al mantenimento, ai sensi del combinato disposto degli articoli 147 e 148 del Cc. Deriva da quanto precede, pertanto, che detta legittimazione cessa sincronicamente al sopravvenire di una causa di estinzione di quella posizione sostanziale che il suo esercizio mira a garantire. In particolare, qualora il figlio, maggiorenne, intervenuto volontariamente nel giudizio pendente tra i genitori, abbia inequivocabilmente abdicato al diritto al mantenimento, assumendo di avere raggiunto una condizione di indipendente economica, cessa sia la legittimazione del genitore con questo convivente a pretendere iure proprio, dall'altro, l'assegno di mantenimento per il periodo successivo al raggiungimento dell'indipendenza economica, sia il diritto del figlio a tale assegno.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 13 dicembre 2012, n. 22951



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria - Presidente

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria C. - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6898-2008 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

(OMISSIS);

- intimata -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 24/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2012 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per la manifesta fondatezza e condanna aggravata alle spese ex articolo 385 c.p.c., comma 4.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso in data 20/23 gennaio 2006, il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta a mente della Legge n. 898 del 1970, articolo 9 da (OMISSIS), ha revocato l'obbligo di mantenimento posto a carico di quest'ultimo confronti della figlia (OMISSIS), con decorrenza dall'anno (OMISSIS), epoca nella quale ella, divenuta maggiorenne nel (OMISSIS) e non piu' convivente con la madre dal (OMISSIS), aveva raggiunto un livello d'indipendenza economica che la rendeva autosufficiente, circostanze tutte confermate in giudizio dalla stessa figlia che, costituitasi in causa, aveva sostenuto le ragioni del padre.

Il decreto e' stato impugnato dalla madre (OMISSIS) innanzi alla Corte d'appello di Roma per lamentare il vizio di ultrapetizione in ordine all'anzidetta decorrenza e comunque per negare l'autosufficienza economica della figlia.

Con decreto n. 560 depositato il 24 gennaio 2007, la Corte d'appello ha dichiarato la cessazione dell'obbligo di mantenimento a far tempo dalla data del 15.7.2005 di proposizione della domanda di modifica delle condizioni fissate nella sentenza del 1984 di scioglimento degli effetti civili del matrimonio anche in relazione all'obbligo in discorso ed ha dichiarato inammissibile l'intervento spiegato in giudizio da (OMISSIS), dal momento che il genitore affidatario esercita jure proprio il diritto al contributo per il figlio, salvo che questi, maggiorenne, faccia valere personalmente il suo diritto, cosa che non era accaduta.

Avverso questa statuizione (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo resistito da (OMISSIS) con controricorso illustrato altresi' con memoria difensiva depositata a mente dell'articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 147 c.c., della Legge n. 898 del 1970, articolo 6 e articolo 9, comma 1 e degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c.. Premesso in linea di principio che il conseguimento dell'indipendenza economica del figlio rappresenta fatto estintivo dell'obbligazione ex lege avente ad oggetto il suo mantenimento, accertabile con pronuncia dichiarativa e non costitutiva avente per l'effetto efficacia ex tunc, il ricorrente impugna la statuita decorrenza della disposta cessazione dell'obbligo di mantenimento della figlia (OMISSIS) dalla data della domanda di modifica delle condizioni di divorzio, dunque dal (OMISSIS), anziche', come invece correttamente ritenuto dal primo giudice, dal (OMISSIS) in cui ella aveva raggiunto effettivo livello d'indipendenza economica, unita alla proprieta' della casa, ceduta in sede di divorzio in proprieta' per l'altra meta' alla madre, con la quale non conviveva sin dal (OMISSIS). La Corte del merito si sarebbe erroneamente uniformata al principio espresso nella sentenza della Cassazione n. 19057/2006 che, enunciato in materia di revisione dell'assegno di divorzio, non sarebbe pertinente al caso di specie in cui si dibatte in ordine alla declaratoria dell'insussistenza dell'obbligo di corresponsione dell'assegno. Il quesito di diritto chiede se, richiesto dell'onerato nelle forme di cui alla Legge n. 898 del 1970, articolo 9, l'accertamento dell'obbligo di mantenimento del figlio ex articolo 147 c.c. con decorrenza dalla data in cui questi abbia raggiunto l'indipendenza economica, la relativa pronuncia abbia natura dichiarativa, percio' effetto ex tunc dal momento in cui tale condizione si sia verificata.

