La pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia imputabile ai comportamenti coscienti e volontari di uno dei coniugi

La pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia imputabile ai comportamenti coscienti e volontari di uno dei coniugi: essa, dunque richiede la prova rigorosa del comportamento oggettivamente riprovevole, dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole e della sua efficacia causale sul fallimento della vita matrimoniale nell'ambito della complessiva valutazione delle condotte dei coniugi. La separazione è addebitabile al marito emigrato all'estero senza farvi più ritorno. (Tribunale Bari, Sezione 1 Civile, Sentenza del 8 novembre 2007, n. 2510)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE 1 CIVILE

Composto dai Sigg. Magisrtati:

1. Dott.ssa Pasculli Rosa - Presidente

2. Dott. De Simone Saverio U. - Giudice rel.

3. Dott. Rana Giuseppe - Giudice

ha omesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 11614/2005 R.G.A.C. sp.

TRA

De.An., rappresentata e difesa dall'Avv. Ra. Pi. in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo

ATTRICE

E St.Do. CONVENUTO CONTUMACE

NONCHE'

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari

INTERVENUTO

OGGETTO: Separazione personale con richiesta di addebito.

CONCLUSIONI: All'udienza del 17/10/07 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni declinate contestualmente a verbale dal solo procuratore dell'attrice; il P.M. presentava lo sue conclusioni con nota del 23/10/2007.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 23/11/2005 De.An., premesso che:

1. il 9/4/88 aveva contratto matrimonio concordatario con St.Do., dal quale aveva avuto due figli: Ma., nata l'(...), e Ga., nato l'(...);

2. suo marito da circa sette anni era emigrato in Finlandia senza indicare tuttavia la sua nuova residenza, rendendosi irreperibile e disinteressandosi non solo di lei ma anche dei suoi figli, lasciati privi di qualsiasi mezzo di sostentamento;

chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la sua separazione personale con addebito al marito e di adottare i provvedimenti economici del caso.

All'udienza del 9/3/2006, tallito il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione del resistente, il quale rimaneva contumace, il Presidente del Tribunale designava il G.T. e contumace rimetteva le parti davantri a quest'ultimo, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando all'attrice i figli minori, regolando il diritto di visita paterno e ponendo a carico del maritol'assegno di mnatenimento complessivo di Euro 700,00, di cui Euro 200,00 in favore della moglie e di Euro 250,00 mensioli quale contributo al mantenimento di ciascuno dei figli minori.

Ammessi ed espletati i mezzi di prova con l'audizione di due testimoni, la causa veniva assegnata a sentenza per la decisione collegiale all'udienza indicata in epigrafe, sulle conclusioni contestualmente rassegnate dal solo procuratore dell'attrice, che rinunciava ai ermini per il deposito della memoria conclusionale; il P.M. rassegnava le sue conclusioni con propria nota del 23/10/2007.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di separazione con addebito proposta dalla De. è fondata e merito integrale accoglimento con le conseguenze di legge in tema di spese procesuali.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 della ç. n. 151/1975, la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando lam propsecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile, indipendentemente da una causa imputabiue ad uno dei coniugi.

E che nel caso di specie la convivenza tra la De. e lo St. sia divenuta impossibile risulta non solo dalla circostanza che il convenuto, non costituendosi, non si è opposto in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito proprio per la sua assenza, ma soprattuttoi perché costui si è allontanato dal domicilio familiare ormai da diversi anni per non farvi più ritorno, rendendosi di fatto irreperibile.

La pronuncia di addebito della seprazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia imputabile ai comportamenti coscienti e volontari di uno dei coniugi: essa, dunque, richiede la prova rigorosa del compotramento oggettivamente riprovevole, dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole e della sua efficacia causale sul fallimento della vita matrimoniale nell'ambito della complessiva valutazione delle condotte dei coniugi: "In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi essendo, invece, necesario, accertare se tale violazione abbia assunto efficiacia causale nella determinazione della crisi coniugale. L'accertamento dell'eficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamento di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro" (cfr., da ultimo, Cass. Civ. Sez. I, 25/03/2003 n. 4367).

Ebbene, nel caso in esame l'atrice ha dedotto, dimostrandolo con l'audizione dei due testi escussi, che lo St., emigrato all'estero ormai sette anni or sono per motivi di lavoro, ha di fatto abbandonato il domicilio domnestico senza farvi più ritorno, rendendosi irreperibile e sottraendosi del tutto ai suoi doveri assistenziali di marito e di padre.

E' risaputo che l'abbandono della casa familiare costituisce violazione di un obbligo scaturente dal matrinomion e, conseguentemente, integra una causa di addebito della separazione in quanto porta al'impossibilità della convivenza allorquando non trovi giustificazione aliunde in un contegno (ad es., prestazione di lavoro in luogo diverso da quello della residenza familiare) finalizzato proprio ad adempiere ai doveri coniugali, quale quello di impegnarsi pr procurare al nucleo familiare i necessari mezzi di sussistenza.

Tale conclusione è recepita nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui "L'abbandono della casa familiare, che di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito mdella separazione in quanto porta all'impossibilità della convivenza, non concreta tale violazione se si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato da una giusta causa" (cfr., Cass. Civ. Sez. I, 29/10/1997, n. 10648).

Nel caso di specie il convenuto, sul quale tale onere prpbatorio incombeva, nulla ha dimostrato circa le ragioni giustificatrici del suo mancato rientro, quanto meno periodico; la responsabilità della separazione gli va dunque ascritta in quanto costui non solo ha "tagliato i ponti" con la famiglia di origine, omttendo finanche di far sapere ai suoi dove vivesse, ma non ha nemmeno provveduto ad inviare a sua mpoglie il denaro necessario per propvvedere alle esigenze sue e della prole, dimostrando così inconfutabilmente di voler troncare ogni rapporto e sottrarsi ai suoi doveri.

Quanto alle pronunce accessorie, sussistono esigenze di continuità relazione ed educativa che impongono di mantenere ferma la situazione attuale di affidamento esclusivo alla madre dell'unico figlio ancora minorenne e di confermare il regime libero dele visite così com'è attualemnte regolato.

Nel caso di specie non appare il caso di far luogo al nuovo istituto dell'affido condiviso, avendo il padre dimostrato per facta concludentia il suo totale disinteresse verso i figli.

Sotto il profilo economico, in difetto di ulteriori allegazioni in ordine all'effettivo reddito goduto dal convenuto, va confermato l'assegno di mantenimento in favore della moglie ed il contributo paterno al mentenmento della prole così come stabilito dal Presidente.

Le spese del gudizio vanno poste a carico della parte soccombente secondo la liquidazione operata equitativamente, in difetto del deposito di un'apposita nota specifica.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, Sezione I civile, definitivamente pronunciando, nella contumacia del convenuto, sulla domanda proposta con ricorso depoditato il 23/11/2005 da De.An. nei confronti di St.Do., così provvede:

1. dichiara la separazione personale dei coniugi De.An. e St.Do. con addebito al marito;

2. conferma i provvedimenti economici e personali emessi dal Presidente;

3. condanna il convenuto al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che liquida equitativamente in Euro 1.850,00 di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 800,00 per diritti ed Euro 800,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge;

4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

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