La liquidazione ipotetica di una somma a titolo di risarcimento del danno non può incidere sulla determinazione dell'assegno divorzile

La liquidazione ipotetica di una somma a titolo di risarcimento del danno è una entrata potenziale, ipotetica e virtuale che, nella determinazione del dovuto a titolo d'assegno divorzile da uno degli ex coniugi, nessuna incidenza puo' avere, potendo rilevare solo introiti e beni gia' in fatto esistenti (Cass. 25 agosto 2006 n. 18547).



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. ADAMO Mario - Consigliere

Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere

Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere

Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9161 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2005, proposto da:

PI. RO., rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dagli avv.ti POLITA Marco e Arturo Alfieri ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo, in Roma, alla Via degli Scipioni n. 191 (scala B - interno 1);

- ricorrente -

contro

VI. KA., gia' elettivamente domiciliata nel secondo grado di causa in Ancona, alla Via Cardeto n. 3b, presso l'avv. Americo Tiso;

- intimata -

avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, n. 109/05, del 23 febbraio - 10 marzo 2005;

Udita, all'udienza del 22 maggio 2008, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte;

Uditi l'avv. Marco Polita, per il ricorrente, e il P.M. Dr. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per il rigetto del primo, l'accoglimento del secondo e l'assorbimento del terzo motivo del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28 luglio 2004, il Tribunale di Ancona, che aveva pronunciato nel 2001 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di Pi.Ro. e Vi. Ka., disponeva in favore di questa un assegno di divorzio nella misura mensile di euro 150,00, oltre rivalutazione annuale, e compensava le spese di lite.

L'assegno era riconosciuto alla ex moglie in ragione del divario di redditi tra le parti, emergente dalla documentazione fiscale prodotta dalle parti, che evidenziava che il Pi. aveva redditi imponibili di euro 13.241,00 e la Vi., di euro 3226,00.

Avverso tale pronuncia proponeva appello il Pi., deducendo che in primo grado erroneamente non si era tenuto conto che mensilmente egli al netto guadagnava euro 820,00 - 850,00 e la Vi. percepiva euro 921,69, ne' si era considerato il grave incidente d'auto da lui subito, a seguito del quale gli era stata amputata una gamba; inoltre era chiesto nel gravame di considerare che l'appellante aveva dovuto subire la riduzione dell'orario di lavoro dall'impresa da cui dipendeva. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 10 marzo 2005, ha respinto il gravame, affermando che la riduzione dell'orario di lavoro in applicazione del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, poteva non essere dipesa da un'iniziativa della datrice di lavoro s.r.l. IN. per difficolta' aziendali e derivare invece dalla volonta' dello stesso Pi., che aveva stipulato con la societa' un "accordo di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale". Ad avviso della Corte d'appello non vi era la prova della dedotta riduzione di stipendio dell'appellante, rimasto al netto di euro 821,80, come in primo grado, ne' era stato dimostrato che la Vi. guadagnava, al netto, euro 921,69 mensili. La stessa Corte ha rilevato che, con ogni probabilita', all'appellante, entro breve termine, sarebbe stato corrisposto dalla Assicurazione del responsabile il risarcimento del danno per l'amputazione della gamba da lui subita in un grave incidente, che l'appello allegava come causa di costose cure, ostative al versamento di un assegno all'ex coniuge; pertanto, l'appello era respinto e le spese del grado erano poste a carico del Pi..

Per la cassazione di tale sentenza, propone ricorso di tre motivi, notificato il 12 aprile 2005, il Pi. e la Vi. non si difende.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo di ricorso del Pi. lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su punti decisivi, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte territoriale affermato che il ricorrente non ha dato prova della riduzione di reddito lamentata e che tale diminuzione, se esistente, non sia stata subita ma conseguita ad una sua richiesta.