La resistente replica alla censura rilevando anzitutto che nella stessa domanda introduttiva l'odierno ricorrente ne ancoro' gli effetti alla sua proposizione, quindi che il predetto chiese accertarsi l'estinzione dell'obbligazione di mantenimento tardivamente, percio' inammissibilmente. In memoria difensiva cita a conforto della sua tesi difensiva il principio enunciato dalla sentenza della Cassazione n. 3922/2012, confermativo dell'orientamento applicato dal giudice d'appello in ordine alla decorrenza della revisione dell'assegno di mantenimento per coniuge e prole dalla data della relativa domanda.

Il motivo merita accoglimento nei sensi che seguono.

Emerge pacificamente dalla narrativa della vicenda fattuale che il (OMISSIS) ha corrisposto alla (OMISSIS) l'assegno di mantenimento per la figlia (OMISSIS) fino al compimento del 18 anno d'eta', e successivamente lo ha versato direttamente a quest'ultima, secondo gli accordi intervenuti in sede di divorzio, sino al (OMISSIS), data in cui, col tacito consenso di tutti, ne interruppe il versamento. La coabitazione tra la figlia e la madre, inoltre, non trae titolo da pronuncia giudiziale d'affidamento ma si fonda sul diritto di comproprieta', dunque su titolo di natura reale, discendente dalla cessione in proprieta' dell'immobile dalle stesse abitato, che venne disposta dal (OMISSIS) a loro favore in sede di divorzio. La resistente non smentisce questa ricostruzione, ne' la narrativa della sentenza impugnata la prospetta in termini diversi.

Dalla vicenda processuale emerge che (OMISSIS), figlia delle parti e destinataria dell'assegno, ha spiegato intervento in causa dichiarando d'aver rinunciato alla sua corresponsione da parte del padre sin dal (OMISSIS), per aver raggiunto a quella data la condizione di autonomia economica e che in epoca coeva cesso' la sua convivenza con la madre, con la quale aveva sino ad allora condiviso l'appartamento in cui avevano coabitato e di cui erano comproprietarie.