La Corte non ha tenuto conto che la trasformazione del contratto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, e' avvenuta ai sensi del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, cioe' per lo stato di crisi della societa' datrice di lavoro e su iniziativa di questa, ai sensi dell'articolo 5 di tale decreto; e' contraddittoria l'affermazione della sentenza impugnata sulla carenza di prova che la dedotta trasformazione del lavoro del Pi. non e' avvenuta su iniziativa del lavoratore ricorrente e mancano di motivazione i dubbi dei giudici del merito sul punto e sul fatto che, per detta situazione, i redditi del Pi. si sono ridotti. La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che un reddito di euro 821,80, accertato in primo grado e ridotto in appello a euro 658,00 per le ragioni dedotte, connesse alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ad opera del datore di lavoro, possa essere ancora adeguato a imporre a chi ha subito detto evento di integrare i mezzi patrimoniali a disposizione dell'ex coniuge, respingendo quindi immotivatamente il gravame del Pi..

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 4 (rectius 5), comma 6, in rapporto all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito confermato quanto deciso in primo grado sull'assegno di divorzio, anche per la circostanza che il Pi. avrebbe ricevuto in futuro probabilmente, dall'Assicurazione del responsabile, un risarcimento del danno a causa dell'incidente stradale per il quale ha subito l'amputazione di una gamba. E' infatti illegittimo ritenere che un risarcimento del danno, non ricevuto e solo probabile, possa valere come elemento di fatto concorrente nell'esame delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi da raffrontare, per attribuire e determinare l'assegno divorzile; il responsabile dell'investimento nel caso era un estilista fuggito, circostanza che rendeva estremamente difficile una reintegrazione patrimoniale per il Pi..

Non v'e' alcuno degli elementi di cui alla Legge n. 898 del 1970, articolo 5 comma 6, come modificata, nella fattispecie per ritenere che le condizioni reddituali, molto modeste per entrambi gli ex coniugi, possano far sorgere in capo ad uno di loro il diritto all'assegno.

1.3 Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la disciplina delle spese del giudizio di secondo grado, poste interamente a carico del Pi., pur dovendo compensarsi in ragione dei particolari rapporti tra le parti e delle condizioni fisiche ed economiche del ricorrente, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c..

2. I primi due motivi del ricorso sono fondati.

In ordine all'attribuzione e determinazione della misura dell'assegno infatti costituiscono certamente punti decisivi della decisione quelli relativi ai redditi delle parti e alle diminuzioni e incrementi di essi in corso di causa, costituenti elementi da comparare ai sensi della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 5, comma 6, come modificato della Legge 6 marzo 1987, n. 74, articolo 10, risultando apodittica e immotivata la decisione di merito, sia in rapporto alla pretesa iniziativa del Pi. ritenuta dalla Corte territoriale a base dell'accordo di trasformazione del suo contratto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, che in riferimento alla negazione che tale evento abbia comportato una riduzione di redditi per l'attuale ricorrente. La Corte di merito ha erroneamente rilevato che il Decreto Legislativo n. 61 del 2000 non relativo alle imprese in crisi ma meramente attuativo di una Direttiva europea, possa dar luogo alla trasformazione del rapporto di lavoro su richiesta dello stesso lavoratore e non del datore di lavoro, cui l'articolo 5 del citato decreto riserva tale facolta'; e' infondata l'affermazione della sentenza impugnata che la riduzione di stipendio conseguente a tale trasformazione, Se esistente, potrebbe essere dipesa dallo stesso Pi..

Del tutto apodittica e priva di motivazione e' poi l'affermazione della Corte territoriale, per la quale, nonostante il passaggio a tempo parziale del rapporto di lavoro, il Pi. non avrebbe avuto una riduzione di redditi, come presuntivamente dovrebbe ritenersi; l'asserzione contraria della sentenza si fonda su pretesi maggiori introiti del Pi. per il lavoro straordinario, di cui nessuna prova risulta in atti ne' e' stata chiesta o data dalla Vi..

In ordine ai difetti motivazionali lamentati in rapporto agli elementi di fatto valutati per escludere riduzioni di reddito del Pi. dopo il primo grado, ai fini della conferma dell'attribuzione e determinazione dell'assegno di divorzio a suo carico, il primo motivo di ricorso e' quindi fondato.

1.2. Il ricorso e' fondato anche relativamente alle censure sul rilievo dato nella sentenza di merito al possibile o probabile risarcimento dei danni in favore del Pi., a seguito dell'incidente subito, che gli ha provocato la amputazione di una gamba. Deve negarsi infatti che la somma che eventualmente potra' pervenire al ricorrente a titolo di risarcimento possa costituire elemento da valutare per il raffronto delle posizioni reddituali e patrimoniali delle parti, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio, ai sensi della citata Legge n. 898 del 1970, articolo 5 comma 6, come poi modificata.

Come si nega di regola ogni automatismo tra lesione fisica e perdita della capacita' di guadagno, anche allorche' risulti sicuramente accertato l'illecito a base dell'azione di risarcimento del danno (Cass. 31 marzo 2007 n. 8057 e 29 aprile 2006 n. 10031), e' altrettanto ingiustificato che un risarcimento da illecito extracontrattuale per danno alla salute fisica, ancora virtuale, possa costituire elemento di fatto rilevante per determinare la capacita' reddituale e patrimoniale del soggetto che in futuro potrebbe riceverlo e per il raffronto tra i redditi delle parti di cui al sopra citato articolo 5.

La Corte di merito, sulla richiesta di considerare elemento di riduzione della capacita' patrimoniale e reddituale dell'appellante l'amputazione della gamba da lui subita in un incidente automobilistico, non solo non ha dato il dedotto rilievo negativo a tale danno fisico, ma ha tenuto conto di' una entrata potenziale, ipotetica e virtuale che, nella determinazione del dovuto a titolo d'assegno divorzile da uno degli ex coniugi, nessuna incidenza puo' avere, potendo rilevare solo introiti e beni gia' in fatto esistenti (Cass. 25 agosto 2006 n. 18547). Pur rilevando sul piano giudiziario ogni elemento di prova anche fiscale delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti per riconoscere il diritto all'assegno e determinarne la misura in favore di una di esse (tra molte, di recente cfr. Cass. 7 dicembre 2007 n. 25618), il giudice del merito non puo' comunque tenere conto di future e ipotetiche reintegrazioni per equivalente dei danni da illecito extracontrattuale subiti da una delle parti, prima che le relative somme siano state introitate dal danneggiato, non costituendo elemento di valutazione per qualsiasi mantenimento a carico del soggetto che ha subito il danno la sola possibile ed eventuale liquidazione del futuro risarcimento in suo favore.

E' quindi fondata la censura con la quale si esclude la conformita' alla Legge n. 898 del 1970, articolo 5 comma 6, come poi modificata della valutazione contenuta in sentenza del possibile o probabile risarcimento del danno dovuto al Pi. come prova della sua capacita' reddituale o patrimoniale, al fine di attribuire e determinare l'assegno di divorzio in favore dell'altra parte.

3. In conclusione, i primi due motivi di' ricorso devono accogliersi nei sensi di cui sopra, con assorbimento del terzo motivo, relativo alla disposta condanna alle spese del giudizio di appello dalla sentenza impugnata, che deve essere cassata, con rinvio del processo alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, perche' motivi adeguatamente in ordine alla posizione reddituale e patrimoniale delle parti in causa e alla pretesa riduzione di entrate di cui al motivo d'appello del Pi. e si uniformi al principio di diritto sopra enunciato, in rapporto al rilievo del risarcimento dei danni in favore del ricorrente, sempre che lo stesso sia stata ricevuto e sia entrato nel patrimonio della parte, anche se in funzione reintegratoria delle perdite subite, al fine di comparare i redditi degli ex coniugi, per l'eventuale riconoscimento e la determinazione dell'assegno di divorzio in favore della Vi..

Il giudice del rinvio provvedere anche alla disciplina delle spese del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso nei sensi di cui in motivazione e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese.



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