La statuita inammissibilita' dell'intervento anzidetto, che rappresenta questione preclusa al controllo di questa Corte in quanto la decisione del giudice d'appello non e' stata impugnata in parte qua (cfr. Cass. n. 4296/2012 in ordine alla ritualita' di tale iniziativa da parte del figlio), rende nondimeno palese l'insussistenza dell'interesse della (OMISSIS) a resistere munito dei requisiti di concretezza ed attualita' postulati dall'articolo 100 c.p.c.. E' incontroverso che il genitore convivente col figlio minorenne, ovvero maggiorenne ma non autosufficiente, e' legittimato jure proprio ad ottenere dall'altro coniuge il contributo per il mantenimento del figlio, il quale e' a sua volta munito di concorrente legittimazione (Cass. citata; nonche' Cass. nn. 21437/2007, 13184/2011) ad agire in via prioritaria per ottenere il versamento diretto del contributo, e, in senso speculare ma opposto, per resistere all'iniziativa giudiziaria assunta dal genitore che non intenda assolvere alla sua obbligazione. La legittimazione personale del genitore convivente presuppone la convivenza col figlio minorenne ovvero maggiorenne ma non autosufficiente e sussiste finche' persiste tale condizione e sempre che il figlio non abbia agito in via autonoma (Cass. n. 11320/2005) esplicando la sua personale legittimazione basata sulla sua personale titolarita' del diritto al mantenimento (Cass. di recente n. 13184/2011). Siffatta costruzione esegetica non e' mutata a seguito dell'introduzione dell'articolo 155 quinquies c.c., non applicabile pero' nella specie ratione temporis, che prevede al comma 1 che "Il giudice, valutate le circostanze, puo' disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, e' versato direttamente all'avente diritto" che incide sulle sole modalita' attuative di tale diritto. Cio' premesso, va osservato che nella specie e' conclamata, nonche' indiscussa, l'assenza dell'interesse di (OMISSIS), destinataria dell'assegno, a pretenderne il pagamento da parte del padre, il cui obbligo, per l'effetto, sicuramente in astratto perdurante anche dopo il raggiungimento della maggiore eta' da parte della predetta (per tutte Cass. n. 1773/2012), e' pero' cessato in concreto in ragione del raggiungimento dell'indipendenza economica da essa acquisita, dichiarata e seguita da espressa rinuncia al relativo introito. Il logico corollario ha determinato la cessazione della legittimazione spettante alla madre, a sua volta non piu' tenuta all'obbligo di contribuzione ai sensi dell'articolo 148 c.c., al versamento dell'assegno da parte del coniuge, da quell'obbligo volontariamente affrancato dalla stessa avente diritto. Ed invero, in quanto presuppone necessariamente la sussistenza del diritto del figlio al mantenimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 147 e 148 c.c., la legittimazione ad agire del genitore affidatario cessa sincronicamente al sopravvenire di una causa d'estinzione di quella posizione sostanziale che il suo esercizio mira a garantire. Non persistono dunque ne' quella legittimazione ne' quella personale del figlio se questi, titolare del diritto al mantenimento, vi abbia inequivocabilmente abdicato per la raggiunta sua condizione d'indipendenza che frustra la ratio sottostante l'obbligo contributivo posto a suo favore dal citato quadro normativo. Siffatta rinuncia, che incide evidentemente anche sull'obbligo di contribuzione che grava sullo stesso genitore affidatario ex articolo 148 c.c., seppur nel caso di specie sia stata esplicitata in giudizio in forma ritenuta dal giudice del merito irrituale, ridonda comunque e per l'effetto inevitabilmente sulla verifica del perdurare dell'interesse della resistente (OMISSIS) ad opporsi alla pretesa esercitata dal coniuge, dal momento che l'adesione ad essa prestata dalla figlia (OMISSIS), rilevando nei sensi riferiti in chiave sostanziale, vanifica il senso della sua insistenza al rigetto della relativa domanda. Analoghe argomentazioni valgono con riguardo al contributo per le spese condominiali.

La Corte del merito ha risolto la questione aderendo acriticamente al principio espresso nel precedente della Cassazione citato che, come si e' rilevato, riguarda l'ipotesi della revisione delle condizioni di divorzio, non omologabile a quella in esame, senza tener conto ne' della rinuncia alla corresponsione dell'assegno espressa da (OMISSIS), ne' del titolo sottostante la coabitazione madre - figlia, ne' infine della formulazione della domanda, cosi' come precisata dall'attore, odierno ricorrente, nel senso che dovevasi intendere tesa all'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo paterno di mantenimento della figlia e non alla revisione delle condizioni di divorzio, dunque ad ottenere pronuncia dichiarativa e non costituiva. Avendo ignorato tali decisivi rilievi, il giudice del gravame e' pervenuto a decisione conclusiva affetta dal denunciato errore, che deve per l'effetto essere cassata con pronuncia nel merito ex articolo 384 c.p.c., attesa l'esauriente istruttoria, disponendo l'accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS) dalla data del (OMISSIS) in cui risultano essersi pacificamente verificati i seguenti eventi: la percezione di borsa di studio da parte della figlia (OMISSIS) che, seppur per la sua temporaneita' e modestia di regola non dimostra l'acquisizione di indipendenza economica (Cass., ord. n. 2171/2012) in concreto e' stata indicata dalla stessa beneficiaria quale adeguata fonte del suo mantenimento, e la conclusione di altri contratti di lavoro; la cessazione della convivenza tra la ragazza e la madre, con lei convivente in qualita' di comproprietaria dell'immobile adibito ad abitazione, dunque in forza di titolo non riconducibile alla sua condizione di affidataria.

La natura degli interessi sottostanti la lite induce alla compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e dispone la cessazione dell'obbligo di versare alla predetta l'assegno di mantenimento per la figlia (OMISSIS) ed al contributo per le spese condominiali a far tempo dal (OMISSIS). Compensa per l'intero le spese del presente giudizio. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalita' e gli altri dati identificativi delle parti.

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